Appello Tardivo: Quando la Prova dell’Invio Telematico è Cruciale
Nel processo penale, il rispetto dei termini per le impugnazioni è un pilastro fondamentale a garanzia della certezza del diritto. Un appello tardivo può avere conseguenze definitive per l’esito di un procedimento. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale nell’era della digitalizzazione della giustizia: l’onere della prova della tempestiva trasmissione telematica di un atto ricade interamente sulla parte che la effettua. L’assenza di tale prova rende l’impugnazione inammissibile, con significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Un Appello Depositato Fuori Termine
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Caltanissetta per il reato previsto dall’art. 6-ter della legge n. 401 del 1989. La difesa presentava appello avverso tale sentenza. Tuttavia, la Corte d’Appello dichiarava l’impugnazione inammissibile perché proposta tardivamente.
Il fulcro della questione risiedeva nella discordanza tra quanto affermato dal difensore e quanto accertato dalla cancelleria. Il legale sosteneva di aver inviato l’atto di appello telematicamente il 28 ottobre 2022, ultimo giorno utile, ma ammetteva di non aver indicato l’indirizzo di destinazione e, soprattutto, non forniva alcuna prova documentale di tale invio. Di contro, la Corte territoriale constatava che l’unico atto pervenuto era stato un deposito cartaceo effettuato il giorno successivo, il 29 ottobre 2022, e quindi oltre il termine perentorio stabilito dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Appello Tardivo
Investita della questione, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di secondo grado, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come il ricorrente non avesse fornito alcuna prova concreta e documentata di aver impugnato tempestivamente entro la scadenza del 28 ottobre.
La semplice allegazione di aver trasmesso l’atto in via telematica, senza produrre ricevute di accettazione e di avvenuta consegna o qualsiasi altra documentazione idonea a certificare l’operazione, è stata ritenuta del tutto insufficiente. Di fronte a un deposito cartaceo pacificamente avvenuto fuori termine, la mancanza di prova dell’invio telematico ha reso l’appello tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni Giuridiche
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio dell’onere della prova. Nel contesto delle impugnazioni, spetta alla parte che impugna dimostrare non solo di aver agito, ma di averlo fatto nel rispetto di tutte le forme e i termini previsti dalla legge. L’avvento del processo telematico, se da un lato semplifica le comunicazioni, dall’altro richiede un’attenzione ancora maggiore alla conservazione delle prove digitali dell’avvenuto deposito (come le PEC di accettazione e consegna).
La pronuncia di inammissibilità ha attivato automaticamente le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La tempestività delle impugnazioni è un requisito non negoziabile e l’onere di dimostrarla ricade inequivocabilmente sul difensore. In un contesto di depositi telematici, non basta inviare l’atto; è essenziale assicurarsi di ricevere e conservare diligentemente le ricevute che ne attestano la corretta e tempestiva consegna. Una leggerezza procedurale, come l’omessa conservazione della prova di invio, può trasformarsi in una declaratoria di inammissibilità, precludendo l’esame nel merito delle ragioni del proprio assistito e comportando, inoltre, una sicura condanna a sanzioni economiche.
Cosa succede se un appello viene depositato dopo la scadenza del termine?
L’appello viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che il giudice non esaminerà le ragioni di merito dell’impugnazione, che si considererà come mai proposta.
Chi deve provare che un atto di appello telematico è stato inviato in tempo?
L’onere di provare la tempestiva e corretta trasmissione dell’atto di appello telematico ricade interamente sulla parte che ha effettuato l’invio, ovvero sulla difesa dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2805 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che con sentenza in data 10 marzo 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’appello proposto tardivamente da NOME COGNOME avverso la sentenza in data 15 giugno 2022 del Tribunale di Caltanissetta che aveva condannato l’imputato alle pene di legge per il reato dell’art. 6-ter legge n. 401 del 1989,
Rilevato che il difensore ha allegato di aver trasmesso l’atto di appello telematicamente il 2 ottobre 2022, senza indicare l’indirizzo di destinazione, e soprattutto senza documentare tale circostanza, mentre la Corte territoriale ha affermato che l’atto di appello era stato deposita cartaceo il 29 ottobre 2022 in cancelleria;
Ritenuto che il ricorrente non ha provato di aver tempestivamente impugnato entro il 28 ottobre,
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
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