Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25946 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25946 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la pronuncia resa dal Tribunale di Ravenna in data 19 gennaio 2023, con cui l’imputato era stato condanNOME alla pena di mesi 8 di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 13 comma 13 d. Igs. 286 del 1998.
A ragione la Corte distrettuale ha osservato che, essendo stato il giudizio di primo grado celebrato in assenza dell’imputato, l’atto di appello avrebbe dovuto essere accompagNOME da specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’appellante, ai sensi dell’art. 581 commi 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo erronea applicazione della legge penale in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 581 comma 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.. Secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte distrettuale ha erroneamente qualificato come assente l’odierno imputato, mentre, come emerge inequivocabilmente dall’epigrafe della sentenza di primo grado, egli era stato in quel giudizio presente. Il processo di primo grado si era celebrato con le forme del rito abbreviato, a fronte di formale istanza di ammissione difensore dell’imputato, munito di apposita procura speciale.
Il Procuratore AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Va preliminarmente dato atto che, come correttamente osservato dalla Difesa ricorrente, il COGNOME fosse da considerarsi presente nel processo di primo grado, avendo rilasciato procura speciale al difensore per la formale istanza di ammissione al rito abbreviato.
Come infatti recentemente riaffermato da questa Corte, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza,
non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C. Rv. 285332 – 01).
Ciò chiarito, l’impugnazione proposta da COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 19 gennaio 2023, è inammissibile giusto il disposto di cui all’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.
Come condivisibilmente osservato dall’AVV_NOTAIO generale in seno alla sua requisitoria scritta, la nuova disposizione dell’art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 riproduce quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega 27 settembre 2021, n.134 (testualmente: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione»). Come esplicitato anche nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022, il comma 1 ter dell’art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione.
Va quindi ribadito, come già affermato da questa Corte (Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 3118, NOME COGNOME, Rv. 285805 – 01; sez. VI, 16 gennaio 2024, n. 7020, COGNOME, Rv. 285985) che, con la presentazione dell’impugnazione, l’adempimento richiesto non è soddisfatto dalla mera allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell’art.164 cod. proc. pen. e risultando necessario, invece, che l’interessato fornisca nuovamente, anche nell’ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, l’indicazione di un domicilio dichiarato eletto.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; non ravvisandosi profili di colpa, atteso l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale (nell’affermare, erroneamente, che l’imputato era assente nel giudizio di primo grado), non segue la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente