Appello sentenza 131-bis: quando è inammissibile?
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema procedurale di grande rilevanza: l’ammissibilità di un appello sentenza 131-bis da parte dell’imputato. La Suprema Corte chiarisce che, in assenza di un interesse concreto e attuale, come la presenza di statuizioni civili, l’impugnazione contro un’assoluzione per particolare tenuità del fatto è da considerarsi inammissibile. Questa decisione ribadisce l’importanza del principio dell’interesse ad agire nel processo penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima lo aveva assolto in base all’articolo 131-bis del codice penale, riconoscendo la particolare tenuità del fatto commesso. Nonostante l’esito assolutorio, l’imputato decideva di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, evidentemente non soddisfatto della motivazione dell’assoluzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che, per poter impugnare una sentenza di assoluzione, anche se pronunciata con la formula della particolare tenuità del fatto, è necessario che l’imputato abbia un interesse giuridicamente apprezzabile. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità dell’appello sentenza 131-bis per Carenza d’Interesse
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di “carenza d’interesse”. La Corte Suprema ha ritenuto che l’appello sentenza 131-bis fosse inammissibile perché l’imputato, essendo stato assolto, non aveva alcun interesse concreto a contestare la decisione. Un interesse giuridicamente rilevante sarebbe sorto solo qualora la sentenza di assoluzione avesse contenuto anche una condanna al risarcimento dei danni in sede civile (le cosiddette “statuizioni civili”).
L’assoluzione ex art. 131-bis c.p. è, a tutti gli effetti, un proscioglimento. Sebbene non sia una formula assolutoria “piena” (come “perché il fatto non sussiste”), essa estingue la punibilità del reato e non produce effetti pregiudizievoli nel casellario giudiziale. Pertanto, in assenza di conseguenze negative di natura civile, l’imputato non subisce alcun pregiudizio dalla formula assolutoria utilizzata e, di conseguenza, manca di quell’interesse che, secondo il codice di procedura, è il presupposto di ogni impugnazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale volto a prevenire ricorsi meramente dilatori o pretestuosi. Le implicazioni pratiche sono chiare: un imputato non può impugnare una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto solo per una questione di “principio” o per ottenere una formula assolutoria più ampia, a meno che non vi sia un concreto interesse patrimoniale o giuridico da tutelare. La decisione rafforza il principio di economia processuale, evitando che la giustizia si occupi di questioni prive di una reale posta in gioco per le parti.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, secondo questa ordinanza il ricorso è inammissibile se l’imputato non ha un interesse giuridico concreto, come quello di contestare una condanna accessoria al risarcimento dei danni (statuizioni civili).
Cosa si intende per “carenza d’interesse” in un ricorso penale?
Significa che la persona che presenta il ricorso non otterrebbe alcun vantaggio pratico e giuridicamente rilevante da un’eventuale riforma della decisione. Nel caso specifico, essendo già stato assolto senza condanne civili, l’imputato non aveva alcun interesse a modificare la formula dell’assoluzione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3955 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 15/09/1982
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che è inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per cassazione avvers sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., in assenza di condanna alle statuizi rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorren pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.