Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41757 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41757 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato in Gambia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 08/05/2025 della Corte di appello di Roma,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 8 maggio 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. pronunciata in sede predibattimentale ai sensi dell’art. 554ter cod. proc. pen. in data 14 marzo 2024 dal Tribunale di Rieti, ha condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma per violazione di legge perchØ la Corte di appello ha riformato nel merito la sentenza di primo grado laddove avrebbe dovuto fissare l’udienza dibattimentale ai sensi dell’554quater cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł fondato.
Il Tribunale di Rieti, ritenuta l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del
Il ricorso per cassazione Ł stato presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello per ottenere l’esatta applicazione della legge.
E’ noto che in questi casi debba essere dimostrato l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. che sussiste solo se, con l’impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che, invece, non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l’affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (tra le piø recenti, Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, COGNOME, Rv. 285026-01, caso in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero per violazione di legge avverso la sentenza di assoluzione da reati già prescritti alla data del deposito dell’atto di impugnazione).
Nel caso in esame, l’interesse del Procuratore generale ricorrente sussiste perchØ la vicenda non si Ł esaurita. La Corte di appello, nell’esprimere un giudizio di condanna, si Ł indebitamente sovrapposta al Giudice di primo grado che non ha compiuto l’accertamento di merito perchØ ha definito il giudizio in fase predibattimentale. Il meccanismo deflattivo disegnato dagli art. 554bis – 554quinquies cod. proc. pen. non opera a discapito delle garanzie dell’imputato che, in caso di accoglimento dell’appello avverso il proscioglimento predibattimentale, ha diritto a contraddire nel dibattimento. L’art. 554quater , comma 3, cod. proc. pen. Ł chiaro nel senso che l’imputato non possa perdere un grado di giudizio, allorchØ sia ritenuto fondato l’appello del pubblico ministero contro il proscioglimento.
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Rieti, in diversa persona fisica, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Così deciso, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME