Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44181 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44181 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia nel procedimento aperto a carico di COGNOME NOME, n. Montecatini Terme il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2023 del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione al primo, assorbente, motivo;
lette le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 marzo 2023 il Tribunale di Pistoia ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, emesso sino al concorrenza della somma di Euro 104.953 piuttosto che, come invece richiesto, sino alla concorrenza della somma di Euro 894.809. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto non consentito dall’art. 322-bis cod. proc. pen. l’appello proposto contro il decreto di sequestro preventivo che accolga la richiesta del pubblico ministero, sia pur per un quantum inferiore a quello domandato, affermando essere semmai proponibile, in tal caso, soltanto il ricorso per cassazione previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 322-·bis e 325 cod. proc. pen.
Allegando che il ricorso immediato per cassazione previsto dal secondo comma di tale ultima disposizione è mezzo d’impugnazione alternativo rispetto all’appello cautelare, il ricorrente argomenta che il provvedimento reso dal g.i.p. era appellabile, dovendo considerarsi, nella parte fatta oggetto di doglianza, quale provvedimento di parziale rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare reale avanzata.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 568, ult. comma, cod. proc. pen. sul rilievo che, qualora fosse corretta la tesi interpretativa sostenuta dal Tribunale, in forza della richiamata disposizione, questo avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la conversione dell’appello in ricorso.
In quest’ottica il pubblico ministero impugnante ricorda che con l’appello si era argomentata la fondatezza dell’istanza cautelare avanzata per il sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del reato di c all’art. 11 d.lgs. 74 del 2000 nella misura corrispondente al valore dei beni oggetto della condotta di riduzione patrimoniale simulata o fraudolenta (nella specie pari a Euro 894.809), piuttosto che all’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, come invece ritenuto dal g.i.p., per euro 104.953.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come sostenuto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e diversamente da quanto argomentato dalla difesa dell’indagato, il ricorso è fondato con riguardo al primo, assorbente, motivo.
L’ordinanza impugnata fonda la ritenuta inammissibilità dell’impugnazione sul rilievo che il provvedimento del g.i.p. sia un decreto di sequestro preventivo, mentre l’appello cautelare è consentito, dall’art. 322-bis cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. Non sarebbe pertanto appellabile il decreto di sequestro preventivo che, sia pur per un quantum inferiore a quello richiesto, accoglie l’istanza di adozione di misura cautelare reale.
Questa affermazione – reputa il Collegio – è errata, com’è parimenti errata l’ulteriore osservazione secondo cui il mezzo d’impugnazione in tal caso previsto sarebbe il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 2, cod. proc. pen.
Fermo restando l’evidente – e non contestato, neppure nell’ordinanza impugnata – interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento reso dal g.i.p. per ottenere il sequestro del profitto di reato, anche pe equivalente, nella maggior somma richiesta, sulla base delle argomentazioni giuridiche contenute nell’appello e riassunte in ricorso, reputa il Collegio che il provvedimento appellato non possa essere inteso, come invece fatto dal Tribunale, quale “decreto di sequestro preventivo che accoglie l’istanza del PM” per farne derivare l’inappellabilità da parte dell’organo requirente.
Se il decreto di sequestro che accolga (integralmente) la richiesta cautelare non può certamente essere appellato dal pubblico ministero – perché non individuato tra i provvedimenti impugnabili ex art. 322-bis cod. proc. pen. dai soggetti ivi indicati come legittimati, in disparte il fatto che difetterebbe in o caso l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. – non altrettanto può dirsi per il decreto di sequestro che accolga soltanto in parte la richiesta di misura cautelare.
Ed invero, quale che sia il nomen iuris del provvedimento in tal caso attribuito dal giudice emanante, deve ritenersi che, nella parte in cui la richiesta non viene accolta, la stessa sia stata (anche solo implicitamente) rigettata, sicché, in parte qua, il provvedimento ha natura sostanziale di ordinanza di rigetto resa in materia di sequestro preventivo, come tale appellabile dal pubblico ministero ex art. 322-ibis cod. proc. pen. senza che possa invece
predicarsi l’ammissibilità del ricorso immediato per cassazione previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. pen. La natura dell’atto processuale deve infatti essere stabilita non in base alla denominazione ed alla terminologia adottata, bensì con riguardo al contenuto sostanziale ed agli effetti che lo stesso è destinato a produrre (cfr. Sez. 5, n. 15651 del 03/02/2021, Casale, Rv. 281139).
3.1. Che il provvedimento di diniego del sequestro preventivo sia appellabile ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. è conclusione sostanzialmente pacifica in dottrina, non controversa nella giurisprudenza di questa Corte e che dev’essere qui ribadita.
Ed invero, immediatamente dopo l’approvazione del d.lgs. 14 gennaio 1992 n. 12 – adottato in forza dell’art. 7 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 e recante Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate, che ha introdotto nel codice di rito l’art. 322-bis in analogia con la corrispondente norma dell’art. 310, comma 1, cod. proc. pen. in tema di misure cautelari personali – questa Corte ha affermato che il legislatore, prevedendo anche per il sequestro una impugnazione diversa dal riesame, ha voluto riferirsi a quelle situazioni in cui la doglianza ha motivo di rivolgersi cont la reiezione di una istanza, promossa per ottenere la concessione di una misura cautelare reale, al fine di ottenerne l’accoglimento, in via sostitutiva, dal giudice del gravame (Sez. 6, n. 4136 del 15/12/1993, dep. 1994, Ascani, Rv. 197933). Si tratta di una conclusione aderente all’intenti° legislatoris esplicitata nella Relazione al d.lgs. 12/1991, ove si legge che si è inteso porre rimedio ad un problema sollevato dalla nuova normativa sulle impugnazioni concernenti i provvedimenti in tema di sequestro preventivo, essendosi rilevato che «al di là del riesame e del ricorso per cassazione, riguardanti solo l’adozione del provvedimento di sequestro, manca uno specifico gravame avverso i provvedimenti che respingono la richiesta di sequestro o quella di restituzione». Si è dunque previsto – prosegue la Relazione «l’istituto dell’appello, quale rimedio contro le decisioni che il giudice adotta in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. La struttura della norma che si propone non diverge, nella sostanza, dalle corrispondenti previsioni dettate dall’art. 310 in tema di appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali. L’appello, quindi, si configura come mezzo di impugnazione residuale rispetto al riesame» (per l’affermazione giusta la quale l’art. 322-bis cod. proc. pen., quale norma di chiusura, deve intendersi riferita ai provvedimenti che comunque operano in tema di misura cautelare reale, ad esclusione di quelli con cui la misura cautelare viene disposta e che sono soggetti a riesame, v. Sez. 3, n. 2811 del 30/10/1998, COGNOME, Rv. 212172; Sez. 3, n. 416 del 03/02/1999, COGNOME, Rv. 213169). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sulla base di questa linea interpretativa, in altre occasioni questa Corte ha affermato che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di sequestro preventivo non può essere proposto il ricorso “per saltum” in cassazione che, in materia cautelare reale, è proponibile ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. solo contro il decreto che dispone il sequestro preventivo, con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata come appello, ai sensi degli artt. 322-bis e 568, ultimo comma, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Giacino e a., Rv. 269689; Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, Paone, Rv. 263239).
La stessa Corte costituzionale, nelle occasioni in cui ha avuto modo di pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale formulate con riguardo al sistema processuale delle impugnazioni previste per i provvedimenti cautelari reali, ha preso atto del diritto vivente, ritenendo non irragionevole che, con l’art 322-bis cod. proc. pen., il legislatore abbia inteso assicurare al pubblico ministero un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento negativo assunto dal giudice sulla richiesta di sequestro preventivo, negandolo invece alla parte civile (e allo stesso pubblico ministero) in relazione alla richiesta di sequestr conservativo. Si è affermato, infatti, che la diversa disciplina trova giustificazion nella differenza tra le due forme di sequestro e, in particolare, negli interess pubblicistici che ispirano il sequestro preventivo, volto alla prevenzione dei reati, rispetto a quelli di natura patrimoniale e civilistica che connotano invece in maniera esclusiva il sequestro conservativo (Corte cost., ordd. 23 dicembre 1998, nn. 424 e 426). Muovendo dalla medesima interpretazione della disposizione processuale, il giudice delle leggi (Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 428) ha giustificato la mancata previsione del potere della persona offesa dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo, affermando trattarsi di una diretta conseguenza del difetto di legittimazione di tale soggetto a richiedere la misura cautelare de qua. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Implicito presupposto dei richiamati orientamenti interpretativi è che il provvedimento di diniego della richiesta di adozione di un sequestro preventivo debba assumere le forme (e, comunque, abbia la sostanza) dell’ordinanza, posto che, altrimenti, in forza del principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 comma 1, cod. proc. pen.), non potrebbe essere richiamato il più volte evocato art. 322-bis cod. proc. pen., ove, per quanto qui rileva, si indicano appunto come appellabili le “ordinanze in materia di sequestro preventivo”. Al di là del fatto che, come si è visto col richiamo ai lavori preparatori, la formulazione della disposizione introdotta nel 1991 è stata modulata con riguardo all’originaria previsione di cui all’art. 310, comma 1, cod. proc. pen., questa conclusione – pur non scontata, potendosi in contrario rilevare che il provvedimento di diniego
della richiesta avanzata dal pubblico ministero debba assumere le medesime forme previste per il provvedimento di accoglimento – va ragionevòlmente affermata in via sistematica.
Ed invero, posto che è la legge a stabilire i casi in cui il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto (art. 125, comma 1, cod. proc. pen.) – prevedendo altresì espressamente i casi in cui i decreti debbono essere motivati, pena la nullità, essendo tale conseguenza invece prevista ex lege per sentenze e ordinanze (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) – il legislatore processuale si limita a precisare che, quando accoglie la richiesta avanzata dal pubblico ministero, il giudice dispone il sequestro preventivo con decreto motivato (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.), senza indicare quale forma debba assumere il provvedimento di rigetto della richiesta.
L’opzione per il decreto motivato di sequestro – non chiarissima, né imposta dalla legge-delega per la redazione del codice di rito o spiegata nelle Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice – appare, tuttavia, distonica rispetto al sistema dei provvedimenti con cui ill giudice adotta le misure cautelari, sia personali, sia reali. Pur trattandosi di provvedimenti assunti non già all’esito di una camera di consiglio nella quale è stato possibile attuare il contraddittorio delle parti (ciò che, per la regola AVV_NOTAIO stabilita nell’art. 127, comma 7, cod. proc. pen., vincola il giudice a provvedere con le forme dell’ordinanza), ma di decisioni assunte de plano a seguito di richiesta avanzata dal pubblico ministero, in tutte le altre occasioni in cui lo ha specificato il legislatore ha infatti prev che si proceda con ordinanza, con il conseguente obbligo di motivazione a pena di nullità (cfr., quanto a tutte le misure cautelari personali, l’art. 292, comma 1 cod. proc. pen.; quanto alla misura cautelare reale del sequestro conservativo, l’art. 317, comma 1, cod. proc. pen.). La difforme, isolata, previsione che il sequestro preventivo – istituto prima non previsto e di nuova creazione nell’ambito della riforma processuale del 1988 – sia disposto con decreto motivato è stata probabilmente conseguenza, non felice sul piano sistematico, del fatto che tale è la forma tradizionalmente riservata al provvedimento che dispone il sequestro probatorio (art. 253, comma 1, cod. proc. pen). Questa discutibile scelta non può tuttavia indurre a ritenere che anche il provvedimento di rigetto debba assumere la medesima forma, soprattutto laddove se ne volesse far derivare – in contrasto con la chiara opzione normativa quale più sopra ricostruita – la conclusione circa la sua inappellabilità. In linea con il sistem processuale delle forme riservate ai provvedimenti cautelari emessi dal giudice su richiesta del pubblico ministero, deve pertanto ritenersi preferibile concludere che il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo debba essere adottato con ordinanza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il provvedimento impugnato, che ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia perché proceda al giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19 settembre 2023.