Appello Tardivo: Quando un Solo Giorno di Ritardo Costa Caro
Nel mondo del diritto, il tempo è un fattore cruciale. I termini processuali non sono semplici indicazioni, ma scadenze perentorie il cui mancato rispetto può avere conseguenze definitive sull’esito di una causa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, analizzando un caso di appello tardivo presentato con un solo giorno di ritardo. Questa decisione sottolinea la rigidità delle norme procedurali e le responsabilità che ne derivano per le parti processuali.
I Fatti del Caso: Un Deposito Fuori Termine
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Pavia. La parte imputata, insoddisfatta della decisione, decideva di proporre appello. Tuttavia, l’atto di impugnazione veniva depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Milano il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo fissato dalla legge, precisamente l’11 marzo 2024.
Di conseguenza, la Corte di Appello, con un’ordinanza del 18 novembre 2024, dichiarava l’appello inammissibile per intempestività, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La cronologia dei fatti, e quindi il ritardo, non è mai stata contestata.
La Difesa dell’Imputato e il Ricorso in Cassazione
Contro l’ordinanza della Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. La difesa sosteneva che il superamento del termine fosse stato causato da una “causa di forza maggiore informatica”. In parallelo, era stata presentata un’istanza di restituzione nel termine, un procedimento volto a “sanare” il ritardo dovuto a circostanze eccezionali e imprevedibili. Il ricorso in Cassazione, quindi, lamentava che la Corte d’Appello avesse dichiarato l’inammissibilità senza tenere conto di questa istanza.
Le Motivazioni della Suprema Corte: la gestione dell’appello tardivo
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, definendolo manifestamente infondato. I giudici supremi hanno chiarito un punto procedurale fondamentale: la verifica della tempestività di un’impugnazione è un dovere primario del giudice, sancito dall’art. 591 del codice di procedura penale. Poiché il deposito dell’atto d’appello era avvenuto, in maniera incontestata, oltre il termine perentorio, la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Appello era un atto dovuto e corretto.
La Corte ha inoltre precisato che l’istanza di restituzione nel termine, basata sulla presunta causa di forza maggiore, segue un percorso processuale autonomo e separato. La sua presentazione non sospende né inficia il potere del giudice dell’impugnazione di dichiarare immediatamente l’inammissibilità per un ritardo oggettivo e accertato. Nel caso specifico, tale istanza era stata infatti trattata in un distinto procedimento.
Le Conclusioni: La Severità dei Termini Processuali
La sentenza ribadisce con forza il principio della perentorietà dei termini processuali. Il loro mancato rispetto, anche per un solo giorno, comporta la sanzione dell’inammissibilità, che preclude l’esame nel merito dell’impugnazione. La possibilità di chiedere la restituzione nel termine è un rimedio eccezionale, che non incide sulla constatazione oggettiva del ritardo. La decisione sottolinea inoltre che la proposizione di un ricorso palesemente infondato comporta non solo la sconfitta processuale, ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questo serve da monito sulla necessità di un’attenta e scrupolosa osservanza delle scadenze legali.
Cosa succede se un appello viene presentato anche solo un giorno dopo la scadenza del termine?
L’appello viene dichiarato inammissibile per intempestività. Ciò significa che il giudice non potrà esaminare il merito dei motivi di impugnazione, e la sentenza di primo grado diventerà definitiva.
È possibile giustificare un ritardo nel deposito di un appello a causa di un problema tecnico o ‘informatico’?
Sì, è possibile avanzare una richiesta di restituzione nel termine, sostenendo che il ritardo sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore. Tuttavia, come chiarisce la sentenza, questa istanza viene valutata in un procedimento separato e non impedisce al giudice dell’appello di dichiarare immediatamente l’inammissibilità se il ritardo è un fatto oggettivo e incontestato.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso in Cassazione che viene giudicato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisano profili di colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9643 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9643 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME nata a Voghera il 18/06/1973, avverso l’ordinanza del 18/11/2024 della Corte di appello di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Sostituto Procuratore generale, in persona dell dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibil per intempestività, l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 27 ottobre 2023. La Corte territoriale rilevava che il termine per l’impugnazione d sentenza di primo grado scadeva l’11 marzo 2024, mentre l’appello era stato presentato il giorno successivo. I dati cronologici esposti sono incontestati.
Avverso tale ordinanza ricorre per Cassazione l’imputato, deducendo, a ministero del difensore all’uopo nominato, l’inosservanza della legge processuale (art. 175, commi 1 e 4, 665 cod. proc. pen.); i vizi di motivazione riferibili alla svalutazione della rappresentata maggiore, che ha determinato il superamento del termine perentorio di impugnazione; la nullità ed illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello, deliberata senza tener della istanza di restituzione nel termine (artt. 546 e 665 cod. proc. pen.).
2.1. Solo l’ultimo motivo afferisce alla decisione di inammissibilità dell’appello, oggett presente decidere, mentre i primi due, con i quali si denunzia l’inosservanza delle norme che regolano la competenza a decidere sull’istanza di restituzione nel termine e la illog svalutazione della rappresentata causa di forza maggiore “informatica”, formano oggetto di distinto procedimento (n. 41243/2024), deciso separatamente.
Si è detto della non contestazione della cronologia percorsa dagli atti della impugnazione Il che rende epifania della manifesta infondatezza in fatto del motivo di ricorso con il qua deduce la nullità e la illegittimità del provvedimento impugnato.
3.1. Il giudice della impugnazione, nel legittimo esercizio del potere di verifica (art. comma 1, cod. proc. pen.) del rispetto della previsione normativa di cui all’art. 591 cod. pr pen., ha riconosciuto la evidente (ed incontestata) intempestività dell’appello, giacché l’at impugnazione è stato presentato presso la Cancelleria del giudice a quo il giorno successivo alla scadenza del termine perentorio previsto dalla legge per l’impugnazione della sentenza di primo grado; mentre con separato provvedimento ha riconosciuto il difetto della ricorrenza dell condizioni legittimanti la richiesta restituzione nel termine (art. 175, comma 1, cod. proc. p
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
4.1. La pronta risoluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazion principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione motivazione in forma semplificata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025.