Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21118 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21118 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 29/07/1967
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso sono intrisi di genericità,
in quanto i privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione a
591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall’esame della sintesi dell’appello operata nella sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei
cahiers de doléances presentati alla Corte d’appello; è del tutto evidente che la
pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può
essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla
Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gl stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n.
28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del
29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01); la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione sui relativi punti (responsabilità e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a pg. 4 e 5, da un lato, e 6, dall’altro;
osservato, con riferimento al secondo motivo, che esso non è stato dedotto in grado di appello, non risultando sintetizzato nella decisione impugnata, come pure sarebbe stato necessario contestare (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259066 – 01), con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per violazione della catena devolutiva;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil? i ricorso e condanna i( ricorrentf’ al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Co siglier COGNOME
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La Pr sidente