Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9970 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME n. in Brasile 1’8/12/1983 avverso l’ordinanza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 3/10/2024 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza de Gup del Tribunale di Parma che, in data 6/3/2024, in esito a giudizio abbreviato, l’aveva dichiarata responsabile del delitto di cui all’art. 629 cod.pen., condannandola alla pen ritenuta di giustizia.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 la falsa applicazione dell’art. 420, comma 2ter, cod.proc.pen.;
2.2 il difetto di motivazione con riguardo alla responsabilità dell’imputata in qua fondata sulle sole dichiarazioni della p.o. in assenza del requisito della minaccia;
2.3 la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi generici o non consentiti.
La Corte territoriale ha pronunziato declaratoria d’inammissibilità dell’appel correttamente argomentando la tardività dell’impugnazione, evidenziando che, per effetto dell’accesso al rito alternativo ex art. 438 cod.proc.pen., l’imputata doveva essere considerat presente con conseguente impossibilità di applicare la dilazione prevista dall’art. 585, comma ibis, per il solo imputato assente (in tal senso, tra molte, Sez. 6, n. 42390 del 26/09/20 Rv. 287199-01; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 – 01).
Il difensore con il primo motivo ha denunziato la falsa applicazione dell’art. 420,comma 2ter, cod.proc.pen. senza alcuna indicazione delle ragioni a sostegno della censura con conseguente violazione dell’art. 581, comma 1, lett. d) cod.proc.pen.
3.1 Gli ulteriori motivi che concernono profili relativi alla valutazione delle pr all’apparato circostanziale sono preclusi, stante l’interruzione della catena devolutiva prodot dalla declaratoria di cui all’ordinanza impugnata, che ha accertato l’insussistenza del condizioni per l’instaurazione del giudizio d’appello e la conseguente irrevocabilità del pronunzia di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025
Sentenza a motivazione semplificata