Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21245 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21245 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nata ad Alghero il 12/05/1954
avverso l’ordinanza del 05/06/2024 emessa dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La ricorrente impugna l’ordinanza con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello in quanto l’impugnazione non era accompagnata dal deposito di dichiarazione o elezione di domicilio.
Avverso tale ordinanza, la ricorrente ha formulato un unico motivo di
impugnazione, con il quale deduce la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. evidenziando che l’appello era stato proposto dal difensore e non dall’imputata, sicchè doveva applicarsi la disciplina prevista per il caso dell’impugnazione proposta dall’imputato non appellante.
In ogni caso, la ricorrente non era stata assente nel giudizio di primo grado, sicchè non troverebbe applicazione il disposto dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La nuova disciplina dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, con specifico riferimento alla necessità di indicare il domicilio dichiarato o eletto, è stata recentemente oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni unite che, con sentenza resa all’udienza del 24 ottobre 2024, di cui si dispone della sola informazione provvisoria, hanno chiarito che la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso E specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Tale principio è sicuramente applicabile al caso di specie, posto che l’appello è stato proposto prima delle modifiche da ultimo apportate all’art. 581 cod. proc. pen. e dovendosi ribadire che la novella con la quale è stato abrogato il comma Iter, in vigore dal 25 agosto, si applica solo per le impugnazioni proposte da tale data in poi (così l’informazione provvisoria relativa alla citata pronuncia delle Sezioni unite).
2.1. Tanto premesso, si ritiene che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello sia corretta.
Nell’atto di appello, infatti, il difensore non aveva in alcun modo indicato, in maniera specifica, se e quando il suo assistito avesse già eletto o dichiarato domicilio, in tal modo venendo meno all’obbligo imposto per legge.
Né rileva che l’appello sia stato proposto dal difensore e non sottoscritto anche dall’imputata, posto che la norma, nel far riferimento alla necessità di allegare l’elezione o dichiarazione di domicilio, fa riferimento alla parte processuale a
prescindere dal fatto che, in concreto, l’impugnazione sia proposta dal solo difensore.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la -icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 13 marzo 2025
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