Appello Penale: Quando la Firma Digitale del Difensore Autentica quella dell’Imputato
Con la recente sentenza n. 2777 del 2025, la Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale della procedura: i requisiti di forma dell’appello penale. La pronuncia chiarisce la differenza tra mandato difensivo e procura speciale e valorizza il ruolo della sottoscrizione digitale dell’avvocato nell’autenticazione degli atti allegati, come l’elezione di domicilio. Una decisione che semplifica e rende più certa la procedura di impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Genova, la quale aveva dichiarato inammissibile un appello penale presentato dal difensore di un imputato. Secondo i giudici di secondo grado, l’atto di impugnazione presentava un vizio formale insuperabile ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. In particolare, la Corte territoriale aveva contestato la validità della nomina del difensore allegata all’atto, ritenendo che la sottoscrizione dell’imputato fosse una mera fotocopia e che mancasse un’adeguata autenticazione.
Contro questa decisione, il difensore proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo un’errata interpretazione della legge. A suo avviso, la firma sull’atto di nomina non era fotocopiata e, in ogni caso, la normativa non imponeva l’obbligo di autenticazione della sottoscrizione secondo le rigide forme dell’art. 122 c.p.p. (procura speciale).
La decisione della Cassazione sull’appello penale
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e restituendo gli atti alla Corte di Appello per la prosecuzione del giudizio. Gli Ermellini hanno smontato la tesi dei giudici di merito, offrendo una lettura chiara e pragmatica della normativa in materia di impugnazioni.
Mandato Difensivo vs Procura Speciale
Il primo punto chiarito dalla Corte riguarda la natura dell’atto richiesto per la presentazione dell’appello. Il provvedimento impugnato aveva erroneamente richiamato la necessità di una procura speciale ai sensi dell’art. 122 c.p.p. La Cassazione, al contrario, ha specificato che l’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. richiede che l’atto di appello penale del difensore sia corredato dal semplice ‘mandato difensivo’, redatto secondo le formalità, meno stringenti, previste dall’art. 96 c.p.p. A questo deve aggiungersi una rituale elezione di domicilio.
Il Valore della Sottoscrizione Digitale nell’appello penale
Il cuore della decisione riguarda l’elezione di domicilio. La legge richiede, a pena di inammissibilità, che tale atto sia depositato unitamente all’impugnazione e sia sottoscritto personalmente dall’imputato. La Cassazione, richiamando recenti precedenti, ha stabilito un principio fondamentale per l’era del processo telematico: quando l’elezione di domicilio viene depositata insieme all’appello (ad esempio, tramite PEC dal difensore), essa diventa parte integrante dell’atto di impugnazione.
Di conseguenza, l’autenticazione della firma dell’imputato sull’elezione di domicilio deve considerarsi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale che il difensore appone sull’intero atto di appello trasmesso. Questo elimina ogni dubbio sulla provenienza dell’atto e sulla volontà dell’imputato.
Le motivazioni
Nel caso specifico, la Corte ha verificato che l’atto di appello penale era stato presentato ritualmente, includeva l’elezione di domicilio presso il difensore e allegava la nomina con firma non fotocopiata. L’elezione di domicilio, inoltre, era menzionata sia nel corpo dell’appello sia nell’atto di nomina allegato, il quale risultava debitamente autenticato ai sensi dell’art. 162 c.p.p. Pertanto, non sussisteva alcun dubbio sulla provenienza e sulla validità degli atti, rendendo l’iniziale dichiarazione di inammissibilità del tutto erronea.
Le conclusioni
Questa sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per la prassi forense, specialmente nell’ambito del processo penale telematico. Sancisce un principio di semplificazione e di ragionevolezza, evitando che cavilli formali possano precludere il diritto di difesa e l’accesso al giudizio di secondo grado. La Corte ribadisce che le forme sono a garanzia della sostanza, ma non devono trasformarsi in un ostacolo insormontabile. La valorizzazione della firma digitale del difensore come strumento di autenticazione implicita si muove in questa direzione, adeguando l’interpretazione delle norme procedurali all’evoluzione tecnologica e garantendo al contempo la certezza degli atti processuali.
Per presentare un appello penale tramite il proprio avvocato è necessaria una procura speciale?
No, la sentenza chiarisce che per l’appello proposto dal difensore è sufficiente il mandato difensivo redatto secondo le formalità dell’art. 96 c.p.p., e non la procura speciale con le forme più rigide previste dall’art. 122 c.p.p.
Cosa succede se l’elezione di domicilio, firmata dall’imputato, viene trasmessa telematicamente dall’avvocato insieme all’appello?
In questo caso, l’elezione di domicilio diventa parte integrante dell’atto di appello. Di conseguenza, la sottoscrizione digitale apposta dal difensore sull’impugnazione vale anche come autenticazione della firma dell’imputato sull’elezione di domicilio allegata.
Quali sono i requisiti formali essenziali per l’appello penale del difensore secondo questa sentenza?
L’atto di appello penale proposto dal difensore deve contenere due elementi essenziali per essere ammissibile: 1) il mandato difensivo secondo l’art. 96 c.p.p.; 2) una rituale elezione di domicilio sottoscritta personalmente dall’imputato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2777 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 09/03/1988
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Genova del 30.5.2024, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato per violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. È stata anche depositata memoria scritta da parte del ricorrente.
Deduce violazione di legge, rilevando che – contrariamente a quanto affermato dai giudici genovesi – la nomina allegata all’atto di appello non recasse la sottoscrizione fotocopiata dell’imputato e che nella specie non vi fosse alcun obbligo di autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal difensore dell’imputato, facendo erroneo riferimento alla necessaria presenza di una procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. che non è, invece, richiesta ai fini e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 581, comm quater, cod. pen. Tale disposizione, infatti, dispone che l’atto di appello proposto dal difensore contenga il mandato difensivo redatto secondo le (diverse e meno stringenti) formalità di cui all’art. 96 cod. pen., corredata di una rituale elezione di domicilio.
Quanto all’elezione di domicilio, occorre qui richiamare il principio per cui tale atto va depositato, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, e dev’essere personalmente sottoscritto dall’imputato al fine di consentire l’inequivoca individuazione del luogo della notifica (cfr. Sez. 6, n. 21930 del 24/04/2024, Rv. 286487 – 01). Va aggiunto che, in tema di impugnazioni, il deposito dell’elezione di domicilio, avvenuto unitamente alla proposizione dell’appello (nel caso trasmesso a mezzo PEC dal difensore), rende tale elezione parte integrante dell’atto di gravame, sicché l’autenticazione della firma apposta dall’imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell’appello da parte del difensore (cfr. Sez. 4, n. 29185 del 05/07/2024, Rv. 286651 – 01).
Nel caso in disamina, dagli atti risulta che atto di appello è stato presentato ritualmente in data 24.1.2024, con indicazione dell’elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore e allegata nomina del difensore da parte dell’imputato, con firma non fotocopiata. Si può, pertanto, ritenere che non vi siano dubbi sulla provenienza dell’atto di nomina e dell’elezione di domicilio (presso lo studio del difensore avv. NOME COGNOME da parte dell’imputato, visto che l’elezione di domicilio è riportata anche nell’atto di appello e l’atto di nomina del difensore, unitamente all’elezione di domicilio (debitamente autenticata ex art. 162 cod. proc. pen.), risulta allegata allo stesso atto di impugnazione.
Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Genova per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Genova per il giudizio. Così deciso il 20 novembre 2024
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Il ConsigT estensore
Il Presidente