Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 46628 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato in Germania il 3.10.1990
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna del 9.3.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 9.3.2024, la Corte d’Appello di Bologna, provvedendo in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato parzialmente una istanza, presentata nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME di dichiarare estinti, dopo un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del pubblico ministero, i reati giudicati con tre delle sentenze (di cui nn. 1, 2 e 3) oggetto del cumulo.
In particolare, con il provvedimento in questione è stata accolta la richiesta solo per la pena dell’arresto di cui alla sentenza n. 2), mentre per i reati di cui alle
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sentenze nn. 1) e 3) ha affermato il principio della unitarietà dell’esecuzione, in virtù del quale tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come unica pena e non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare la prescrizione di una di esse.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, articolandolo in un unico motivo, con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 172 e 173 cod. pen.
Lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia errato a rigettare l’istanza, perché nel caso di specie l’esecuzione delle pene comprese nel cumulo non ha mai avuto inizio (sicché non si può attribuire rilevanza al principio dell’unitarietà dell’esecuzione) e, peraltro, non è stato mai chiesto lo scioglimento del cumulo.
Con requisitoria scritta del 24.5.2024, il Sostituito Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto è generico e reiterativo della richiesta già rigettata, senza confrontarsi con il provvedimento del giudice dell’esecuzione; peraltro, l’ordinanza ha correttamente rigettato la richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Benché proposto anche per l’applicazione della disciplina del reato continuato ai reati giudicati con alcune delle sentenze che erano divenute irrevocabili nei confronti di COGNOME, l’incidente di esecuzione aveva ad oggetto, nella parte impugnata dal ricorrente, l’estinzione della pena per decorso del tempo.
Si tratta di materia sulla quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., provvede senza formalità, a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza contro la quale l’interessato può proporre opposizione.
La circostanza che la Corte d’Appello di Bologna abbia deciso anche tale questione nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., correttamente instaurata per la decisione sulla contestuale richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, non esclude che, nella parte in cui ha ad oggetto una materia rientrante nelle competenze del giudice dell’esecuzione previste dall’art. 676 cod. proc. pen., il provvedimento deve essere comunque avversato con il rimedio dell’opposizione di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Tale regola opera anche nell’ipotesi in cui il provvedimento sia stato reso all’esito di procedura camerale anziché de plano. Rimangono non eludibili, infatti, il doppio grado del giudizio di merito e l’instaurazione del contradditorio in sede di decisione sull’opposizione che il legislatore ha inteso garantire (v. Sez. 1, n. 8294 del 9/2/2021, Rv. 2805433 – 01).
L’inosservanza della struttura procedimentale indicata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. priverebbe l’interessato della fase del “riesame” del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale – a differenza del giudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie, invece precluse nel giudizio di cassazione), che il ricorrente non abbia proposto prima (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858 – 01).
Pertanto, il ricorso per cassazione che – come nel caso di specie – sia stato eventualmente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma, in applicazione del principio di conservazione degli atti, va qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell’esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell’impugnazione, contenuto nell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale, anche in caso di gravami in senso lato e di impugnazioni cosiddette atipiche, come le opposizioni (Sez. 2, n. 8645 del 9/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403 – 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/3/2022, Rv. 283061 – 01).
Per quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Bologna affinché proceda alla necessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso il 20.9.2024