Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23575 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 22 dicembre 2023, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inammissibile l’appello, depositato in data 20 ottobre 2023, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice di pace del 17 luglio 2023, per l’assenza di specifica dichiarazione o elezione di domicilio, prescritte, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod proc. pen., col primo dei quali si deduce di violazione di legge, per avere il Tribunale applicato al caso di specie l’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., norma introdotta dal d. Igs. 150 del 2022 che, al tempo del “procedimento che ha portato alla condanna” del COGNOME non era ancora entrata in vigore. Osserva inoltre la difesa che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, l’imputato non era rimasto assente, essendo infatti comparso all’udienza del 20 febbraio 2023.
2.1 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all’art. 581 cod. proc. pen., per la mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell’elezione di domicilio formulata in primo grado dall’imputato.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
I due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili in vista della stretta connessione logica, sono manifestamente infondati. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la disciplina che il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, ha ritenuto violata era già in vigore all’epoca in cui l’appello è stato proposto (20 ottobre 2023). Già il processo di primo grado si era concluso, con sentenza del Giudice di pace del 17 luglio 2023, in data successiva all’entrata in vigore del d. Igs 150 del 2022.
In base all’art. 89, comma 3, del d. Igs. 150 del 2022, «le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».
Alla luce dell’inequivoco contenuto di tale disposizione, l’allora appellante COGNOME era tenuto a depositare, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, secondo quanto previsto dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. Dal che consegue la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, posta l’irrilevanza, ai fini della validità dell’interposto appello, dell’elezione di domicilio formulata in primo grado dall’imputato (cfr. Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Rv. 285805 – 01: «la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto d’innpugnazione delle parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata).
Infine, il fatto che l’imputato fosse presente all’udienza del 20 febbraio 2023, come affermato dalla difesa, è in re ipsa, posto il riferimento del giudice d’appello all’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. Nel caso di imputato non processato “in absentia”, la condizione necessaria per la valida proposizione dell’impugnazione è che l’elezione o la dichiarazione di domicilio siano depositate unitamente all’atto di appello stesso (e, ciò, anche ove si ammetta che la dichiarazione o l’elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possano essere effettuate nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, come ritenuto da Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME NOME, Rv. 285936 – 01).
Il Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024