Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2716 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2716 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato ad Aosta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata venga annullata, con rinvio al Tribunale di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/09/2025, il Tribunale di Torino annullava l’ordinanza del 11/09/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Aosta aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per essere egli gravemente indiziato dei reati di resistenza continuata a un pubblico ufficiale (capo “A” dell’imputazione provvisoria) e ricettazione di un’automobile (capo “B” dell’imputazione provvisoria) e per essere sussistente il concreto e attuale pericolo che egli commettesse reati della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.
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Dopo avere rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Aosta aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base del riconoscimento del COGNOME da parte di un agente della Questura di Aosta (NOME COGNOME), il Tribunale di Torino reputava che tale riconoscimento, «per le circostanze concrete del caso», non fosse «di per sé solo dotato della consistenza richiesta dall’art. 273 c.p.p. per l’applicazione di una misura cautelare personale».
Avverso l’indicata ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Torino, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen.
Il ricorrente contesta anzitutto l’affermazione del Tribunale di Torino secondo cui il riconoscimento visivo dell’indagato da parte dell’agente COGNOME era «avvenuto in condizioni di scarsa visibilità» in quanto «non è dato sapere ove il Tribunale abbia tratto tale elemento, tenuto conto che il solo orario notturno non è in grado di escludere una piena visibilità laddove il fatto si verifichi in un luog abitato (zona a traffico limitato) – come nel caso in esame – e dunque con illuminazione pubblica presente e il soggetto riconosciuto e noto all’agente di polizia si trovi a distanza ravvicinata».
In secondo luogo, il Procuratore della Repubblica ricorrente lamenta che il Tribunale di Torino avrebbe «omesso di motivare circa la ragione per cui non ha ritenuto adeguato il riconoscimento vocale» dell’indagato da parte dell’agente COGNOME nonostante tale elemento – considerato anche che lo stesso riconoscimento vocale era stato compiuto dal COGNOME «a seguito di un dialogo articolato svoltosi con un soggetto a lui noto» – si dovesse ritenere «gode di una particolare consistenza e consent di avvalorare o fornire un riscontro al riconoscimento visivo».
Secondo il ricorrente, i vizi denunciati potrebbero essere stati causati dal fatto che il Tribunale di Torino ha fatto riferimento a dei precedenti della Corte di cassazione che non sarebbero conferenti rispetto al caso di specie, segnatamente, a due precedenti (Sez. 2, n. 34211 del 25/11/2020, COGNOME, Rv. 280236-01; Sez. 2, n. 47787 del 16/10/2012, Abbate, Rv. 254353-01) relativi al caso del «riconoscimento atipico da un soggetto terzo che non abbia una conoscenza pregressa del “soggetto riconosciuto”». Tale riconoscimento sarebbe «ben differente (e assai meno attendibile)» rispetto a quello, visivo e vocale, che sia stato effettuato da un agente di polizia giudiziaria che già conosceva il soggetto. Riconoscimento, questo, il quale presenterebbe invece «i connotati dell’indizio grave e preciso» (il ricorrente invoca al riguardo Sez. 1, n. 41143 del 11/10/2024,
i
D., Rv. 287145-01). Inoltre, rispetto alle fattispecie di cui ai precedenti della Corte di cassazione ai quali ha fatto riferimento il Tribunale di Torino, nel caso in esame il riconoscimento era «stato compiuto di persona (e non filtrato da una telecamera)».
A carico del COGNOME vi sarebbero insomma «due indizi gravi e precisi idonei a fondare l’applicazione di una misura cautelare», cioè il riconoscimento visivo e il riconoscimento vocale «all’esito di uno scambio di frasi non fugace».
La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe, pertanto, «carente e caratterizzata da profili di illogicità», oltre che dagli indicati «errori di dirit
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è inammissibile per carenza di interesse perché non contiene alcun riferimento al tema delle esigenze cautelari.
La Corte di cassazione ha infatti statuito che il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01).
Nel caso in esame, si deve osservare che, mentre il G.i.p. del Tribunale di Aosta aveva ravvisato i presupposti per l’adozione della misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME, il Tribunale di Torino, in sede di riesame, si è limitato a escludere, con riguardo a tale indagato, la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze cautelari, che ha ritenuto evidentemente assorbito dall’accoglimento del motivo relativo alla gravità indiziaria.
Orbene, come è stato chiarito dalla citata Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l’attualità, interesse che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità dell’adozione o del ripristino della misura che lo stesso pubblico ministero aveva richiesto.
Ciò significa che il pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l’attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti.
Peraltro, ove tale provvedimento abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l’impugnazione non può essere riferita a uno
solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento a entrambi, giacché non si può ravvisare l’interesse del pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e si deve inoltre escludere che il pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell’indagato a vedersi riconosciuta la riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898-01).
Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l’analisi del profilo cautelare, l’impugnazione del pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione in ragione dell’attualità delle esigenze cautelari.
L’onere rappresentativo del pubblico ministero può essere, nondimeno, diversamente modulato, a seconda che i presupposti per l’applicazione della misura siano stati espressamente esclusi ab origine ovvero solo in sede di impugnazione di merito, ben potendosi in questo secondo caso, ove il provvedimento impugnato non faccia espresso riferimento alle esigenze cautelari, richiamare e aggiornare il quadro cautelare al fine di suffragare l’interesse.
Proprio sulla base di considerazioni corrispondenti a quelle appena richiamate, la Corte di cassazione ha affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell’interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, COGNOME, Rv. 276375-01. Più di recente, in senso analogo: Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, COGNOME, Rv. 281010-01).
Nella medesima prospettiva, è stato affermato che il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285400-01, con la quale la Corte ha chiarito che, in materia cautelare, poiché l’interesse del pubblico ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta,
egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l’attualità in relazione a tutti presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno).
Alla stregua di quanto sin qui osservato, posto che, nel caso di specie, non viene un rilievo uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – con la conseguenza che il motivo incentrato sui vizi dell’ordinanza impugnata, inerente alla gravità indiziaria, non si può ritenere evocare l’operatività della suddetta presunzione -, si deve rilevare che il ricorso del pubblico ministero non rappresenta alcun elemento idoneo a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione in ragione dell’attualità delle esigenze cautelari, con la conseguenza che lo stesso ricorso si deve ritenere inammissibile per carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17/12/2025.