Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MODENA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/06/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha co chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta confronti della sentenza di condanna di NOME COGNOME poiché con l’appello non era depositata dichiarazione o elezione di domicilio né mandato ad impugnare dichiara inammissibile l’appello.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 581-quater cod. proc. pen.): non sarebbe stato applicabile a NOME COGNOME lo statuto del procedimento in absentia, tenuto conto del fatto
che lo stesso aveva conferito procura speciale al difensore per definire il processo alternativo; la conoscenza del processo, oltre che dal conferimento della procura sp sarebbe confermata dal rinvio concesso per valutare la disponibilità del ricorr adempiere ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. Si deduceva conferimento della procura speciale implicherebbe la presenza ex lege dell’imputato e dunque non renderebbe applicabile lo statuto del procedimento in absentia.
2.1.1.11 motivo è fondato.
Il collegio riafferma infatti che non trova applicazione il disposto di cui al comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all’imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito a sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale ev non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, dove lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, COGNOME, Rv. 286208 – 01)
2.2. violazione di legge (art. 581-ter cod. proc. pen.): la elezione di domi presente in atti, in quanto allegata alla procura speciale per definire il proces alternativi, sicché non sarebbe stato necessario effettuarla nuovamente dopo l’emi della sentenza di primo grado.
2.2.1. Le Sezioni unite hanno affermato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma iter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (notizia di decisione udienza 24 ottobre 2024, ricorrente COGNOME).
Nel caso in esame l’atto di appello conteneva, nel primo foglio, l’indicazion elezione di domicilio, il che, alla luce della decisione delle Sezioni unite consente rispettata la prescrizione prevista dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ed ammissibile l’impugnazione
La fondatezza di entrambi i motivi di ricorso impone l’annullamento senza r del provvedimento impugNOME. Si dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appe Bologna per il giudizio.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone trasmettersi gli atti a Corte di appello di Bologna per il giudizio Così deciso, il giorno 7 novembre 2024
L’estensore
La Presidente