Appello Tardivo: La Cassazione Conferma che Vale la Data di Spedizione
Nel processo penale, il rispetto dei termini è un pilastro fondamentale che garantisce certezza e ordine. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale in materia di impugnazioni, specificando come calcolare la tempestività di un appello tardivo quando questo viene spedito a mezzo posta. La decisione sottolinea che l’errore di valutazione di una Corte d’Appello può essere corretto per salvaguardare il diritto di difesa dell’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Cassino emessa il 18 aprile 2016. Non essendo stato fissato un termine specifico per il deposito delle motivazioni, la legge prevedeva un termine di 15 giorni. Di conseguenza, il termine ultimo per proporre appello scadeva 30 giorni dopo, ovvero il 2 giugno 2016.
Tuttavia, essendo il 2 giugno un giorno festivo (Festa della Repubblica), il termine era prorogato di diritto al giorno successivo, venerdì 3 giugno 2016. Il difensore dell’imputata ha dimostrato di aver spedito l’atto di appello proprio in quella data, consegnandolo all’ufficio postale.
Nonostante ciò, la Corte di Appello di Roma, con un’ordinanza del 18 gennaio 2024, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per tardività, valorizzando erroneamente la data in cui l’atto era pervenuto alla cancelleria, ovvero l’8 giugno 2016.
L’Erronea Valutazione sull’Appello Tardivo
Il ricorso per cassazione si è basato su un unico, ma decisivo, motivo: la violazione di legge da parte della Corte di Appello nel calcolo dei termini. La difesa ha correttamente evidenziato che, secondo un principio consolidato, nel caso di impugnazioni spedite tramite servizio postale, gli effetti per l’impugnante si producono al momento della spedizione e non della ricezione.
L’errore del giudice di secondo grado è stato quello di confondere il momento rilevante per il notificante (la spedizione) con quello per il destinatario (la ricezione). Questa distinzione è fondamentale per non far ricadere sull’impugnante eventuali ritardi del servizio postale, che sono al di fuori del suo controllo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, definendolo ‘fondato’. I giudici hanno verificato dagli atti che la prospettazione del difensore era corretta. La spedizione dell’appello era avvenuta tempestivamente il 3 giugno 2016, ultimo giorno utile.
La decisione di dichiarare l’appello tardivo è stata quindi giudicata ‘scorretta’. La Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, poiché basata su un palese errore di diritto procedurale. Annullando la decisione, la Corte non ha avuto bisogno di rimandare la questione a un nuovo giudice per la valutazione sull’ammissibilità, ma ha semplicemente ordinato la trasmissione degli atti alla stessa Corte di Appello di Roma per procedere con il giudizio di merito, che era stato ingiustamente precluso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale nel diritto processuale penale. Stabilisce in modo inequivocabile che la tempestività di un’impugnazione spedita per posta deve essere valutata con riferimento alla data del timbro postale di spedizione. Qualsiasi ritardo nella consegna non può essere imputato alla parte che ha diligentemente rispettato il termine.
La decisione serve da monito per gli uffici giudiziari, affinché applichino correttamente le norme sui termini processuali, evitando declaratorie di inammissibilità che ledono il diritto di difesa e il principio del doppio grado di giurisdizione. Per gli avvocati, è una conferma della validità di una prassi consolidata, che consente di utilizzare il servizio postale per le impugnazioni con la certezza che farà fede la data di spedizione.
Per un appello spedito per posta, quale data è valida per determinare se è in tempo?
La data valida è quella in cui l’atto di appello viene spedito, attestata dal timbro dell’ufficio postale. Non conta la data in cui l’atto viene ricevuto dalla cancelleria del tribunale.
Perché l’appello era stato inizialmente dichiarato inammissibile?
La Corte di appello aveva erroneamente considerato come data di riferimento quella di ricezione dell’atto (8 giugno 2016), che era successiva alla scadenza del termine, invece della data di spedizione (3 giugno 2016), che era l’ultimo giorno utile.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di inammissibilità e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma affinché proceda con la celebrazione del processo d’appello, riconoscendo che l’impugnazione era stata presentata tempestivamente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37246 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 18/01/2024 della Corte di appello di Ro a, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 18 gennaio 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposta nell’interesse dell’imputata e ha ordinato l’esecuzione della sentenza in data 18 prile 2016 del Tribunale di Cassino.
Ricorre per cassazione l’imputata sulla base di un uni violazione di legge, perché la sentenza era stata emessa il 18 Tribunale, non avendo preso termine per il deposito dei motivi, a depositare la sentenza nei 15 giorni successivi, e cioè il 3 maggio avrebbe dovuto essere presentato nei trenta giorni successivi il o motivo per prile 2016. Il rebbe dovuto entre l’appello 2 giugno ma,
trattandosi di giorno festivo, avrebbe dovuto essere presentato il 3 giugno. Il difensore ha dimostrato di aver spedito l’atto di appello per posta tempestivamente il 3 giugno 2016 per cui erroneamente la Corte di appello ha ritenuto di valorizzare la data del pervenuto “8 giugno 2016”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La prospettazione del difensore è corretta e riscontrata in atti.
La dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività è scorretta e va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma perché celebri il processo.