Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37792 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Catania nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 15 aprile 2025, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal PM avverso la sentenza emessa dal tribunale di Catania a seguito di giudizio abbreviato che, previa riqualificazione del fatto contestato (furto in abitazione) in furto semplice, TARGA_VEICOLO dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per mancanza di querela. Riteneva la Corte territoriale che, secondo il disposto di cui alli art. 443 cod. proc. pen., le sentenze di proscioglimento non possono essere impugnate dal Pubblico ministero.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso n Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania. Con unico motivo denuncia violazione di legge, poiché l’art. 443 cod. proc. pen. era stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui escludeva la possibilità, per il PM, di impugnare le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato. Deduce inoltre che non è applicabile al caso in esame il regime introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n.114, che esclude l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. pen., dal momento che la sentenza impugnata era stata emessa in data anteriore all’entrata in vigore della riforma.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello considerando che l’art. 443 cod. proc. pen. stabilisce, al primo comma, che ” l’imputato Pubblico Ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento”. Va rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.320 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n.46, nella parte in cui, modificando l’art.443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Nella specie, la sentenza impugnata era stata emessa a seguito di giudizio abbreviato ed era, pertanto, appellabile.
Va altresì osservato che nel caso in esame non si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 2024, n.114, che ha escluso l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento riguardati i reati di cui all’art. 550, comma 1, cod. proc. pen. Secondo il consolidato
orientamento di questa Corte di legittimità, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del “tennpus regit actum” comporta l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione (Sez. 5 – , n. 6984 del 05/02/2025, Rv. 287528 – 01; Sez. 2 – n. 17493 del 16/04/2025, Rv. 288029 -01).Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Catania, impugnata dal PM, risulta emessa il 20 giugno 2024.
Si impone conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catania l’esame dell’appello del pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso. Così è deciso, 22/10/2025