Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7013 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7013 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Schwabisch Gmund (GERMANIA) il 07/08/1965
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 della Corte d’appello di Bologna
letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarat inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato COGNOME Rosario avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 17 aprile 2024.
La Corte distrettuale, ha osservato che, all’originale atto di appello trasmesso a mezzo pe in data 29 aprile 2024, non è stata allegata la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imput necessaria per procedere alla notifica del decreto di citazione a giudizio.
Inoltre, in epigrafe all’atto di appello, il difensore aveva fatto una generica menzione ad nomina in atti, senza alcun richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale.
Ha evidenziato che, solo in data 4 settembre 2024, e perciò successivamente alla proposizione dell’atto di gravame, il difensore dell’imputato aveva trasmesso, via pec, una copi dell’atto di appello della sentenza di primo grado, e inoltre la nomina per l’atto di appello dichiarazione di domicilio datata 29 aprile 2024.
Pertanto, il deposito della nomina contenente l’elezione di domicilio, in data successiva al proposizione dell’appello, evidentemente non rispettava le norme di cui all’articolo 581, comma 1 ter e comma 1 quater, cod.proc.pen., dovendosi perciò ritenere l’inammissibilit dell’impugnazione, come prescritto dalla norma.
COGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi, appresso illustrati in ordine logico.
2.1 Con il primo motivo eccepisce la nullità dell’ordinanza di inammissibilità, per violazi di legge.
In sede di deposito dell’atto di impugnazione il precedente difensore nonché procuratore speciale dava specificamente atto delle elezioni “domicilio del prevenuto, indicandole con l’espressione “come da nomina in atti”.
Il riferimento contenuto nel testo dell’impugnazione all’esistenza della elezione di domicil rende irragionevole la conclusione che non vi fosse stata elezione di domicilio da part dell’imputato.
Osserva altresì che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore, per aver fatto riferim anche alla norma di cui all’articolo 581, comma 1 quater, codice procedura penale, atteso che la suddetta norma, riferitaimputato assente, non poteva essere considerata nel caso di specie, avendo l’imputato presenziato al giudizio di primo grado.
2.2 Con l’ulteriore motivo, eccepisce l’illegittimità costituzionale della norma irragionevolezza della stessa, ove interpretata nel senso della necessità di una rinnovazione dell elezione di domicilio al momento della proposizione dell’impugnazione.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite, all’udienza del 24 ottobre 2024, hanno risolto le questioni controverse relative alle seguenti questioni: a) se ai fini della perdurante applicazione della disc contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione; b) se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decr citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di d benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo.
La decisione delle Sezioni Unite, di cui si conosce solo l’informazione provvisoria, ha risol il contrasto relativo al se la dichiarazione o l’elezione di domicilio che, ai sensi dell’a comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogato oramai dalla legge n. 114 del 2024 a partire dal 25 agosto 2024 – andava depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto di appello del parti private e dei difensori, dovesse essere necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza appellata oppure potesse essere integrata da un richiamo nell’atto di appello ad una precedente elezione.
La soluzione del massimo Collegio nomofilattico è stata sintetizzata nei seguenti termini riguardo alla questione sub a), la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pe – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; riguardo alla questione sub b), l previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel sens che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Ai fini della soluzione della questione sottoposta al Collegio, deve essere anzitutto da applicazione al primo dei due principi enunciati dalle Sezioni Unite: il ricorso proposto rientra novero di quelli ai quali continua ad applicarsi l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., o abrogato a seguito della legge n. 114 del 2024, essendo stato depositato in data antecedente al 25 agosto 2024.
Quindi, occorre valutare la fattispecie concreta in esame, alla luce del secondo principio d diritto stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui l’impugnazione deve contenere il richia espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, idonea a consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Nel caso di specie, in difformità dai suddetti principi, l’atto d’appello non contie richiamo, espresso e specifico, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale.
Non può considerarsi idonea l’espressione “come da nomina in atti”, che il ricorrente indica come apposta all’atto di appello, non essendo interpretabile quale richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, e in quanto priva di riferimenti in ordi alla collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
La richiamata indicazione risulta generica, imprecisa e di equivoco significato quanto all necessaria indicazione del domicilio e dell’atto in cui era stato eletto o dichiarato, non rispetta alcuno dei criteri di chiarezza prescritti dalle Sezioni Unite.
L’insufficienza non è surrogabile dalla tardiva trasmissione effettuata il 4 settembre 2024 avvenuta in data successiva alla proposizione dell’impugnazione, in palese violazione della disposizione, applicabile ratione temporis, secondo la quale lo stesso atto di impugnazione avrebbe dovuto contenere il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentir l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
La Corte Territoriale ha pertanto correttamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello.
4. In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-ter, cod. p pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., il Collegio aderisce all’univoco orientame di questa Corte, secondo cui la stessa questione è da ritenersi manifestamente infondata.
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non comporta, infatti, alcuna limitazion all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma si limita a regolare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al su difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di dif con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con i diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di le (vedi, Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, COGNOME, Rv. 285900-01; da ultimo, Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, COGNOME, non massimata).
Si tratta di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitar impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (conf., tra le non massimate., Sez. 4., n. 674 del 2024, ud. 19.12.2023
NOME COGNOME; Sez. 6, n. 223 del 2024, ud. 7.11.2023, COGNOME; Sez. 4, n. 37 del 2024, ud. 14.12.2023, COGNOME)..
Tale posizione esprime quell’esigenza di bilanciamento dei valori in gioco che anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo individua come chiave per radicare ragionevolmente e proporzionalmente le sanzioni di inammissibilità nel giudizio di cassazione; in particolare, quel ancorate a “sistemi di filtraggio” delle impugnazioni per ragioni formali di ordine procedura funzionali alla razionalizzazione del contenzioso ed alla necessità di assicurare un accesso qualitativamente controllato delle impugnazioni, affinché il giudice di esse possa preservare suo ruolo e la sua funzione per assicurare la buona amministrazione della giustizia (cfr. Sez. 5 n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285975 che richiama, tra l’altro, le sentenze della Corte Edu, Zubac c. Croazia, GC, del 5 aprile 2018; COGNOME c. Italia del 28 ottobre 2021 Willems e Gorjon c. Belgio del 21 settembre 2021).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 5 dicembre 2024
Il consigliere estensore
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