Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31972 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Roseto degli Abruzzi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2023 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
O
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/03/2023, la Corte di appello di L’Aquila dichiarava inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del 7/6/2023 del Tribunale di Teramo perché tardivo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 420-bis cod.proc.pen. e 15bis, comma 1, I.n. 67/2014
Argomenta che erroneamente avevano ritenuto tardivo l’appello, ritenendo non applicabile il disposto dell’art. 581 comma lbis cod.proc.pen. in ragione della censura alla dichiarazione di assenza dell’imputata emessa nel giudizio di primo grado, ritenuta non conforme alla nuova disposizione di cui all’art. 420, comma 2 ter cod.proc.pen; alla data di presentazione e di ammissione del rito speciale, avvenuta il 29 giugno 2022 la predetta norma non era vigente, ma entrava in vigore il 1/1/2023.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 585 comma 1 quater e 581 comma 1 bis cod.proc.pen.
Argomenta che, essendosi proceduto in assenza dell’imputata in primo grado, dovevano trovare applicazione la norma di cui all’art. 581, comma 1 quater cod.proc.pen. e la norma di cui all’art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen. e, pertanto, era stato legittimamente utilizzato il prolungamento del termine per l’impugnazione, con conseguente tempestività dell’appello.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte di appello ha posto a fondamento del rilievo di tardività dell’appello il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la
sentenza lo abbia indicato assente ( Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 – 01, nonchè Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208 – 01, che ha ribadito il principio in fattispecie diversa rispetto a quella in esame).
3. Tale principio, però, non trova applicazione nella fattispecie in esame, in quanto la dichiarazione di assenza è stata effettuata in primo grado nella vigenza delle disposizioni relative all’assenza nella formulazione precedente all’entrata in vigore della cd Riforma Cartabia.
Riguardo alle disposizioni sull’assenza aventi contenuto innovativo (quale l’art. 420, comma 2-ter, seconda parte cod.proc.pen che è stato inserito dall’art. 23 comma 1 lett. b) del dlgs 10 ottobre 2022 n. 150 ed è entrato in vigore a decorrere dal 30/12/2022 ex art 99.bis del medesimo decreto, come modificato dall’art. 6 del di 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni nella I 30 dicembre 2022 n. 199), l’ art. 89 del d.igs. n. 150/2022 prevede una disciplina transitoria ad hoc.
L’art. 89, al comma 1, dispone, infatti, che, quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell’imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 debbano proseguire con l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato (“Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato).
Unica eccezione a questa regola è fissata al comma 2 dell’art. 89), disposizione che qui non rileva (Quando, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nell’udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto e l’imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell’articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto).
La disposizione transitoria di cui al comma 3 dell’art. 89 cit, prevede, poi, che nei casi in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, si applicano le disposizioni di cui agl artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, e 175 del codice di procedura penale, quando la pronuncia della sentenza da impugnare sia intervenuta in data successiva alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia e, pertanto, a partire dal 31.12.2022, secondo quanto previsto dall’art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022 (“Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto).
Nella fattispecie in esame, come evincibile dagli atti trasmessi a questa Corte, il procedimento in primo grado è stato definito con sentenza emessa il 7 giugno 2023, mentre la dichiarazione di assenza (come anche la richiesta di ammissione al rito abbreviato e il relativo provvedimento di accoglimento) è stata emessa il 29.06.2022 (cfr quanto riportato alla pag 1 della sentenza di primo grado in atti).
Risulta evidente, quindi, che, nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di appello, non può trovare applicazione l’art. 420, comma 2-ter, seconda parte cod.proc.pen, in quanto la dichiarazione di assenza è intervenuta nella vigenza dell’assetto normativo anteriore all’entrata in vigore della Riforma Cartabia, ma trova, invece, immediata applicazione la disposizione di cui all’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata in data 7 giugno 2023 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia.
L’ordinanza impugnata è, pertanto, viziata da errore di diritto e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L’Aquila.
Così deciso il 27/06/2024