Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Cutro il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza emessa iddata 2f/06/2024 dal Tribunale di atanza o visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiarars l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26/06/2024, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 322-bis cod proc. pen., avverso avverso l’ordinanza del 27/02/2024 con cui la Corte d’Appel di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di restituzione d somma di danaro sequestratagli, in data 12/12/2019, in quanto la questio sollevata con l’istanza era già stata trattata nella sentenza emessa dalla territoriale in data 15/05/2023.
Ricorre per cassazione il COGNOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione della legge processuale. Si censura l’ordinanza per avere Tribunale richiamato un indirizzo giurispruenziale ormai superato, dal moment
che la più recente elaborazione era ormai orientata a ritenere persistente il del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento dispositivo del seques anche dopo l’emissione di una sentenza, non ancora definitiva, che abbia dispos la confisca di quanto sequestrato, con conseguente ammissibili dell’impugnazione ex art. 322-bis cod. proc. pen. Si osserva altresì c questione era stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con riferim al terzo titolare dei beni sequestrati rimasto estraneo al processo, nel s consentire a quest’ultimo di proporre appello cautelare prima che la sentenz merito divenga irrevocabile: tale potere doveva essere riconosciuto, secondo difesa, anche all’imputato (il difensore dà comunque conto dell’esistenza d contrario indirizzo, sollecitando in via subordinata la rimessione della ques alle Sezioni Unite).
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il AVV_NOTAIOtore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividen motivazione del Tribunale anche in ordine alla non estensibilità, all’imputato principio affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al terzo titolare dei sequestrati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La questione della possibilità di una verifica cautelare in ordine ai oggetto di sequestro e poi di confisca, in un processo non ancora definito sentenza irrevocabile, è stata oggetto di interpretazioni contrastanti.
La difesa ricorrente, a sostegno della soluzione positiva, ha espressame richiamato Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, COGNOME, Rv. 273240 – 01, secondo la quale «in tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronunzia di merit ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottopost sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedime che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l’unic legittimante la temporanea ablazione del bene».
Peraltro, come già accennato, la difesa ha correttamente dato atto anc dell’esistenza di un precedente di segno contrario, stando al quale «in te misure cautelari reali, dalla data di deliberazione della sentenza di primo che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, l’imputato può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli artt. 322 e 322-bis cod pen. per ottenere la restituzione di detto bene, ma può impugnare il capo d sentenza contenente tale statuizione ai sensi dell’art. 579, comma 3, cod. pen.» (Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018, dep. 2019, Stummo, Rv. 275323 – 01)
In tale linea interpretativa, evidentemente, va ad inserisi il provvedi impugnato, che ha escluso la possibilità di adire il giudice della cautela nell che qui rileva, anche per la ritenuta impossibilità di estendere, all’impu garanzie in questo senso riconosciute al terzo proprietario del bene (cfr. p dell’ordinanza impugnata).
Ritiene il Collegio che non sia necessario disporre la rimessione alle Sez Unite, sollecitata in subordine dalla difesa, dal momento che l’elaboraz giurisprudenziale successiva ai precedenti citati si è uniformata al principi integralmente condiviso, affermato dalla prima sentenza richiamata. Cfr., tr altre, Sez. 3, Ord. n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476 – 01, secon la quale «in tema di misure cautelari reali, prima della pronuncia definiti partire dalla quale si radica la competenza funzionale del giudice dell’esecuzi permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento sequestro (nella specie, preventivo), costituendo esso, in quello sta procedimento, l’unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene, sic avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità delle istanze affere sequestro è esperibile l’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.»; i conforme, v. anche Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026 01; Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, NOME, Rv. 283634 – 01.
È opportuno porre in evidenza, conclusivamente, che a tali approd ermeneutici è pervenuta anche la Prima Sezione, che si è visto essers precedenza orientata in senso opposto: cfr. Sez. 1, n. 3031 del 20/09/20 Giordano, Rv. 283946 – 01, secondo cui «in tema di misure cautelari reali, caso di confisca di un bene sottoposto a sequestro disposta da pronunzia di mer non irrevocabile, permane il potere del giudice cautelare di riesaminar provvedimento dispositivo del sequestro, in quanto esso costituisce, allo s l’unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene».
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento senza rinvi dell’ordinanza impugnata, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catan per la trattazione dell’appello ritualmente proposto ai sensi dell’art. 322-b proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli att Tribunale di Catanzaro.
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