Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CEGLIE MESSAPICA il 29/06/1977 COGNOME NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il 04/07/1951 COGNOME NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il 28/02/1982
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i ricorsi sono stati tardivamente proposti, con unico atto, in data 12 febbraio 2024, essendo spirato il 30 novembre 2023 il termine per l’impugnazione della sentenza;
che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 3 luglio 2023, con un termine per il deposito della motivazione di 90 giorni, scaduto il 10 ottobre 2023 e che da tale ultima data devono esser computati 60 giorni complessivi per l’impugnazione (trattandosi di imputato assente), giungendosi così al 30 novembre 2023;
che la sentenza impugnata è stata oggetto di correzione di errore materiale, con ordinanza del 18 dicembre 2023, depositata il 22 dicembre 2023, e che tale ordinanza, avente ad oggetto l’intestazione, non ha comunque l’effetto di riaprire i termini per l’impugnazione della sentenza (ex plurimis, Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104 – 01; Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 27/03/2015, Rv. 262995 – 01).
Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024.