Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26555 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26555 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta nel procedimento a carico di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Nicosia V11/09/1979
avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte di appello di Caltanissetta.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni presentate dall’Avvocata NOME COGNOME nell’interesse della parte civile costituita, NOME COGNOME con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvi della sentenza impugnata e la rifusione delle spese processuali come da nota allegata.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta avverso la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Enna il 13 novembre 2023, nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen., mancando agli atti la richiesta di acquiescenza all’impugnazione che la Procura generale avrebbe dovuto inoltrare alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell’art. 593bis cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta deducendo un unico motivo di ricorso.
Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 593bis cod. proc. pen. e 166-bís disp. att. cod. proc. pen. in quanto la pronuncia impugnata ha travisato il contenuto della sentenza delle Sezioni unite n. 21716 del 2023 in ordine al significato da attribuire alla formula «qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza» che legittima il potere di appello del procuratore generale presso la Corte di appello.
La Corte distrettuale non ha tenuto conto che le intese tra Procura generale e Procura della Repubblica, in relazione all’ acquiescenza all’atto di impugnazione, non devono essere formalmente certificate e il giudice dell’appello non può sindacarne il contenuto, soprattutto quando, come nella specie, si dà atto dell’avvenuta presentazione della richiesta di acquiescenza.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorse è fondato.
2.La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta per mancato
rinvenimento agli atti della richiesta di acquiescenza all’impugnazione alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell’art. 593-bis cod. proc. pen., così disattendendo il contenuto della sentenza delle Sezioni unite n. 21716 del 23/02/2023, P. Rv. 284490.
Infatti, all’esito di un articolato percorso logico-argomentativo, la menzionata pronuncia ha affermato che, in tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 593-bis cod. proc. pen., derivante dall’acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 8 del stesso d.lgs. n. 11 del 2018.
In tal modo è stato affidato al procuratore generale il potere-dovere di verificare, con riferimento all’appello della singola sentenza, quali siano le intenzioni del procuratore della Repubblica competente, titolare della legittimazione “principale” ad appellare e conseguentemente valutare se vi siano le condizioni per proporre impugnazione in alternativa, sulla base della legittimazione “sussidiaria”.
Il tenore letterale dell’art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. («Al fine d acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d’appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto») consente di affermare che, da un lato, non è richiesta una formalizzazione processuale di una manifestazione di volontà del procuratore della Repubblica, assimilabile ad una sorta di rinuncia ad impugnare; dall’altro lato, non è richiesta l’allegazione di qualsivoglia documento all’appello proposto dal procuratore generale che dia atto della intervenuta acquiescenza del procuratore della Repubblica, per cui non c’è necessità di una certificazione formale nell’atto di impugnazione in relazione a tale espletata verifica.
Dunque, il procuratore generale che propone un appello contro una sentenza di primo grado riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnaigli dall’art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., e indica così I proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudice dell’impugnazione, a sua volta, non può sindacare il contenuto dell’intesa raggiunta dal procuratore della Repubblica con il procuratore generale, confermata dalla presentazione da parte di quest’ultimo dell’unico atto di appello, in quanto tale innovativo “meccanismo” processuale richiede esclusivamente che contro la sentenza di primo grado sia presentato un solo atto di appello della parte pubblica (in questi termini, da ultimo, Sez. 2, n. 50001 del 29/11/2023, Inga).
Nel caso in esame, al contrario, non solo detto sindacato da parte della Cort di appello vi è stato ma, contraddittoriamente, è lo stesso sviluppo argomentati
della sentenza impugnata a dare atto che l’acquiescenza fosse stata acquisi
(«così come formalizzato all’udienza del 19/11/2024») sebbene non fosse stata rinvenuta «agli atti la relativa richiesta» (pag. 2).
3. Dagli argomenti che precedono consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio, con trasmissione degli atti ad altr
Sezione della Corte di appello di Caltanissetta che provvederà anche all liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grad
di giudizio dalla parte civile costituita.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Roma, 18 giugno 2025