Appello Tempestivo: La Cassazione Chiarisce che Vale la Data di Deposito
Nel processo penale, il rispetto dei termini per le impugnazioni è un pilastro fondamentale. Presentare un appello tempestivo è condizione essenziale affinché il giudice possa esaminare nel merito le ragioni della parte. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale riguardo alle modalità di deposito dell’atto, offrendo un importante chiarimento per gli operatori del diritto. Vediamo nel dettaglio il caso e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una sentenza del Giudice di Pace che aveva assolto un imputato dal reato di minaccia. Contro questa decisione, sia il Pubblico Ministero sia la parte civile avevano proposto appello. Tuttavia, il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, aveva dichiarato entrambe le impugnazioni inammissibili perché ritenute tardive, ovvero presentate oltre il termine di legge.
La parte civile non si è arresa e ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale, sostenendo che la valutazione sulla tardività del proprio appello fosse errata. In particolare, il difensore aveva depositato l’atto di appello presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovava, entro la data di scadenza, avvalendosi di una specifica facoltà prevista dal codice di procedura penale.
L’Analisi della Corte e l’Appello Tempestivo
La Corte di Cassazione ha esaminato i due distinti motivi di ricorso presentati dalla parte civile, giungendo a conclusioni diverse.
La Posizione sull’Appello del Pubblico Ministero
In primo luogo, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo con cui la parte civile contestava la tardività dell’appello del Pubblico Ministero. Secondo i giudici, la parte civile non ha un interesse giuridicamente tutelato a sindacare la decisione che riguarda l’impugnazione del PM per quanto concerne gli effetti penali della sentenza.
La Validità dell’Appello Tempestivo della Parte Civile
Il cuore della decisione riguarda invece il secondo motivo, relativo all’appello della parte civile. La Corte ha ritenuto questo motivo fondato. Il Codice di Procedura Penale (art. 582, comma 2) consente al difensore di presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trova.
Nel caso specifico:
– La sentenza di primo grado è stata emessa il 10 giugno 2022.
– Il termine per impugnare scadeva il 25 luglio 2022.
– Il difensore della parte civile ha depositato l’appello il 21 luglio 2022 presso la cancelleria del Tribunale di Pescara.
– L’atto è poi pervenuto alla cancelleria del Giudice di Pace (giudice a quo) solo il 28 luglio 2022, quindi dopo la scadenza.
Il Tribunale aveva erroneamente considerato la data di arrivo (28 luglio) come quella rilevante, dichiarando l’appello tardivo. La Cassazione ha corretto questa interpretazione.
le motivazioni
La Corte Suprema ha affermato che, ai fini della tempestività dell’impugnazione, quando ci si avvale della facoltà di deposito presso un ufficio giudiziario diverso, si deve guardare esclusivamente al momento in cui l’atto viene depositato in tale ufficio. La data di presentazione iniziale è quella che conta. Il successivo inoltro all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è un’attività amministrativa interna che non incide sulla tempestività dell’atto.
Poiché il difensore aveva depositato l’atto il 21 luglio 2022, ben prima della scadenza del 25 luglio, l’appello era da considerarsi pienamente tempestivo e, di conseguenza, ammissibile.
le conclusioni
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell’appello della parte civile, disponendo il rinvio al giudice competente per l’esame del merito. La decisione rafforza la certezza del diritto per i difensori, confermando che la facoltà di depositare l’impugnazione presso il tribunale locale è uno strumento sicuro per garantire il rispetto dei termini, neutralizzando i rischi legati ai tempi di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari diversi.
Per calcolare la tempestività di un appello, conta la data di deposito o quella in cui l’atto arriva al giudice che ha emesso la sentenza?
Conta la data di deposito. La Corte di Cassazione ha chiarito che il momento determinante è quello in cui l’atto viene presentato presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, anche se diverso da quello che ha emesso il provvedimento.
È possibile depositare un atto di appello in un tribunale diverso da quello che ha deciso in primo grado?
Sì, l’articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale consente espressamente al difensore di presentare l’impugnazione nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trova. In tal caso, la data di questo deposito attesta la tempestività dell’atto.
La parte civile può contestare in Cassazione la dichiarazione di inammissibilità dell’appello del pubblico ministero?
No, secondo la sentenza in esame, la parte civile non ha un interesse giuridicamente rilevante per impugnare la decisione sull’ammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero per gli effetti penali, poiché tale questione non incide direttamente sulla sua posizione processuale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26446 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME nato il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero in persona del AVV_NOTAIO, la quale ha richiesto ha richiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado per essere il reato estinto per prescrizione;
lette le conclusioni del difensore della parte civile AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibili perché intempestivi gli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile NOME avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Penne ha assolto NOME per il reato di minaccia.
Avverso l’ordinanza ricorre la parte civile deducendo violazione di legge. In tal senso eccepisce anzitutto che erroneamente il Tribunale ha ritenuto intempestivo l’appello del pubblico ministero, atteso che lo stesso è stato spedito ai sensi dell’art. 583 comma 1 n. 2 c.p.p. in data anteriore al 25 luglio 2022, data in cui scadeva il termine per impugnare la sentenza del Giudice di Pace, rimanendo irrilevante quella in cui l’atto è pervenuto alla cancelleria di quest’ultimo. Quanto invece alla propria impugnazione, il ricorrente osserva come lo stesso sia stata ritualmente e tempestivamente depositata dal difensore ai sensi dell’art. 582 comma 2 c.p. presso la cancelleria del Tribunale di Pescara, rimanendo irrilevante il momento in cui la stessa sia stata trasmessa alla cancelleria del Giudice di Pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Dagli atti risulta che la sentenza pronunziata dal Giudice di Pace di Penne il 10 giugno 2022 è stata ritualmente depositata entro il termine di quindici giorni di cui all’art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 585 comma 1 lett. b) c.p.p. il termine assegnato alle parti per impugnarla è scaduto il 25 lugl 2022. Risulta ancora che il pubblico ministero ha spedito il proprio atto d’appello a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice a quo il 22 luglio del 2022 e che la stessa è effettivamente pervenuta il successivo 26 luglio. Risulta infine che il difensore della parte civile ha presentato l’appello presso la cancelleria del Tribunale di Pescara il 21 luglio 2022 e che lo stesso è stato spedito in pari data a quella del Giudice di Pace di Penne, dove è pervenuto il successivo 28 luglio.
Così ricostruiti i fatti processuali, il ricorso risulta anzitutto inammissibile nella p in cui viene eccepita la tempestività dell’appello del pubblico ministero. La parte civil appellante non è infatti legittimata ad impugnare il provvedimento con il quale viene
dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta agli effetti penali dal pubblico ministero, non avendovi interesse.
Coglie invece nel segno la seconda doglianza proposta con il ricorso, atteso che il difensore della parte civile si è avvalso della facoltà attribuitagli dall’art. 582 comma 2 c.p.p. di presentare l’impugnazione nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovava. Ai fini della tempestività dell’impugnazione deve dunque guardarsi al momento in cui l’atto è stato depositato nelle forme menzionate e non già a quello in cui lo stesso, su impulso della cancelleria dell’ufficio giudiziario di presentazione, perviene alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Posto che, come ricordato, l’appello della parte civile è stato legittimamente depositato il 21 luglio 2022 presso la cancelleria del Tribunale di Pescara, lo stesso era tempestivo, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal giudice dell’appello.
In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla declaratoria di inammissibi e civile e deve disporsi il rinvio al giudice civi competente per valore in grado d’appello, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello della parte civile e dispone trasmettersi gli atti al giudi civile competente per valore in grado di appello per l’ulteriore corso. Inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 23/4/2024