Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39032 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, osservato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la disposta esecutivi della sentenza di primo grado, a seguito della dichiarazione di inammissibil dell’appello per tardività, è manifestamente infondato;
che, invero, questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevo composizione, ha avuto cura di affermare che «il ricorso tardivo configura un ca in cui fa difetto un presupposto essenziale, legislativamente previsto, per la s configurabilità di un atto di impugnazione, sicché ci si trova in presenza di un inidoneo ad introdurre il giudizio di impugnazione ed alla instaurazione di un va rapporto processuale. Si è in questo caso in presenza di un simulacro di grava che il provvedimento giudiziale di inammissibilità, per la sua natura dichiara rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine. La declaratori inammissibilità si risolve quindi nella constatazione che si è ormai formato giudicato in senso sostanziale fin dall’insorgenza della causa stes inammissibilità, concretizzatosi alla scadenza dei termini per propo l’impugnazione. La pronunzia è quindi finalizzata ad impedire l’inutile prosecuzi di una attività comunque destinata a sfociare, a norma dell’art. 591, comma cod. proc. pen., anche a posteriori, in un accertamento negativo di pendenza del processo (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Rv. 213981, Piepoli)» (Sez. U, n. 4776 del 26/6/2015, COGNOME, Rv. 265107 – 01, in motivazione; in senso conforme, Sez U, n. 33040 del 26/2/2015, COGNOME, Rv. 264207 – 01; Sez. 6, n. 2447 d 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274930 – 01; Sez. 5, n. 27135 de 23/3/2018, COGNOME., Rv. 273231 – 01; Sez. 1, n. 35503 del 24/6/2014, COGNOME, Rv. 260287 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che, del resto, la «giurisprudenza di legittimità ha interpretato l’art comma 2, cod. proc. pen. nel senso seguente: quando è inutilmente decorso i termine per proporre impugnazione, la sentenza è irrevocabile, a prescinder dall’esito del relativo giudizio; in quella sede, peraltro, si potrà verifi l’impugnazione non sia, in realtà, tardiva (si pensi ad un’impugnazione present in luogo diverso da quello in cui fu emesso un provvedimento, tardivamente trasmessa), ma se, al contrario, la tardività sia confermata, la relativa ord non potrà che prendere atto di un’irrevocabilità già verificatasi. Questa solu è imposta dall’utilizzo della particella disgiuntiva “o” che separa le due i dell’inutile decorso del termine per proporre impugnazione e dell’inutile deco del termine per impugnare l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione particella la quale indica che l’evento della irrevocabilità si compie quan
verifica anche una sola delle due ipotesi contemplate» (Sez. U, COGNOME, cit. motivazione);
che, in definitiva, in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata de artt. 648, comma 2 e 591, comma 2, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicat della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a c del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa del inammissibilità dell’impugnazione; che, invero, in caso di appello presentato fu termine, si è in presenza di un’impugnazione sin dall’origine inidonea a instau un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante da mancata proposizione di essa ha già trasformato il giudicato sostanziale giudicato formale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente