Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35150 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
considerato che i primi motivi dei due ricorsi, con il quale si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare uno rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della motivazione);
ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto da COGNOME NOME, con il quale ci si duole della qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con il passaggio decisivo della sentenza impugnata nel quale la Corte ha *ottolineato che la presunta legittima pretesa era stata esercitata dai ricorrenti nei confronti di terzo estraneo, circostanza idonea ad escludere che si fosse trattata di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni (fg. 6 della sentenza);
che i motivi con i quali si censura il trattamento sanzionatbrio irrogato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’attenuante della minima partecipazione quanto al COGNOMEi, sono privi di concreta specificità, avendo la Corte assolto il it prio onere argomentativo attraverso il richiamo alle Hodalità dei fatt al ruolo degli imputati, agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisi rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore all (si veda pag. 7 della motivazione); “pena equa” o e dettagliata media edittale
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamn l lissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
4.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.