Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza d elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo al reato presuppos all’elemento soggettivo, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sen impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzat non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanz di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 27733 Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difens dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.