Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26826 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26826 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 11/06/2001
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le richieste fatte pervenire dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata , la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale in sede, del 15 marzo 2024, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998, alla pena di mesi otto di reclusione con espulsione e accompagnamento alla frontiera.
La Corte territoriale ha riscontrato l’omesso deposito, unitamente all’atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio, dichiarando l’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen.
Propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, l’errata applicazione dell’ art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen.
La difesa assume che la sentenza n. 6993 del 15 febbraio 2024 della Sez. 5 penale di questa Corte ha affermato che la norma novellata non si applica nei casi in cui l’appellante è domiciliato presso il difensore ex lege , decidendo su un caso di inammissibilità del gravame su appello della parte civile.
La Suprema Corte, nel precedente citato, ha rilevato come una disposizione del genere contrasterebbe con l’art 6 CEDU secondo il quale l’applicazione da parte delle Corti nazionali di formalità ingiustificate o irragionevoli da osservare per proporre un ricorso, rischia di violare il diritto di accesso alla giustizia.
Appare incongruo distinguere tra l’ipotesi dell’appello della parte civile e quella in cui la elezione di domicilio è avvenuta non ex lege ma su base volontaria, peraltro consacrata in un atto che viene quale il verbale di udienza.
Il ricorrente fa riferimento peraltro alla circostanza che, alla data di redazione del ricorso, è stata approvata dal Senato la norma che prevede l’abrogazione dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta, fatta pervenire per l’udienza del 12 settembre 2024, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite fissata per il 24 ottobre 2024.
Anche per l ‘ odierna udienza (cui il processo è pervenuto dopo rinvio in attesa della decisione e deposito della motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite) il Sostituto Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta negli stessi termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 13808 del 24/10/2024, COGNOME, dep. 2025, hanno deciso sul prospettato contrasto di giurisprudenza, di cui all’ordinanza di rimessione relativa a un caso in cui il difensore di fiducia, procuratore speciale dell’imputato, aveva proposto ricorso per cassazione con il quale lamentava, da parte della Corte territoriale, erronea applicazione degli artt. 581, comma 1ter, 601 e 164 cod. proc. pen.
Si era evidenziato che il giudizio di primo grado si era svolto in presenza (l’imputato era stato considerato “presente non comparso”, a seguito della revoca dell’ordinanza che lo aveva dichiarato assente) e che, agli atti del primo grado di giudizio, risultava allegata l’elezione di domicilio, sulla cui base erano state effettuate le notifiche relative a tale grado.
Atteso il perimetro applicativo tracciato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione dell’art. 581, comma 1 -ter , cod. proc. pen., considerato che il comma
1ter cit. si riferisce all’imputato processato in presenza o di cui si presume la presenza ai sensi dell’art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen. (ovvero, secondo un orientamento maggioritario, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari), si sono profilati i due diversi orientamenti esposti nell’ordinanza di rimessione e incrementati da decisioni depositate anche successivamente all’ordinanza stessa.
Un primo orientamento ermeneutico sostiene che la dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, in quanto espressione di un’ attuale e consapevole volontà di impugnare, debba essere successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e vada depositata unitamente all’atto d’impugnazione.
Tale opzione interpretativa (sostenuta, tra le altre, da Sez. 2, n. 10924 del 14/12/2023, dep. 2024, Ripa, n.m.; Sez. 6, n. 43320 del 26/9/2023, Rossi, n.m.; Sez. 4, n. 47417 del 28/9/2023, Hafsa, n.m.; Sez. 1, n. 8607 del 13/12/2023, dep. 2024, Kalo, n.m.; Sez. 5, n. 10170 del 10/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 46831 del 22/9/2023, COGNOME, n.m) muove dalla differenza tra il regime di notificazione degli atti di citazione del primo grado di giudizio (ove il riferimento -ovviamente -è alla dichiarazione o elezione di domicilio compiuta nell’ambito del procedimento di primo grado) e quelli che afferiscono al giudizio impugnatorio prevedendosi, per questi ultimi, che la notificazione debba essere effettuata solo presso il domicilio dichiarato o eletto emergente da un nuovo atto, depositato unitamente all’impugnazione (ovvero indicato nel mandato specifico di cui al comma 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen.).
Con un secondo orientamento, come evidenziato nell’ordinanza di rimessione, l’onere previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. è assolto con l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta anche prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 8014 dell’11/01/2024, El Janati, Rv. 285936-01; Sez. 2, n. 16480 del 19/04/2024, Miraoui, Rv. 286269-01; Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, Rv. 286625-01; Sez. 2, n. 23275 del 10/06/2024, COGNOME, Rv. 286361-01; Sez. 6, n. 34035 del 21/06/2024, COGNOME, n.m.).
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione citata, hanno aderito al secondo orientamento, affermando che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni, come quella al vaglio, proposte sino al 24 agosto 2024 e che la previsione citata deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Quanto all’onere di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio, le Sezioni Unite hanno ritenuto che lo stesso sia soddisfatto da un richiamo espresso e specifico, nell’atto d’impugnazione, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Dunque, secondo la citata sentenza, la dichiarazione o elezione di domicilio “non deve necessariamente essere materialmente unita all’atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco “; con l’ulteriore precisazione che ” spetta al difensore dell’imputato appellante indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell’atto di impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare …il decreto di citazione “, ove risultino plurime dichiarazioni o elezioni.
1.2. Alla stregua di tale decisione si osserva che, nel caso in valutazione, l ‘ atto di appello è stato proposto prima del 24 agosto 2024, data di entrata in vigore la legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato la disposizione dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. Nonostante l’abrogazione, di tale disposizione occorre tener conto, trattandosi, nel caso di specie, di impugnazione proposta prima della entrata in vigore della legge citata, secondo quanto stabilito da Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 cit.
Inoltre, si rileva che l’esame del fascicolo, necessitato dalla natura dell’eccezione formulata (l’accesso è consentito al giudice di legittimità nel caso in cui la censura si inscrive nell’ottica delineata dall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), ha evidenziato che, nell’atto di appello proposto dal difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME non si dà atto della precedente elezione di domicilio, né della sua collocazione nel fascicolo processuale. Né tale elezione, ancorché rilasciata all’atto della nomina del difensore di fiducia, risulta allegata all’impugnazione.
Il ricorso va dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 22 maggio 2025