Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26845 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26845 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Caserta il 08/09/2004 COGNOME NOME nato a Santa Maria Capua Vetere il 06/11/2000
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 della Corte d’appello di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la condanna pronunciata, in data 13 settembre 2023, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, per mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, a firma degli imputati, strumentale alla notifica del decreto di citazione a giudizio, ex art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento descritto propongono tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando i vizi di seguito riassunti, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità dell’ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 581, comma 1ter e quater , cod. proc. pen.
La difesa deduce che l ‘elezione o dichiarazione di domicilio necessita soltanto nel caso di imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza.
Diversa interpretazione pregiudicherebbe il diritto di difesa, con ingiustificata compressione del diritto fondamentale dell’imputato ad avere un giusto processo.
Si tratta, nella specie, di imputati presenti, nei confronti dei quali l ‘ eccessivo formalismo richiesto dall’interpretazione cui ha aderito la Corte di appello, violerebbe il diritto di accesso alla giustizia.
Inoltre, si osserva che gli imputati sono stati, in sede di indagini, sottoposti alla misura di cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, quindi, obbligati ai sensi dell’art 161, comma 3, cod. proc. pen., a effettuare l ‘ elezione di domicilio.
Del resto, l’ordinanza impugnata è stata notificata personalmente agli imputati presso il domicilio eletto al momento della scarcerazione.
La dichiarazione o elezione di domicilio, all ‘ atto della scarcerazione, infatti, è atto dovuto – non mero atto volontario – che viene eseguito proprio per assolvere al corretto prosieguo delle attività processuali.
L’applicazione dell’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen. all’imputato detenuto appare, dunque, in aperta violazione dei principi costituzionali e dell’art 6 CEDU.
Infatti, nel caso in cui il soggetto è detenuto esclusivamente per il reato per cui si procede si applica il principio della notifica personale al detenuto (Sez. 2, n. 3335 del 28/06/2022, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020).
COGNOME ha eletto domicilio nel momento dell’interrogatorio di garanzia, avvenuto in data 24 gennaio 2023; COGNOME ha eletto domicilio ex art 161, comma 3, cod. proc. pen. in data 10 febbraio 2023 al momento della sostituzione della misura cautelare con quella non custodiale.
Gli imputati, peraltro, erano presenti personalmente, all’udienza del 13 settembre 2023, quando il processo è stato definito con il rito abbreviato.
Infine, si rimarca che, al momento della scarcerazione, entrambi i detenuti hanno eletto domicilio.
Di qui la richiesta di trasmissione da parte della Cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente alla Corte di cassazione dell’elezione di domicilio effettuata dagli imputati al momento della scarcerazione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Si deduce che la norma è irragionevole perché impone al difensore di sollecitare il proprio assistito al rilascio di una dichiarazione o elezione di domicilio nei ristretti termini previsti per l’impugnazione, con evidente asimmetria rispetto al potere riconosciuto al pubblico ministero, in caso di assoluzione, o con quello riconosciuto alla parte civile che conserva il diritto all’impugnazione sulla base di una procura rilasciata prima della sentenza da impugnare.
Inoltre, la norma impone una battuta di arresto all’espletamento del mandato difensivo che, invece, necessita di continuità e di poter proseguire senza ostacoli lungo l ‘iter processuale.
Peraltro, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio a fini dell’introduzione del giudizio di appello, sarebbe ultronea rispetto a quella già effettuata nel procedimento.
Da ultimo, si segnala che la notifica dell’ordinanza di inammissibilità è stata effettuata, sia al difensore avvocato NOME COGNOME sia agli imputati presso i domicili eletti, a dimostrazione dell’assoluta evidenza del domicilio suddetto, già indicato in corso di causa.
Si rimarca, infine, che la norma è, alla data del ricorso, prossima alla abrogazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta, fatta pervenire per l ‘ udienza del 20 settembre 2024 e per il prosieguo del processo, aggiornato alla data odierna in attesa del deposito della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, del 24 ottobre 2024, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1.1. Il primo motivo è infondato.
1.1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, hanno deciso sul prospettato contrasto di giurisprudenza, di cui all’ordinanza di rimessione relativa a un caso in cui il difensore di fiducia, procuratore speciale dell’imputato, aveva proposto ricorso per cassazione con il quale lamentava, da parte della Corte territoriale, erronea applicazione degli artt. 581, comma 1ter , 601 e 164 cod. proc. pen.
Si era evidenziato che il giudizio di primo grado si era svolto in presenza (l’imputato era stato considerato “presente non comparso”, a seguito della revoca dell’ordinanza che lo aveva dichiarato assente) e che, agli atti del primo grado di giudizio, risultava allegata l’elezione di domicilio, sulla cui base erano
state effettuate le notifiche relative a tale grado. Atteso il perimetro applicativo tracciato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione dell’art. 581, comma 1 -ter , cod. proc. pen., considerato che il comma 1ter cit. si riferisce all’imputato processato in presenza o di cui si presume la presenza ai sensi dell’art. 420, comma 2ter , cod. proc. pen. (ovvero, secondo un orientamento maggioritario, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari), si sono profilati i due diversi indirizzi, esposti nell’ordinanza di rimessione e incrementati da decisioni depositate anche successivamente all’ordinanza stessa.
Un primo orientamento ermeneutico sostiene che la dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, in quanto espressione di una attuale e consapevole volontà di impugnare, debba essere successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e vada depositata unitamente all’atto d’impugnazione.
Tale opzione interpretativa (sostenuta, tra le altre, da Sez. 2, n. 10924 del 14/12/2023, dep. 2024, Ripa, n.m.; Sez. 6, n. 43320 del 26/9/2023, Rossi, n.m.; Sez. 4, n. 47417 del 28/9/2023, Hafsa, n.m.; Sez. 1, n. 8607 del 13/12/2023, dep. 2024, Kalo, n.m.; Sez. 5, n. 10170 del 10/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 46831 del 22/9/2023, COGNOME, n.m) muove dalla differenza tra il regime di notificazione degli atti di citazione del primo grado di giudizio (ove il riferimento -ovviamente -è alla dichiarazione o elezione di domicilio compiuta nell’ambito del procedimento di primo grado) e quelli che afferiscono al giudizio impugnatorio prevedendosi, per questi ultimi, che la notificazione debba essere effettuata solo presso il domicilio dichiarato o eletto emergente da un nuovo atto, depositato unitamente all’impugnazione (ovvero indicato nel mandato specifico di cui al comma 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen.). Con un secondo orientamento, come evidenziato nell’ordinanza di rimessione, l’onere previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen. è assolto con l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta anche prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 8014 dell’11/01/2024, El COGNOME, Rv. 285936-01; Sez. 2, n. 16480 del 19/04/2024, Miraoui, Rv. 286269-01; Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, Rv. 286625-01; Sez. 2, n. 23275 del 10/06/2024, Recchia, Rv. 286361-01; Sez. 6, n. 34035 del 21/06/2024, COGNOME, n.m.).
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione citata hanno aderito al secondo orientamento, affermando che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, come i ricorsi in valutazione, e che la previsione citata deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di
domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Quanto all’onere di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio, le Sezioni Unite hanno ritenuto che lo stesso sia soddisfatto da un richiamo espresso e specifico, nell’atto d’impugnazione, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Dunque, secondo la citata sentenza, la dichiarazione o elezione di domicilio “non deve necessariamente essere materialmente unita all’atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco “; con l’ulteriore precisazione che ” spetta al difensore dell’imputato appellante indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell’atto di impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare …il decreto di citazione “, ove risultino plurime dichiarazioni o elezioni.
1.1.2. Applicando gli esposti principi al caso in valutazione, si osserva che gli appelli sono stati proposti prima del 24 agosto 2024 (depositati a mezzo p.e.c. in data 16 gennaio 2024), data di entrata in vigore la legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato la disposizione dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. Nonostante l’abrogazione, di tale disposizione occorre tener conto, trattandosi di impugnazioni proposte prima della entrata in vigore della legge citata, secondo quanto stabilito da Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 cit.
Gli imputati, poi, risultano alla data del processo definito con la sentenza oggetto degli atti di appello, entrambi presenti e sottoposti a misura non detentiva (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
Inoltre, si rileva che l’esame del fascicolo, necessitato dalla natura dell’eccezione formulata (l’accesso è consentito al giudice di legittimità nel caso in cui la censura si inscrive nell’ottica delineata dall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), ha evidenziato che, nei separati atti di appello proposti per il tramite del difensore, Avv. NOME COGNOME non si dà atto delle precedenti elezioni di domicilio, né della loro collocazione nel fascicolo processuale. Né di tale elezione si fa indicazione nelle nomine del difensore e relativa procura speciale ad appellare, atti allegati alle impugnazioni.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Questa Corte, invero, si è già espressa nel senso che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1ter e 1quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost.
Si è sostenuto infatti che tali disposizioni , laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore; sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900 -01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 01).
I ricorsi vanno dunque rigettati con condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 maggio 2025