Appello Tardivo: Quando il Silenzio della Giustizia Diventa Definitivo
Nel complesso universo della procedura penale, il rispetto dei termini è un pilastro fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza un principio cruciale: un appello tardivo non solo è inammissibile, ma preclude anche la possibilità di sollevare, nel successivo ricorso, quasi ogni altra questione procedurale. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue profonde implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame
Un imputato, dopo aver visto il proprio appello dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale per essere stato presentato fuori termine, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Nel suo ricorso, egli non contestava la tardività dell’appello, bensì sollevava altre questioni: la violazione del suo diritto a partecipare al giudizio, in quanto detenuto per altra causa, e il mancato rispetto dei termini a difesa tra la notifica e la data dell’udienza. Si trattava, a suo dire, di nullità assolute che avrebbero dovuto invalidare il procedimento.
La Preclusione Processuale in caso di Appello Tardivo
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. Il fulcro della decisione risiede in un consolidato principio di diritto. Quando un giudice dichiara l’inammissibilità di un appello per tardività, questa decisione ha un carattere preliminare e pregiudiziale. Essa, una volta divenuta definitiva, crea una sorta di “barriera” che impedisce l’esame di qualsiasi altra questione.
L’esame delle ulteriori nullità, anche se assolute e rilevabili d’ufficio, risulta infatti “coperto” dal provvedimento che ha sancito la tardività. In altre parole, il sistema processuale stabilisce che se non si supera il primo ostacolo (la tempestività dell’impugnazione), non si può procedere all’analisi degli ostacoli successivi. L’unico argomento che il ricorrente avrebbe potuto validamente portare davanti alla Cassazione era una contestazione diretta e specifica della declaratoria di tardività, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno chiarito che intendono dare seguito a questo orientamento, citando precedenti conformi. La logica è stringente: la declaratoria di inammissibilità dell’appello per un vizio originario come la tardività acquista autorità di giudicato, cristallizzando la situazione processuale. Di conseguenza, non sono più proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni procedurali diverse e ulteriori. La tardività dell’impugnazione ha un effetto preclusivo totale, impedendo di fatto alla Corte di Appello di entrare nel merito della causa e, di riflesso, alla Corte di Cassazione di valutare eventuali errori avvenuti in quella sede.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito severo sull’importanza del rispetto dei termini perentori nel processo penale. Un errore su questo punto, come un appello tardivo, può avere conseguenze definitive e insanabili. La decisione non solo chiude la porta al merito della vicenda, ma impedisce anche di far valere altre, pur potenzialmente fondate, doglianze procedurali. Si conferma così la natura rigorosa del diritto processuale, dove la forma e il tempo non sono meri dettagli, ma requisiti essenziali per garantire la certezza del diritto e il corretto funzionamento della giustizia.
Se un appello viene dichiarato inammissibile perché presentato in ritardo, posso comunque contestare altre irregolarità procedurali nel successivo ricorso in Cassazione?
No. Secondo la Corte, la declaratoria di inammissibilità per tardività ‘copre’ tutte le altre questioni processuali, che non possono più essere sollevate. L’unico motivo di ricorso ammissibile sarebbe quello che contesta specificamente la correttezza della declaratoria di tardività.
Cosa significa che le nullità sono ‘coperte’ dal provvedimento del giudice?
Significa che la decisione di inammissibilità dell’appello diventa definitiva (passa in ‘giudicato’) e impedisce l’esame di qualsiasi altra nullità, anche se assoluta e rilevabile d’ufficio, che si sarebbe potuta verificare nel giudizio di appello.
Qual è la conseguenza finale per il ricorrente in questo caso?
Il suo ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, senza che le sue doglianze procedurali venissero esaminate nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22172 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. conseguente alla mancata partecipazione dell’imputato al giudizio in quanto detenuto per altra causa nonché violazione degli artt. 181, 601 cod. proc. pen. e 24 Cost. conseguente al mancato rispetto del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello e la trattazione dell’udienza non sono consentiti;
considerato che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, quando sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello per la sua tardività, non sono proponibili, come motivi dì ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria di inammissibilità. L’esame delle nullità (pur se assolute e rilevabili di ufficio) risulta, infatti, definitivamente “coperto” dal provvedimen del primo giudice, in virtù dell’autorità del giudicato in ordine alle questioni dedott ed a quelle deducibili (vedi Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271703 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 28703 del 26/05/2023, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dì euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, d 23 aprile 2024
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