Appello Tardivo Rito Cartolare: la Cassazione Chiarisce i Termini
Nel processo penale, il rispetto dei termini per le impugnazioni è un principio cardine che garantisce la certezza del diritto e il corretto svolgimento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione sui termini per ricorrere contro una sentenza d’appello emessa con rito cartolare. Comprendere la distinzione tra giudizio in assenza e procedimento non partecipato è cruciale, come dimostra questo caso di appello tardivo rito cartolare.
Il Caso in Analisi: un Ricorso Fuori Termine
Due imputati presentavano ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La sentenza impugnata era stata pronunciata e depositata in cancelleria lo stesso giorno, il 25 settembre 2023. I ricorsi, tuttavia, venivano presentati il 10 novembre 2023, oltre il termine ordinario di quindici giorni previsto dalla legge.
La difesa degli imputati, presumibilmente, contava sulla possibilità di beneficiare di una proroga di quindici giorni del termine per l’impugnazione, prevista dall’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Tale proroga è concessa all’imputato che sia stato giudicato in assenza. Il punto nodale della questione, quindi, era stabilire se il procedimento d’appello, svoltosi con rito cartolare, potesse essere equiparato a un giudizio in assenza.
La Decisione della Cassazione sull’Appello tardivo rito cartolare
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività, fornendo una motivazione chiara e basata su precedenti consolidati. I giudici hanno stabilito che il concetto di ‘giudicato in assenza’ non è applicabile ai procedimenti camerali non partecipati, come il rito cartolare.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del rito cartolare. In questo tipo di procedimento, il processo si svolge sulla base di atti scritti, senza la fissazione di un’udienza a cui l’imputato abbia il diritto di partecipare. L’imputato può richiedere di essere sentito personalmente, secondo l’art. 598-bis, comma 2, c.p.p., ma in assenza di tale richiesta, il processo procede in forma puramente documentale.
La Corte ha ribadito che la condizione di ‘assenza’ presuppone l’esistenza di un’udienza a cui l’imputato, regolarmente avvisato, ha il diritto (ma non l’obbligo) di partecipare. Poiché nel rito cartolare non partecipato non viene fissata alcuna udienza di questo tipo, non si può parlare di imputato ‘assente’. Di conseguenza, la proroga dei termini per l’impugnazione, pensata per tutelare l’imputato che non ha presenziato al proprio processo, non trova applicazione.
La Corte ha citato due precedenti conformi (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023 e Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023) per rafforzare la propria interpretazione. Essendo stati depositati oltre il termine perentorio, i ricorsi sono stati giudicati tardivi.
Le conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche significative. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve come monito sull’importanza di calcolare correttamente i termini per le impugnazioni, specialmente alla luce delle diverse forme procedurali previste dal nostro ordinamento. La distinzione tra assenza e mancata partecipazione a un rito documentale è netta e ha effetti diretti sull’ammissibilità del ricorso.
La proroga di 15 giorni per impugnare una sentenza si applica se il processo d’appello si è svolto con rito cartolare?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la proroga dei termini prevista per l’imputato giudicato in assenza non si applica al rito cartolare non partecipato, poiché in quest’ultimo non è prevista un’udienza a cui l’imputato abbia diritto di presenziare.
Perché un rito cartolare non è considerato un giudizio in assenza?
Perché il ‘giudizio in assenza’ presuppone la celebrazione di un’udienza alla quale l’imputato, pur avendone diritto, non partecipa. Il rito cartolare, invece, si basa per sua natura su atti scritti e non prevede un’udienza di partecipazione, a meno che non sia espressamente richiesta dall’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso presentato in ritardo?
Un ricorso presentato oltre i termini di legge viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PISA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GROSSETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Preso atto che la sentenza impugnata è stata depositata lo stesso giorno della pronuncia (25 settembre 2023), i ricorsi – presentati il 10 novembre 2023 – devono considerarsi tardivi, tenuto conto del fatto che il giudizio di appello è stato celebrato con rito cartolare non partecipato, incompatibile con la dichiarazione di assenza che legittima il prolungamento dei termini previsto dall’art. 585 cod. proc. pen..
Si riafferma infatti che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattat con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep.2024, Procida, Rv. 285606).
Dunque, nel caso in esame, i ricorsi, depositati dopo quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, risultano tardivi.
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.