Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33185 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33185 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 16/09/2025 R.G.N. 17185/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la ordinanza del 04/06/2018 della Corte di appello di Napoli
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 4 giugno 2018 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile perchØ tardivo l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza, emessa il 10 giugno 2013, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo aveva condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e cinquecento euro di multa per il reato di ricettazione.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 544 e 546 cod. proc. pen.): la Corte territoriale non ha motivato in ordine alla ritenuta tardività dell’appello e la difesa non Ł stata nelle condizioni di valutare la reale sussistenza della causa d’inammissibilità.
Si Ł proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richista di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter , del codice di rito.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con un motivo manifestamente infondato.
Va premesso che, quanto alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione Ł giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonchØ, piø di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto).
Risulta dall’esame del fascicolo che l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado come annotato anche nel frontespizio della stessa pronuncia – fu notificato il 20 settembre 2013 all’imputato, il quale ritirò personalmente l’atto depositato presso l’ufficio postale. Da tale data Ł decorso il termine per l’impugnazione, pari a quarantacinque giorni ex art. 585,
comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., che pertanto Ł scaduto lunedì 4 novembre 2013; l’appello Ł stato depositato il 25 novembre 2013, tre settimane dopo il termine ultimo.
Correttamente la Corte d’appello ha rilevato e dichiarato la tardività dell’impugnazione con ordinanza emessa de plano , senza incorrere nella violazione di legge denunciata.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità dell’appello, che scaturisce dal mancato rispetto dei termini per l’impugnazione previsti dall’art. 585 cod. proc. pen., va dichiarata de plano , senza necessità di fissare l’udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l’art. 127, comma 9, cod. proc. pen. secondo cui l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento camerale Ł dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (cfr., ad es., Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279553 – 01; Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, C., Rv. 274570 – 01; Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011, COGNOME, Rv. 250280 – 01).
¨ poi irrilevante l’omessa indicazione nell’ordinanza impugnata dei suddetti termini per l’impugnazione.
Con una risalente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo altra questione, avevano già affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicchØ quello che importa per la validità della sentenza Ł soltanto la correttezza di questa» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495 – 01).
Il principio Ł stato da ultimo ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 05).
6.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME