Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2770 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 13/08/1980
avverso l’ordinanza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna con ordinanza emessa de plano il 22 marzo 2024 ha dichiarato inammissibile l’appello tempestivamente proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna 1’11 luglio 2023 ha assolto l’imputato dall’accusa di omicidio stradale (art. 589-bis cod. proc. pen.) con la formula “perché il fatto non costituisce reato” ai sensi del comma 2 dell’art. 530 cod. proc. pen.
Per una migliore intelligenza del ricorso si riferisce – integralmente – la motivazione dell’ordinanza della Corte territoriale:
«rilevato che il difensore dell’imputato, nel censurare l’impugnata sentenza, ha chiesto la condanna delle parti civili costituite al pagamento legali sostenute dal proprio assistito per la difesa nel procedimento civile ed in quello successivo penale, facendo presente che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi in merito;
che l’articolo 574, comma, c.p.p. così recita: “l’imputato può altresì proporre impugnazione contro disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali”;
osservato che il difensore dell’imputato nell’ambito del giudizio di primo grado all’udienza dell’11.07.2023 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si associa alle richieste conclusive della difesa responsabile civile”, mentre il responsabile civile ha così concluso: “assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, in subordine, assoluzione imputato ex articolo 530, comma 2, c.p.p. con rigetto delle istanze di liquidazione del danno della parte civile rimasta del tutto sguarnite di prova”;
che, inoltre, non risulta che il legale dell’appellante abbia depositato in I grado nota spese che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, con condanna delle parti civili costituite;
ritenuto, pertanto, che non avendo l’imputato avanzato in I grado la domanda diretta a ottenere la rifusione delle spese processuali dalle parti civili, il proposto appello non è ammissibile, in quanto l’omessa pronuncia lamentata dall’appellante non è impugnabile, avendo ad oggetto un tema di cui il Giudice di prime cure non è stato investito».
Ciò posto, ricorre per la cassazione dell’ordinanza l’imputato NOME COGNOME tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale, sintetizzati gli antefatti, denunzia promiscuannente violazione di legge (artt. 75,
comma 1, 541, comma 2, e 593, comma 3, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe carente ed erronee ed avrebbe comunque travisato atti e documenti processuali.
L’ordinanza trascurerebbe, in primo luogo, che, oltre alla richiesta in tema di spese, l’appello mirava espressamente ad un’assoluzione dell’imputato con formula maggiormente liberatoria.
Il provvedimento impugnato, inoltre, non terrebbe in considerazione che dal verbale di udienza del 17 aprile 2023 e degli allegati ad esso, in copia autentica, che si allegano materialmente al ricorso, emerga come la Difesa dell’imputato abbia, in realtà, espressamente domandato la refusione delle spese sostenute, anche nella pima fase (azione civile della parte civile poi trasferita nel processo penale); e si fa presente che il verbale della successiva udienza dell’Il luglio 2023 risulterebbe essere eccessivamente stringato, per mero errore del Cancelliere, ma comunque consentirebbe, letto insieme all’altro verbale, di comprendere quali siano state le effettive richieste della Difesa dell’imputato, anche tenuto conto del singolare percorso processuale che la vicenda ha avuto e che si sintetizza.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta del 16 agosto 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sul presupposto della mancata allegazione o richiamo testuale da parte del ricorrente della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, documenti necessari per decidere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è tardivo.
Risulta, infatti, dalla consultazione dell’incarto processuale che l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, adottata de plano il 22 marzo 2024 e depositata in pari data, è stata comunicata tramite posta elettronica certificata (acronimo: P.E.C.) il 29 marzo 2024, data da cui decorrevano i 15 giorni per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (con scadenza, dunque, il 13 aprile 2024), mentre il ricorso risulta essere stato presentato il giorno 27 aprile 2024, dunque: fuori termine.
Donde – necessariamente – la statuizione in dispositivo.
Essendo, per le ragioni esposte (art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi di diritto già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spere processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 01/10/2024.