Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32487 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32487 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Afragola il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Casa! Di Principe il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Aversa il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 07/04/2025 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO per COGNOME NOME e AVV_NOTAIO per COGNOME NOME che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, a seguito di appello proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale avverso la ordinanza di rigetto di misure cautelari personali e reali emessa il 27 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in riforma della decisione, riqualificati tutti i reati di cui all’art. 319-quater cod. pen. ai sensi degli artt. 319321 cod. pen. ed esclusa per i delitti di falso l’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen., ha applicato la misura degli arresti domiciliari ad NOME COGNOME in relazione ai delitti di cui ai capi 1, 2, 6, 10, 21, 32, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 72, 74, 81, 82; a NOME COGNOME in relazione ai delitti di cui ai capi 1, 2, 6, 10, 13, 21, 24, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,6 2, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 78 e 81; ad NOME COGNOME, in relazione ai delitti di cui ai capi 21, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78; a NOME COGNOME, in relazione ai delitti di cui ai capi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 18 e 19; a NOME COGNOME, in relazione ai delitti di c ai capi 21, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 78, 81; a NOME COGNOME, in relazione ai capi 21, 76, 77, 78 e 81. Ha, inoltre, disposto sequestro preventivo, a fini di confisca, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME di beni mobili e immobili. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la ordinanza impositiva delle misure cautelari personali hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei predetti indagati con distinti atti.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 581, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla dedotta inammissibilità dell’appello del AVV_NOTAIO ministero per difetto di specificità.
Il AVV_NOTAIO ministero, in sede di appello, si era limitato a riproporre la originaria richiesta cautelare, censurando in sole due pagine (pgg. 69 e 70) / nell’ambito dell’atto di 479 pagine, in modo del tutto generico e sintetico il provvedimento del primo Giudice.
Non può essere condiviso l’approccio del Tribunale alla deduzione proposta, basato sulla distinzione tra provvedimenti sinteticamente motivati e provvedimenti con motivazione lacunosa – quale quello di primo grado – del resto contraddetta dalla diffusa considerazione da parte del Tribunale delle motivazioni del primo provvedimento.
Inoltre, il Tribunale – al fine di evidenziare la sussistenza di profili di lacunosit suscettibili di rendere meno gravoseonere di specificità dell’atto di gravame – in relazione alle vicende corruttive di cui ai capi 2, 6 e 10 ritiene il provvedimento impugnato lacunoso per non aver considerato le intercettazioni schiaccianti che dimostravano che a ricevere il denaro, unitamente a COGNOME NOME nella loro veste di imprenditori – fossero stati anche i pp. uu. NOME COGNOME e NOME COGNOME, così – in realtà – svolgendo un apprezzamento di merito che avrebbe dovuto essere dedotto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO; analogo approccio si coglie nello spostamento in avanti dell’inizio dell’iter criminoso, tale che al duo COGNOME/NOME è imputata la figura di corruttori e non di corrotti, a dispetto di quanto rubricato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Del pari, quanto alle truffe e ai falsi, il Tribunale si surroga all’ufficio requiren evidenziando autonomamente, per ogni singola vicenda, gli elementi non scrutinati dal Giudice per le indagini preliminari.
Analogo approccio per i capi 81 e 82, privi di argomentazione nell’atto di gravame, e per i due capi associativi sub 1 e 21, analogamente privi di censura nello stesso atto.
3.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. e carenza di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari, basata su motivazioni stereotipate e apodittiche, rispetto a condotte del ricorrente risalenti al 2019/2021.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 581, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla dedotta inammissibilità dell’appello del AVV_NOTAIO ministero per difetto di specificità in quanto mera riproduzione della originaria richiesta cautelare.
Il motivo è articolato secondo le argomentazioni già svolte nell’analogo motivo del precedente ricorso.
4.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. e carenza di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari, basata su motivazioni stereotipate e apodittiche, rispetto a condotte del ricorrente risalenti al 2019/2021.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria priva dell’indicazione di elementi a ciò idonei, a fronte del chiaro quadro sulla fumosità degliendiziari espresso dal primo provvedimento:
5.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione del reato, in assenza di valutazione delle specifiche modalità e circostanze del fatto, della personalità dell’indagato e della stessa concretezza e attualità del pericolo, anche tenuto conto del trasferimento del ricorrente, avvenuto nel novembre 2022 ad altro incarico riguardante il personale.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo, inosservanza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta inammissibilità dell’appello del AVV_NOTAIO per mancanza di specificità, avendo il Tribunale – sulla base della distinzione tra motivazione sintetica e motivazione lacunosa – ritenuto mancante una motivazione che semplicemente non ha considerato condivisibile ed essendosi fondata la sua risposta su una errata valutazione dei presupposti, ripercorrendo sinteticamente le compiute ragioni poste a base del provvedimento reiettivo con riferimento al compendio captativo, ai documenti e ai sopralluoghi.
6.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e carenza della motivazione in relazione alla attualità delle esigenze cautelari rispetto a fatti ascritti al ricorrente risalenti al 2019/2021.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
7.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di falso in quanto l’assunto secondo il quale i nominativi inseriti nelle sedute di esame fossero quelli indicati dal ricorrente,risulta una mera congettura. Inoltre, privo di gravità indiziaria è il contenuto della conversazione di cui al prog. 660 del 10.1.2020 tra NOME COGNOME e il ricorrente, quest’ultimo silente ascoltatore delle richieste del COGNOME che, peraltro, nelle successive sue conversazioni con il COGNOME – prog. 1212 – si riferisce a NOME COGNOME e non al ricorrente.
7.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 479 cod. pen. e 270 cod. proc. pen.
Le captazioni considerate a base delle ipotesi di falso sono inutilizzabili in quanto acquisite in un diverso procedimento penale (n. 3969/2017) e le dieci ipotesi di falso ascritte al ricorrente non prevedono l’arresto in flagranza.
7.3. Con il terzo motivo, inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. rispetto alla mera posizione ancillare e non decisiva del ricorrente rispetto ai
soggetti coinvolti nella “cabina di regia” degli accadimenti, non essendo stata, considerati – secondo i parametri di legge – i concreti e attuali indici di pericolosità.
Nell’interesse di NOME COGNOME i seguenti motivi.
8.1. Con il primo ‘motivo, violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta inammissibilità dell’appello del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Il motivo è argomentato secondo quanto già dedotto dagli altri ricorrenti sul medesimo tema.
8.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai delitti contestati ai capi 21, 76, 77, 78 81.
Quanto al reato associativo mancano gli indici dell’esistenza di una organizzazione stabile e strutturata finalizzata ad un programma criminoso comune, né la partecipazione ad essa del ricorrente, che si limita a rivolgersi esclusivamente a COGNOME per ottenere – per meri fini personali – false attestazioni e certificazioni destinate ad altri soggetti.
Quanto ai quattro episodi di falso – isolati e non connotati da continuità temporale o funzionale – il mero ruolo di intermediario del ricorrente fa dubitare della sua conoscenza della presunta falsità commessa dai pubblici ufficiali.
8.3. Con il terzo motivo, violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari rispetto alla significativa distanza temporale dei fatti – ultimi risalenti a ottobre 2022 – non essendosi considerati i concreti e attuali indici di pericolosità.
8.4. Con il quarto motivo, violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. in relazione alla adeguatezza della misura applicata, sproporzionata rispetto a l ben più gravate / altre posizioni di coindagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati sull’assorbente motivo incentrato sulla inammissibilità dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avverso la ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari /con la quale era stata rigettata la cumulativa istanza cautelare.
Il Tribunale, in relazione alla pertinente deduzione difensiva in appello, l’ha rigettata svolgendo una AVV_NOTAIO premessa al par. 1 della ordinanza nella quale da un lato – ha rilevato che, a fronte dei una ampia e articolata richiesta cautelare / il Giudice per le indagini preliminare emetteva un provvedimento di rigetto estremamente stringato; dall’altro, ha dato atto delle quattro generali censure
mosse dall’atto di appello (omessa specifica analisi dei singoli elementi di prova a riscontro delle condotte rubricate; mancata confutazione delle ipotesi di reità mediante esame delle singole posizione in ciascuna vicenda; mancata considerazione, ai fini della prova dei reati di falso, delle risultanze dei sopralluoghi effettuati nel 2023 che avevano acclarato carenze strutturali di varie ditte, a dispetto di atti pubblici che avevano attestato il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Ufficio; utilizzo di formule di stile sena confronto effettivo con il materia indiziario a fondamento di ciascuna provvisoria imputazione) e della contestuale riproposizione da parte del Requirente della integrale richiesta cautelare (v. pg. 61/62 della ordinanza).
A fondamento del proprio assunto in diritto, il Tribunale ha posto la distinzione tra l’ipotesi di motivazione sintetica e quella di motivazione lacunosa (v. pg. 63 e sg., ibidem). Nella prima ipotesi, secondo il Tribunale, risulta apprezzato adeguatamente l’intero compendio investigativo e l’atto di gravame avrebbe l’onere di confutare nello specifico gli argomenti spesi dal primo Giudice nel rigettare la richiesta, onere che non sarebbe rispettato dalla mera riproposizione della richiesta cautelare. La seconda ipotesi è quella della motivazione assente, apparente o lacunosa, in cui il primo Giudice «non si confronta a sufficienza con la piattaforma indiziaria offerta dalla Pubblica Accusa, limitandosi a valorizzare (quando non nessuno) pochi aspetti (non dirimenti) della fattispecie, senza considerarne altri di portata risolutiva. In questo caso, rilevando una vera e propria omessa valutazione di dati probatori, il PM ben può riproporre la sua richiesta di misura», dovendosi «invocare un giudizio (più) completo ed analitico in ordine alla piattaforma probatoria offerta, sì da colmare una lacuna suscettibile di essere censurata proprio (se non soltanto) riproponendo gli elementi non valutati».
Il Tribunale ritiene che tale seconda ipotesi ricorra nella fattispecie posta al suo esame, giudicando “fortemente lacunosa” la motivazione resa con il provvedimento impugnato in quanto – per le ipotesi in cui lo stesso Tribunale andrà di contrario avviso – «il GIP taceva su intercettazioni ed evidenze di indagine che erano, di contro essenziali ai fini della valutazione probatoria delle accuse» (v. pg. 64, ibidem), richiamando un principio di proporzionalità secondo il quale, quanto più lacunoso è il provvedimento impugnato, tanto più facilmente il mezzo di gravame dell’appello sarà ammissibile, mediante enunciazione della primigenia richiesta.
Al AVV_NOTAIO assunto appena richiamato, il Tribunale fa poi seguire l’analisi per ciascun capo di imputazione – delle omesse valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, onde meglio rimarcare – volta per volta – i profili d ammissibilità dell’appello nell’ottica ermeneutica tracciata.
A tal riguardo, in relazione alle imputazioni di corruzione e falso di cui ai capi 2/9, il Tribunale – dopo aver evidenziato le ragioni del provvedimento impugnato – rileva la mancata valutazione di quelle che ritiene essere “intercettazioni schiaccianti” (v.·pg. 100 e sg.) 1 sulle quali la richiesta cautelare si era diffusa, come pure la mancata valutazione del sopralluogo del 2023, che aveva riscontrato “carenze strutturali” che avrebbero impedito l’esito positivo della pratica antincendio, destrutturando di ogni significatività l’osservazione del GIP relativgal tempo trascorso.
Quanto alle ipotesi di corruzione e falso di cui ai capi 10/13, analogo risultava essere il ragionamento svolto dal primo Giudice e, pertanto, si reitera il precedente giudizio da parte del Tribunale, annotando, inoltre, la non decisività della ritenuta incompatibilità del comportamento del Fele con quello di un corruttore.
Quanto ai capi in materia di falso sub 14/19, a fondamento della ammissibilità dell’appello si pone il giudizio di genericità o inconferenza delle ragioni del rigetto da parte del GIP (v. pg. 139, ibidem).
In relazione al secondo filone di indagine relativo al “mercato” dei “certificati di idoneità tecnica” prevista per gli addetti antincendio, al par. 12 della ordinanza (v. pg. 155 e sg.), nel rilevare il sostrato dell’accusa, il Tribunale ha censurato l’assunto posto a base della destrutturazione dell’accusa da parte del primo Giudice, rilevando la sua non aderenza all’assetto normativo descritto e posto a base della originaria richiesta cautelare del AVV_NOTAIO ministero.
Questa Corte ritiene di dover richiamare e ribadire quelli che risultano essere i consolidati orientamenti espressi in sede di legittimità sul tema in questione.
Secondo il più autorevole arresto l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
In tale alveo ermeneutico si pone lo specifico principio secondo il quale l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità, salvo il caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l’apoditticità della decisione del giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Sez. 6, n. 32355 del 08/07/2024, Compagno, Rv. 286857 – 01; conf. Sez. 6, n. 277 del 07/11/2013, dep. 2014, NOME, 257772; conf.
()
Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276); ancora, nello stesso senso, in fattispecie analoga a quella in esame, l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287512; conf. Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 269098). Nella sentenza COGNOME è stato spiegato che «i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono !irritarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, nna devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Rv. 258664). L’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l’impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Rv. 269098). L’onere di specificità non viene meno di fronteym provvedimento immotivato, posto che in tal caso la critica sarà diretta pur sempre al vizio del provvedimento e non può essere surrogata dalla mera riproposizione della istanza. Le Sezioni Unite infatti hanno, infatti, chiarito che l’onere di specificità dei motivi impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Come si è già condivisibilnnente affermato (Sez. 4, n. 41981 del 24/10/2024), con questa precisazione si vuole intendere che, quanto più il provvedimento impugnato si presenti carente sotto il profilo argomentativo in relazione ad un punto o più punti della decisione oggetto di critica da parte dell’impugnante, tanto più si attenua l’onere difensivo di confutare in modo puntuale e rigoroso le valutazioni espresse dal primo giudice nell’atto di impugnazione. Tuttavia, la difesa deve necessariamente indicare nell’atto di appello quali punti della decisione siano interessati da carenza argomentativa e superficialità in relazione alle questioni di cui è investita la Corte d’appello, non potendo limitarsi ad una critica avulsa da Corte di Cassazione – copia non ufficiale
riferimenti ai punti della sentenza censurata senza incorrere nel vizio della “genericità estrinseca”, la quale si connota per la mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata. Il tasso di indeterminatezza del provvedimento impugnato quale può essere più o meno elevato – non esonera la difesa dall’indicare i punti sui quali si sollecita l’intervento correttivo del giudice dell’appello. Da quanto precede si ricava – che l’indeterminatezza della pronuncia di primo grado, rispetto alla quale si misura in termini proporzionali la specificità dei motivi di appello, non può mai consentire la mancata individuazione nell’atto di impugnazione dei punti sui quali la difesa intende sollecitare l’intervento del giudice di appello, non potendosi intendere il giudizio di secondo grado come un giudizio nuovo, a tutto campo».
Del resto, da tempo, questa Corte ha affermato che, in forza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen – applicabili anche nei procedimenti incidentali relativi ad ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali -, i motivi di impugnazione debbono essere enunciati con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. L’obbligo di specificità investe non solo le singole censure / ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice “ad quem” attraverso l’individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte. Il giudice sovraordinato può certamente interpretare l’atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del “devolutum”, qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l’individuazione delle concrete questioni dedotte (Sez. 5, n. 3277 del 27/06/1997,Lambiase, Rv. 208324), così negando accesso a qualsiasi improprio intervento surrogatorio da parte del giudice del gravame.
4 . Ritiene questa Corte che il provvedimento impugnato non si è attenuto ai principi di diritto richiamati, ritenendo ammissibile l’appello del AVV_NOTAIO ministero costituito dalla “meccanica traslazione” della originaria richiesta cautelare.
La distinzione giustificativa tra provvedimento “sintetico” e provvedimento “lacunoso”, posta dal Tribunale a base della decisione, esula dai criteri di legittimità – fondamentalmente correlati alla reiezione della istanza cautelare per motivi formali tale da impedire qualsiasi esame della istanza, pacificamente non ricorrente nella specie.
Inoltre introduce, a sostegno della individuazione del secondo tipo di provvedimento – designato pervero genericamente da una lacunosità che può attingere qualsiasi profilo e assumere variabile spessore -, un vaglio di merito della originaria richiesta che non può trovare accesso in presenza di una impugnazione inammissibile per difetto di specificità, trovando applicazione il criterio della
proporzionalità tra lacune e impugnazione solo in presenza di una impugnazione ammissibile.
Secondo le stesse argomentazioni del Tribunale sopra richiamate – in pacifica assenza di specifiche censure nell’atto di impugnazione – non si tratta della ipotesi di assoluta mancanza di valutazione della istanza cautelare da parte del primo Giudice, versandosi, piuttosto, nella omessa valutazione di quelli che il Tribunale – e non la parte impugnante – considera elementi indiziari schiaccianti (intercettazioni), rilevanti (sopralluoghi), in uno alla censura – operata dal Tribunale – dell’erronea valutazione giuridica, da parte del primo Giudice, del contesto in cui si collocavano gli elementi indiziari.
In tal modo, il Tribunale si è illegittimamente sostituito alla parte impugnante nella ricerca e individuazione dei vizi dell’atto impugnato, esprimendo una valutazione di merito attraverso l’esame diretto della originaria richiesta cautelare riproposta dal AVV_NOTAIO ministero con l’impugnazione, così vanificando la natura stessa del giudizio di impugnazione.
57 La fondatezza del vizio dedotto dai ricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME si estende alle posizioni dei ricorrenti COGNOME e NOME COGNOME che non l’hanno dedotto, in virtù dell’ orientamento di legittimità secondo il quale l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice dell’appello cautelare deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono rilevarsi, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694 – 04).
Q . Deve, pertanto, procedersi all’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata nei confronti dei ricorrenti – nella parte in cui ha disposto nei loro confronti le misure cautelari personali – in accoglimento del motivo esaminato, con assorbimento di ogni altro motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nei confronti dei ricorrenti. Così deciso, 16/09/2025.