Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24606 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24606 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata a Torrevecchia Teatina il 21/06/1965
avverso l’ordinanza del 04/11/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmettere gli atti alla Corte d’appello di L’Aquila per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/11/2024, la Corte di appello di L’Aquila dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputata COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 9/7/2024 e disponeva l’esecuzione della sentenza impugnata.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di inammissibilità del gravame perché proposto all’unico scopo di far dichiarare la prescrizione, lamentando che l’atto di appello era stato redatto nel rispetto dell’art. 581, comma 1 bis cod.proc. pen. ed aveva ad oggetto il decorso del tempo quale causa della estinzione del reato per prescrizione; la Corte di appello, quindi, avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, quanto meno in ordine all’anno 2015/2016 e riquantificare la pena irrogata.
Con il secondo motivo deduce la maturata prescrizione del reato e chiede annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati estinti per prescrizione con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila per la rideterminazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono.
Va ricordato, in premessa, che l’appello deve “enunciare” i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione (art. 581, lettera a), le richies (lettera b) nonché i motivi, per i quali – a differenza degli altri requisiti di cui lettere a e b- è prevista la necessità dell’indicazione “specifica” delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (lettera c); I relazione all’enunciazione dei “capi” o dei “punti” cui si riferisce l’impugnazione (art. 581, lettera a), le Sezioni Unite hanno chiarito che la nozione di “capo di sentenza”, riferibile soprattutto alle sentenze plurime o cumulative, va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato: si tratta, cioè, di «un atto giuridico completo, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza»; laddove invece «il concetto di “punto della decisione” ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono
punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione». E lo scopo della enunciazione dei capi o punti della decisione è quello di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione e di scongiurare impugnazioni generiche e dilatorie, in modo tale che sia lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell’oggetto del gravame (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, COGNOME; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235697, che hanno espressamente richiamato i principi espressi da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216239); l’appello costituisce un’impugnazione “a critica libera”, non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, ed «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.) e, al pari del ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici e, cioè, devono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016,dep.22/02/2017, Rv.268822 – 01); .il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non essendo espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.22/02/2017, COGNOME, Rv.268822 – 01, cit).
Va anche ricordato che è «ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818).
Tanto premesso, il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato, come anticipato, deve essere ritenuto fondato.
L’atto di appello conteneva specifici motivi relativamente a determinati capi della sentenza impugnata, avendo l’appellando censurato la decisione di primo grado in ordine al mancato rilievo della intervenuta prescrizione dei reati contestati “sino al dicembre 2016, in funzione del decorso temporale” e, poi, chiesto di valutare la maturazione della prescrizione in corso di pendenza del gravame.
L’appello, nel dedurre la prescrizione dei reati commessi sino al 2016, non faceva, dunque, riferimento ad una prescrizione intervenuta dopo la sentenza di
primo grado, e, quindi, era ammissibile, secondo il principio di diritto enunciato, in tema di impugnazioni, dalla Sez. U, COGNOME, cit..
L’ordinanza impugnata, emessa d’ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod.
proc. pen., ha, quindi, illegittimamente dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato, rilevando la parziale inammissibilità della impugnazione – non
contemplata dall’art. 591 comma 2 cod.proc.pen.- limitatamente alla prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado e valutando anche la manifesta
infondatezza della eccezione di prescrizione, profilo quest’ultimo che non può
costituire causa di inammissibilità dell’appello (Cfr SU COGNOME, cit.).
Non ricorrevano, dunque, le condizioni per la declaratoria di inammissibilità, nei termini in cui è stata pronunciata, considerato anche che per parte delle
condotte contestate (quelle relative all’anno 2015 e parte di quelle relative all’anno
2016) la prescrizione appare maturata prima della sentenza di primo grado; alla
Corte di appello, quindi, veniva devoluta una valutazione complessiva della regiudicanda, che non involgeva solo la deduzione della prescrizione maturata prima della emissione della sentenza di primo grado, censura che riguardava, infatti, secondo il contenuto del motivo di gravame, solo parte delle condotte contestate.
La Corte territoriale, pertanto, in difetto delle condizioni per la declaratoria d inammissibilità del gravame, deve procedere al giudizio di appello, evidenziando anche che residuano reati per i quali non risulta maturata la prescrizione prima della sentenza di primo grado; e spetterà alla Corte territoriale valutare e dichiarare la prescrizione dei reati maturata prima della emissione della sentenza di primo grado.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per il giudizio di appello alla Corte di appello di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata con trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di appello di L’Aquila.
Così deciso il 29/04/2025