Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26885 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARDE’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 del GIUDICE DI PACE di MANTOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti; l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, si è riportato alle conclusioni già formulate in primo grado; e l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione;
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 3 ottobre 2023 il Giudice di pace di Mantova ha affermato la responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di diffamazione e lo ha condannato alla pena di euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile NOME COGNOME.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto appello, deducendo:
che la motivazione della decisione del Giudice di pace sarebbe del tutto omessa o apparente, poiché avrebbe affermato la responsabilità dell’imputato in modo assertivo;
che mancherebbe del tutto, nella sentenza, la valutazione delle prove a discarico (in particolare, della documentazione, da cui si trae che la persona offesa si qualificava come avvocato già prima di esserlo), delle dichiarazioni della teste COGNOME (da cui si trarrebbe c l’imputato si sarebbe limitato a redigere e inviare uno scritto difensivo, diffuso da altri, ricorrendo dunque il reato).
Con il gravame è stato anche chiesto di annullare, in accoglimento di esso, le statuizioni civili.
Il Tribunale di Mantova, con ordinanza, ha trasmesso gli atti a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ritenendo che nella specie non sarebbero state impugnate le statuizioni civili e che, essendo stata irrogata una pena pecuniaria, la pronuncia del primo Giudice sarebbe ricorribile per cassazione.
La difesa dell’imputato ha contestato la correttezza dell’ordinanza: richiamando la giurisprudenza secondo cui l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità del COGNOME estende i propri effetti agli altri punti dipendano dai primi, fra i quali quelli concernenti il risarcimento del danno; ed evidenziando comunque, che con l’atto di appello era stata chiesta la riforma anche delle statuizioni civil contenute nella sentenza del Giudice di pace (cfr. memoria). Ed ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale di Mantova, con trasmissione degli atti al medesimo Ufficio Mantova per l’ulteriore corso; in via subordinata, di dichiarare l’inesistenza o la nu della sentenza del Giudice di pace e, in ogni caso, di pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, con l’annullamento delle statuizioni civili (ivi).
5. È dirimente considerare che:
«è ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37 d.lgs. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma 4, cod.
proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l’affermazione della responsabilità penale» (Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 276459 – 01;Sez. 2, n. 9631 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 275765 – 01; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 266059 – 01);
l’appello dell’imputato ha avuto ad oggetto l’affermazione della sua responsabilità e con esso si è in effetti chiesto di rendere le statuizioni civili conseguenziali all’annullamen alla riforma nel merito della prima decisione, segnatamente «annulla» le stesse (cfr. atto di appello).
Dunque, erroneamente il Tribunale di Mantova ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, nel presupposto che l’unica impugnazione esperibile nella specie fosse il ricorso per cassazione; e gli atti devono, pertanto, essere trasmessi allo stesso Tribunale per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Mantova per giudizio.
Così deciso il 07/03/2024.