Appello Penale e Procura Speciale: La Cassazione Chiarisce i Limiti
Quando si presenta un appello penale, le formalità sono essenziali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1250 del 2025, ha offerto un’importante interpretazione sulle condizioni di ammissibilità dell’impugnazione, in particolare quando l’imputato non è fisicamente presente ma ha partecipato al processo tramite il suo difensore. La Corte ha stabilito che la procura speciale conferita per un rito alternativo è sufficiente a considerare l’imputato ‘presente’ ai fini legali, escludendo così la necessità di un ulteriore e specifico mandato per impugnare.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una decisione della Corte d’Appello di Bologna, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione presentata nell’interesse di un imputato. La ragione della pronuncia di inammissibilità risiedeva nella mancata presentazione, insieme all’atto di appello, di una dichiarazione o elezione di domicilio e di un mandato specifico a impugnare, adempimenti richiesti dalla legge per l’imputato giudicato in assenza. Secondo la Corte territoriale, queste mancanze formali rendevano l’appello irricevibile.
L’Appello Penale e la validità della Procura Speciale
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandosi su due motivi principali:
1. La non applicabilità dello statuto ‘in absentia’
Il primo motivo di ricorso contestava la violazione dell’art. 581-quater del codice di procedura penale. Il legale sosteneva che il suo assistito non poteva essere considerato giudicato in absentia. Infatti, l’imputato aveva in precedenza conferito al proprio difensore una procura speciale per definire il processo attraverso un rito alternativo. Questo atto, secondo la difesa, dimostra in modo inequivocabile la conoscenza del procedimento e implica una ‘presenza legale’ (ex lege) dell’imputato, rendendo superflua la richiesta di un mandato specifico per l’impugnazione.
2. La preesistenza dell’elezione di domicilio
Il secondo motivo si concentrava sulla violazione dell’art. 581-ter c.p.p., evidenziando come l’elezione di domicilio fosse in realtà già presente agli atti del processo, essendo stata allegata alla procura speciale per il rito alternativo. Di conseguenza, non era necessario depositarla nuovamente insieme all’atto di appello, ma era sufficiente che l’impugnazione contenesse un richiamo a tale precedente dichiarazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. I giudici hanno chiarito che il conferimento di una procura speciale al difensore per la richiesta di un rito alternativo è un atto che esclude il procedimento in assenza. In tali circostanze, si presume che l’imputato abbia piena conoscenza del processo e delle sue conseguenze. La Corte ha richiamato un suo precedente (sentenza Jebali, n. 13714/2024), affermando che in questi casi l’imputato deve essere considerato presente ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, c.p.p. Di conseguenza, non si applica la disciplina dell’art. 581-quater c.p.p., che impone un mandato specifico per l’impugnazione solo per l’imputato assente.
Inoltre, per quanto riguarda l’elezione di domicilio, la Corte ha fatto riferimento a una decisione delle Sezioni Unite. Ha specificato che, per le impugnazioni proposte prima dell’abrogazione della norma, è sufficiente che l’atto di appello contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale. Nel caso di specie, l’atto di appello conteneva tale indicazione, rispettando così la prescrizione normativa e rendendo ammissibile l’impugnazione.
Le Conclusioni
La sentenza annulla senza rinvio il provvedimento della Corte d’Appello e dispone la trasmissione degli atti alla stessa corte per la celebrazione del giudizio. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: rafforza il principio secondo cui la partecipazione attiva dell’imputato al processo, anche se mediata da una procura speciale per riti alternativi, ha un peso determinante. Si evita un eccessivo formalismo che potrebbe pregiudicare il diritto di difesa. Per i legali, ciò significa che in presenza di una procura speciale per un rito alternativo, non è necessario un ulteriore mandato per l’appello, a condizione che l’elezione di domicilio sia già agli atti e venga richiamata nell’impugnazione.
Se un imputato ha dato procura speciale per un rito alternativo, deve comunque depositare un mandato specifico per l’appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il conferimento di una procura speciale per un rito alternativo implica la conoscenza del procedimento e fa sì che l’imputato sia considerato legalmente presente. Di conseguenza, non è richiesto il mandato specifico ad impugnare previsto per gli imputati giudicati in assenza.
È necessario eleggere nuovamente domicilio al momento dell’appello se lo si è già fatto in primo grado?
No, non è necessario. La sentenza chiarisce che è sufficiente che l’atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale, indicandone la collocazione.
Qual è la conseguenza se una Corte d’Appello dichiara inammissibile un appello in queste circostanze?
La Corte di Cassazione annulla la decisione di inammissibilità. Come in questo caso, la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per la celebrazione del giudizio di merito, riconoscendo così il pieno diritto dell’imputato a far esaminare la sua impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1250 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MODENA il 04/07/1970 avverso l’ordinanza del 21/06/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha co chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta confronti della sentenza di condanna di NOME COGNOME poiché con l’appello non era depositata dichiarazione o elezione di domicilio né mandato ad impugnare dichiara inammissibile l’appello.
Avverso tale sentenza COGNOME proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 581-quater cod. proc. pen.): non sarebbe stato applicabile a NOME COGNOME lo statuto del procedimento in absentia, tenuto conto del fatto
che lo stesso aveva conferito procura speciale al difensore per definire il processo alternativo; la conoscenza del processo, oltre che dal conferimento della procura sp sarebbe confermata dal rinvio concesso per valutare la disponibilità del ricorr adempiere ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. Si deduceva conferimento della procura speciale implicherebbe la presenza ex lege dell’imputato e dunque non renderebbe applicabile lo statuto del procedimento in absentia.
2.1.1.11 motivo è fondato.
Il collegio riafferma infatti che non trova applicazione il disposto di cui al comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all’imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito a sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale ev non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, dove lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, COGNOME Rv. 286208 – 01)
2.2. violazione di legge (art. 581-ter cod. proc. pen.): la elezione di domi presente in atti, in quanto allegata alla procura speciale per definire il proces alternativi, sicché non sarebbe stato necessario effettuarla nuovamente dopo l’emi della sentenza di primo grado.
2.2.1. Le Sezioni unite hanno affermato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma iter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (notizia di decisione udienza 24 ottobre 2024, ricorrente COGNOME).
Nel caso in esame l’atto di appello conteneva, nel primo foglio, l’indicazion elezione di domicilio, il che, alla luce della decisione delle Sezioni unite consente rispettata la prescrizione prevista dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ed ammissibile l’impugnazione
La fondatezza di entrambi i motivi di ricorso impone l’annullamento senza r del provvedimento impugnato. Si dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appe Bologna per il giudizio.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti a Corte di appello di Bologna per il giudizio Così deciso, il giorno 7 novembre 2024
L’estensore
La Presidente