Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9643 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 9643  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nata a Voghera il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 18/11/2024 della Corte di appello di Milano;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Sostituto Procuratore generale, in persona dell AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibil per intempestività, l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 27 ottobre 2023. La Corte territoriale rilevava che il termine per l’impugnazione d sentenza di primo grado scadeva l’11 marzo 2024, mentre l’appello era stato presentato il giorno successivo. I dati cronologici esposti sono incontestati.
Avverso tale ordinanza ricorre per Cassazione l’imputato, deducendo, a ministero del difensore all’uopo nominato, l’inosservanza della legge processuale (art. 175, commi 1 e 4, 665 cod. proc. pen.); i vizi di motivazione riferibili alla svalutazione della rappresentata maggiore, che ha determinato il superamento del termine perentorio di impugnazione; la nullità ed illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello, deliberata senza tener della istanza di restituzione nel termine (artt. 546 e 665 cod. proc. pen.).
2.1. Solo l’ultimo motivo afferisce alla decisione di inammissibilità dell’appello, oggett presente decidere, mentre i primi due, con i quali si denunzia l’inosservanza delle norme che regolano la competenza a decidere sull’istanza di restituzione nel termine e la illog svalutazione della rappresentata causa di forza maggiore “informatica”, formano oggetto di distinto procedimento (n. 41243/2024), deciso separatamente.
Si è detto della non contestazione della cronologia percorsa dagli atti della impugnazione Il che rende epifania della manifesta infondatezza in fatto del motivo di ricorso con il qua deduce la nullità e la illegittimità del provvedimento impugnato.
3.1. Il giudice della impugnazione, nel legittimo esercizio del potere di verifica (art. comma 1, cod. proc. pen.) del rispetto della previsione normativa di cui all’art. 591 cod. pr pen., ha riconosciuto la evidente (ed incontestata) intempestività dell’appello, giacché l’at impugnazione è stato presentato presso la Cancelleria del giudice a quo il giorno successivo alla scadenza del termine perentorio previsto dalla legge per l’impugnazione della sentenza di primo grado; mentre con separato provvedimento ha riconosciuto il difetto della ricorrenza dell condizioni legittimanti la richiesta restituzione nel termine (art. 175, comma 1, cod. proc. p
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
4.1. La pronta risoluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazion principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione motivazione in forma semplificata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025.