Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7864 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7864 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OSIMO il 18/05/1981
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla qualificazione giuridica del fatto, nonché vizi motivazionali in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante contestata ed al mancato riconoscimento dell’attenuante comune, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285038 – 02; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, COGNOME, Rv. 284041 – 01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173 – 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615 – 01; Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783 – 01), le ragioni del loro convincimento, non specificamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.