Appello Tardivo: Quando la Presenza dell’Imputato Annulla i Termini Aggiuntivi della Riforma Cartabia
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di termini processuali, in particolare per quanto riguarda l’appello tardivo. Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha chiarito che il termine aggiuntivo di quindici giorni per impugnare, introdotto dalla riforma Cartabia per gli imputati assenti, non si applica se l’imputato era presente all’udienza camerale in cui è stata emessa la sentenza di primo grado. Questa pronuncia offre spunti essenziali per comprendere le dinamiche delle impugnazioni nel processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un’imputata avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile la sua impugnazione contro la condanna di primo grado. L’inammissibilità era stata motivata dal fatto che l’appello era stato depositato oltre i termini di legge. La ricorrente sosteneva, tra le altre cose, di avere diritto a un termine più lungo per appellare, basandosi sulle nuove disposizioni introdotte dalla cosiddetta riforma Cartabia in caso di assenza dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il primo motivo di ricorso, centrato sulla presunta violazione delle norme processuali, fosse manifestamente infondato. La sentenza di primo grado, infatti, era stata emessa al termine di un’udienza camerale alla quale l’imputata aveva partecipato personalmente, assistita dal suo difensore di fiducia. Di conseguenza, non poteva trovare applicazione la norma che concede un termine extra di quindici giorni per l’impugnazione, pensata esclusivamente per tutelare l’imputato giudicato in sua assenza.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità dell’Appello Tardivo
La motivazione della Corte si basa su un’analisi chiara e ineccepibile degli atti processuali. La presenza fisica dell’imputata all’udienza di primo grado è un fatto dirimente che esclude l’applicabilità di qualsiasi proroga dei termini per l’impugnazione. La legge, anche dopo la riforma Cartabia, distingue nettamente tra la posizione dell’imputato presente e quella dell’imputato assente, garantendo a quest’ultimo tutele maggiori, tra cui, appunto, un tempo più lungo per decidere se appellare. Poiché nel caso di specie l’imputata era presente e consapevole della sentenza emessa nei suoi confronti, avrebbe dovuto rispettare i termini ordinari per proporre il gravame. La sua inerzia ha quindi reso l’appello tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
La Cassazione ha inoltre ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso, che contestava la responsabilità penale e la determinazione della pena. Tali censure, infatti, sono state considerate “assorbite” dalla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo: se l’appello è inammissibile per ragioni procedurali, il giudice non può entrare nel merito delle questioni sostanziali.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma la rigidità dei termini processuali e l’importanza della distinzione tra imputato presente e assente. La decisione serve da monito: la presenza in udienza comporta la piena conoscenza del provvedimento e l’onere di rispettare scrupolosamente le scadenze per l’impugnazione. La conseguenza della tardività è drastica: l’inammissibilità del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che le garanzie procedurali, come i termini aggiuntivi, sono strumenti specifici pensati per situazioni particolari e non possono essere invocati in modo generalizzato.
Perché l’appello è stato considerato tardivo?
Perché è stato presentato oltre i termini previsti dalla legge. La Corte ha specificato che il termine aggiuntivo di quindici giorni, introdotto dalla riforma Cartabia, non era applicabile in questo caso.
La riforma Cartabia concede sempre un termine più lungo per appellare?
No. Il termine aggiuntivo di quindici giorni è previsto solo in caso di assenza dell’imputato al processo di primo grado. Se l’imputato era presente, come nel caso esaminato, si applicano i termini ordinari.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la Corte non ha potuto esaminare nel merito le censure relative alla responsabilità penale e alla pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31869 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GROSSO NOME COGNOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali per avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello tardivamente proposto, è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di legge palesemente smentite dagli atti processuali dal momento che la sentenza di primo grado era stata emessa all’esito di udienza camerale celebrata “in presenza” dell’imputata, assistita dal difensore di fiducia e, pertanto, per la proposizione del gravame non si applicava l’ulteriore termine di quindici giorni previsto dalla riforma Cartabia in caso di assenza dell’imputato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità e di determinazione della pena nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché ha ad oggetto doglianze assorbite nella dichiarazione di inammissibilità del gravame tardivamente proposto;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr i,dente