Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2652 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2652 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 10/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1)COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA 2)COGNOME NOME nato a Venosa il DATA_NASCITA 3)COGNOME NOME nato a Lavello il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udite le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO (anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO), che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 24 giugno 2025, ha:
·riconosciuto le aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 1) contestato ad NOME COGNOME;
·riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 3) contestato a NOME COGNOME e per l’effetto applicato a quest’ultimo la custodia cautelare
in carcere;
·accolto l’appello limitatamente alla gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 1) e 28) contestati a NOME COGNOME con contestuale rigetto del gravame per assenza di esigenze cautelari.
NOME COGNOME (con il primo ed il secondo motivo di ricorso)e NOME COGNOME (con il primo motivo di ricorso) lamentano erronea interpretazione degli artt. 309, 310, 585, 591 cod. proc. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui Ł stata rigettata
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico ministero per tardività del gravame.
2.1. L’interpretazione assunta a fondamento della decisione del Tribunale non si conformerebbe al piø recente e ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità. Secondo tale orientamento, il termine per la proposizione dell’appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza che accolga solo in parte la richiesta di misura cautelare personale, rigettandola per taluni indagati ovvero per alcune imputazioni, decorre dal momento in cui il provvedimento Ł comunicato per l’esecuzione all’ufficio di Procura mediante consegna in segreteria.
I giudici del gravame hanno disatteso l’eccezione difensiva richiamando un diverso e minoritario indirizzo, secondo il quale la comunicazione dell’ordinanza ai fini dell’esecuzione non costituirebbe notizia legale del provvedimento in relazione alla parziale reiezione della richiesta; ne conseguirebbe che il dies a quo del termine d’impugnazione per l’ufficio requirente coinciderebbe con la successiva comunicazione di tale rigetto.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente, a giudizio delle difese, non determinerebbe alcuna disparità di trattamento tra le parti, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nella decisione impugnata. Il termine per proporre impugnazione, infatti, decorrerebbe per Pubblico Ministero e indagati dal medesimo momento ossia dalla comunicazione dell’ordinanza per l’esecuzione, con conseguente identità delle condizioni processuali.
NØ persuade le difese il richiamo, valorizzato dal giudice dell’appello, all’art. 128 cod. proc. pen., nella parte in cui impone la comunicazione formale al Pubblico ministero ai fini dell’impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio. La difesa ha evidenziato in proposito che l’ordinanza applicativa di misura cautelare non integra un provvedimento adottato all’esito di un procedimento camerale regolato dall’art. 127 cod. proc. pen. sicchØ il riferimento normativo evocato risulterebbe inconferente rispetto alla fattispecie in esame.
2.2. Alla luce dell’orientamento maggioritario condiviso dai ricorrenti, l’appello del Pubblico ministero dovrebbe ritenersi tardivo. Dagli atti risulterebbe, in particolare, che l’ufficio requirente ha ricevuto comunicazione dell’ordinanza ai fini dell’esecuzione in data 24 giugno 2025 e ha proposto impugnazione in data 5 luglio 2025 e, quindi, oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 310 cod. proc. pen.
NOME COGNOME, con il secondo motivo di ricorso, lamenta inosservanza degli artt. 310 e 591 cod. proc. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui Ł stata rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero in quanto ritenuto proposto oltre i limiti della domanda cautelare originaria.
La difesa rappresenta che la richiesta cautelare formulata nei confronti del COGNOME aveva ad oggetto la sola applicazione degli arresti domiciliari. Nondimeno, con l’impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen., il Pubblico ministero avrebbe sollecitato una misura piø afflittiva, chiedendo la custodia cautelare in carcere, così eccedendo il perimetro della richiesta iniziale.
La difesa ha evidenziato, inoltre, che il Tribunale ha disatteso l’eccezione sul presupposto che l’asserito vizio sarebbe stato ’emendato’ dal Pubblico ministero all’udienza del 22 luglio 2025, allorchØ la domanda Ł stata ricondotta alla sola misura degli arresti domiciliari.
La motivazione non Ł ritenuta condivisibile dal COGNOME, il quale ha sostenuto che l’inammissibilità dell’impugnazione, ove ricorrente, non Ł suscettibile di sanatoria mediante successivi ridimensionamenti della pretesa. Essa, infatti, riguardando un presupposto processuale del gravame, sarebbe rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del
procedimento.
NOME COGNOME, con il terzo motivo di ricorso, eccepisce il vizio motivazione in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 cod. proc. pen.
La motivazione, in particolare, sarebbe carente e contraddittoria nella parte in cui non spiegherebbe per quali motivi la richiesta di applicazione di misura custodiale sia stata avanzata nei confronti del NOME e non degli autori materiali del fatto.
NOME COGNOME, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 178, 179 e 310 cod. proc. pen. e conseguente nullità dell’ordinanza emessa nei suoi confronti. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto, in relazione al reato di cui al capo 1), le aggravanti previste dagli artt. 61-bis e 416-bis.1 cod. pen. in assenza di una specifica devoluzione sul punto da parte del Pubblico ministero. In tal modo, il giudice del gravame avrebbe esteso l’oggetto del giudizio cautelare in assenza di impugnazione sul punto nei confronti del NOME con conseguente violazione del principio devolutivo e del diritto al contraddittorio.
Da ciò la difesa fa discendere la nullità dell’ordinanza, nullità che il ricorrente ha interesse a far valere. In difetto di tempestiva deduzione, infatti, si consoliderebbe un giudicato cautelare sulla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, con inevitabile aggravamento della posizione cautelare del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere accolti per i motivi che seguono.
I ricorrenti hanno correttamente eccepito la tardività dell’appello proposto da Pubblico ministero.
1.1. Il Collegio ritiene opportuno ribadire che il dies a quo del termine per l’impugnazione cautelare proposta dal Pubblico ministero non coincide con la data di notificazione dell’ordinanza di rigetto bensì con quella in cui il provvedimento (comprensivo delle statuizioni di reiezione) Ł comunicato e trasmesso all’ufficio requirente.
Sul punto, la piø recente giurisprudenza di legittimità ha superato un risalente e isolato indirizzo, secondo cui, quando il rigetto sia contenuto nel medesimo atto che reca anche l’accoglimento della richiesta cautelare, sarebbe necessaria una formale comunicazione al Pubblico ministero della parte reiettiva. Tale ricostruzione muoveva dal presupposto che la trasmissione dell’ordinanza ai fini esecutivi non fosse equiparabile alla comunicazione prevista dall’art. 153 cod. proc. pen., in quanto funzionale esclusivamente all’esecuzione e non anche a rendere edotto il Pubblico ministero del parziale rigetto della richiesta cautelare (in tali termini vanno segnalate le seguenti isolate e risalenti pronunce: Sez. 6, n. 287 del 18/01/2000, Rosmini, Rv. 215593-01 e Sez. 1, n. 22705 del 21/04/2005, Deriu, Rv. 231766-01). Da ciò si faceva discendere che il termine per l’appello del Pubblico ministero non potesse decorrere dalla trasmissione dell’ordinanza per l’esecuzione ma soltanto dalla successiva comunicazione dei provvedimenti di rigetto.
In senso opposto, e secondo un orientamento ormai assolutamente prevalente, il termine per la proposizione, da parte del Pubblico ministero, dell’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, con unico provvedimento, accolga solo in parte la richiesta di misura cautelare personale, rigettandola per taluni indagati ovvero per alcune imputazioni, decorre dal momento in cui l’atto Ł comunicato per l’esecuzione all’Ufficio di Procura mediante consegna in segreteria (vedi Sez. 1, n. 19203 del 31/01/2012, P.M. in proc. Cacciapuoti, Rv. 252777-01; Sez. 6, n. 28843 del 20/6/2013, COGNOME, Rv. 255861 – 01; Sez. 3, n. 9147 del 14/10/2015, P.M. in proc. Amara, Rv. 266400-01; Sez. 6, n. 27795 del 29/03/2017, COGNOME, non massimata; Sez. 3,
n. 18543 del 24/03/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 30033 del 01/07/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 17787 del 6/12/2023, COGNOME, non massimata).
Tale orientamento, che il Collegio condivide, estende alle misure cautelari personali il principio di diritto espresso da Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv. 234213-01, secondo il quale «in tema di misure cautelari reali, il difensore dell’indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro, non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento».
1.2. Ritiene il Collegio di dover aderire all’orientamento piø recente anche in considerazione del fatto che la trasmissione dell’atto per l’esecuzione integra già, nei rapporti tra giudice e Pubblico ministero, una forma di ‘comunicazione’ del provvedimento. Il codice di rito, infatti, distingue la ‘comunicazione’ dalla ‘notificazione’, prevedendo per la prima adempimenti meno formalistici e maggiormente funzionali alla circolazione interna degli atti (vedi artt. 153 e 128 cod. proc. pen.; art. 64 disp. att. cod. proc. pen.). Inoltre, la trasmissione per l’esecuzione deve avvenire secondo le modalità proprie della comunicazione: ne deriva l’incongruità di pretendere una seconda e autonoma comunicazione formale della sola parte di rigetto.
Quindi, il rilievo dato dal Tribunale alla data di notificazione del provvedimento di rigetto all’indagato ai fini della individuazione del dies a quo del termine per proporre l’appello cautelare a norma dell’art. 310 cod. proc. pen., che richiama i termini previsti per il riesame proposto dall’indagato dal primo comma dell’art. 309 cod. proc pen., Ł da ritersi effettivamente errato.
Occorre, invece, avere riguardo -in adesione alla richiamata giurisprudenza di legittimitàalla data in cui la cancelleria del giudice per le indagini preliminari ha trasmesso l’ordinanza cautelare alla segreteria del Pubblico ministero. ¨ in tale momento, infatti, che l’ufficio requirente ha avuto la conoscenza legale del provvedimento, contestualmente alla comunicazione disposta per l’esecuzione nei confronti dei destinatari per i quali la domanda cautelare Ł stata accolta.
Deve, infine, evidenziarsi che la questione dell’individuazione del dies a quo in caso di impugnazione da parte del Pubblico ministero Ł stato risolto dalla Corte di Cassazione nei medesimi termini anche in relazione ai provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione ed ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 15547 del 10/12/2018, COGNOME, Rv. 275668 – 01;Sez. 6, n. 45111 del 19/07/2017, COGNOME, Rv. 271394-01).
1.3. Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato che dagli atti risulta che l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza Ł stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale in data 24 giugno 2025. Ne deriva che l’appello proposto dal Pubblico ministero in data 5 luglio 2025 (giusta attestazione di deposito in atti) deve ritenersi tardivo, in applicazione del principio sopra richiamato.
Deve, peraltro, rimarcarsi che la comunicazione pervenuta in data 24 giugno 2025 alla Segreteria del Pubblico Ministero non risulta circoscritta alla sola finalità esecutiva dell’ordinanza applicativa della misura cautelare. In tal senso depone, in maniera univoca, la formula impiegata (‘per l’esecuzione e quanto di competenza’), espressione che, per la sua connotazione semantica e per la funzione propria degli atti trasmessi all’ufficio requirente, vale a ricomprendere ogni ulteriore determinazione rimessa alla competenza della Procura. Ne discende che la trasmissione non poteva essere intesa come mero adempimento
materiale volto a dare corso all’esecuzione dell’ordinanza applicativa, ma doveva essere considerata quale veicolo di conoscenza legale dell’intero contenuto del provvedimento, incluse le statuizioni di rigetto della richiesta cautelare. Pertanto, già da tale momento l’ufficio inquirente era posto in condizione di valutare, con pienezza di cognizione, l’esercizio delle prerogative processuali connesse al provvedimento ricevuto, tra le quali rientra anche la scelta di proporre impugnazione avverso la parte reiettiva dell’ordinanza cautelare.
Il Tribunale, pertanto, in accoglimento dell’eccezione formulata dal difensore dell’indagato, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello cautelare del Pubblico ministero perchØ proposto oltre il termine previsto dall’art. 310 cod. proc. pen.
Deve essere, inoltre, evidenziato che, come correttamente dedotto dalla difesa, il Pubblico ministero non aveva proposto appello nei confronti dell’indagato NOME COGNOME.
2.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, ed in particolare, l’analisi dell’atto di appello proposto dal Pubblico ministero (segnatamente alle pagg. da 38 ad 84), del decreto di fissazione del giudizio di appello e del verbale di udienza del 22 luglio 2025, comprova che l’impugnazione aveva ad oggetto esclusivamente le posizioni processuali degli indagati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Ne consegue che l’indagato NOME COGNOME non risultava indicato tra i destinatari del decreto di fissazione del giudizio di appello e che, pertanto, la sua posizione non era stata devoluta al giudice del gravame.
In tale quadro, la decisione del Tribunale che ha affermato la sussistenza delle aggravanti previste dagli artt. 61-bis e 416-bis.1 cod. pen. anche nei confronti di NOME COGNOME si risolve in una indebita estensione dell’oggetto del giudizio cautelare a un soggetto per il quale non era stato proposto alcun gravame, con conseguente violazione del principio devolutivo e del diritto al contraddittorio.
2.2. Il ricorrente, peraltro, ha correttamente evidenziato di avere interesse a ottenere l’annullamento dell’ordinanza pronunciata nei suoi confronti; deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale ogniqualvolta, come nel caso di specie, dalla esclusione dell’aggravante derivino effetti immediati sul computo della durata massima della custodia cautelare (cfr. Sez. 6, n.7203 del 08/02/2013, COGNOME, Rv. 254507-01; Sez. 6, n.50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502-01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, COGNOME, Rv. 275028 – 01).
E poichØ il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen vale ad attribuire al fatto una maggiore gravità ed incide sulla presunzione di adeguatezza della misura e sui termini di custodia, elevando la pena in astratto, certamente l’indagato può ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale dell’appello cautelare che riformando la decisione del Giudice delle indagini preliminari abbia riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in questione.
Il secondo motivo dedotto dal COGNOME ed il terzo motivo dedotto dal COGNOME sono assorbiti dall’accoglimento del motivo in tema di tardività dell’appello proposto dal Pubblico ministero.
L’accoglimento dei ricorsi comporta l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME