Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46593 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/04/1991
avverso l’ordinanza del 23/08/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 agosto 2023, la Corte di appello di Firenze, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME Lin avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia perché tardivo.
Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso deducendo ce l’impugnazione ea stata trasmessa al corretto indirizzo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che era andata a buon fine in quanto l’impugnazione era stata trasmessa al corretto indirizzo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e che il difensore aveva ricevuto avviso di consegna; che non può essere messa in discussione né la provenienza dell’atto né l’effettiva conoscenza e ricezione dell’atto da parte della cancelleria competente.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e non si confronta con le ragioni poste a sostegno della inammissibilità del ricorso in appello proposto nell’interesse del Lin.
La Corte territoriale non mette in discussione né la conoscenza né la ricezione dell’atto ma la sua tempestività. I giudici di merito, infatti, hanno rilevato che la sentenza è stata pronunciata senza indicare termini per il deposito ed è stata depositata il 18 ottobre 2022, sicché l’atto di appello andava proposto nei trenta giorni successivi alla scadenza di quindici giorni fissati dall’art. 585 cod. proc. pen.
Poiché l’appello è stato proposto, mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale di Firenze in data 30 novembre 2022, ossia scaduti i termini di trenta giorni previsti mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, ossia dopo i trenta giorni sopra specificati scadenti il 28 novembre 2022 l’appello era da considerarsi tardivo.
Nel ricorso si afferma che l’appello è stato inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno e però non viene indicata la data di spedizione. Negli atti allegati risulta copia della raccomandata con timbro di Poste italiane datato 30.11.2022, data che deve intendersi riferita a quella di spedizione, con la conseguenza che il ricorso non può che considerarsi tardivo.
3.- Per ragioni di completezza va detto che non opera nel caso in esame la previsione di cui all’art. 585, comma 1 bis cod. proc. pen. che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. Invero la dichiarazione di assenza è stata effettuata in primo grado nella vigenza delle disposizioni relative all’assenza, nella formulazione precedente all’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia.
Infatti, con riguardo alle disposizioni sull’assenza aventi contenuto innovativo (quale l’art. 420, comma 2-ter, seconda parte cod. proc. pen che è stato inserito dall’art. 23 comma 1 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ed è entrato in vigore a decorrere dal 30/12/2022 ex art 99 bis del medesimo decreto, come modificato dall’art. 6 del d. I. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni nella I. 30 dicembre 2022 n. 199), l’art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 ha previsto una specifica disciplina transitoria.
In particolare l’art. 89, al comma 1, dispone che, quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell’imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 debbano proseguire con l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti.
Per quanto qui rileva, la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell’art. 89 cit, prevede che nei casi in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, e 175 del codice di procedura penale, quando la pronuncia della sentenza da impugnare sia intervenuta in data successiva alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia e, pertanto, a partire dal 31.12.2022, secondo quanto previsto dall’art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022 (“Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto).
Nel caso in esame, come si ricava dagli atti a disposizione di questa Corte il processo è stato definito con sentenza del 14 ottobre 2022 e la dichiarazione di assenza è avvenuta in pari data. Da quanto detto discende che nel caso in esame non avrebbe trovato applicazione neppure l’art. 420, comma 2-ter, seconda parte cod. proc. pen. in quanto la dichiarazione di assenza è
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intervenuta nella vigenza dell’assetto normativo anteriore all’entrata in vigore della Riforma Cartabia, né trova applicazione la disposizione di cui all’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata prima dell’entrata in vigore della riforma.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende. Così deciso il 3 dicembre 2024
Il Consi li re estensore
Il Pre ente