Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43392 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALBANO SANT’ALESSANDRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, ha deposit conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordin impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Bergamo, giudice dell’appello proposto avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace cittadino aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di lesioni colpose ai danni di NOME COGNOME, per avere omesso di provvedere, n.q. di responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale del RAGIONE_SOCIALE di Casnigo, alla manutenzione del manto stradale di una via comunale e alla segnalazione della presenza di insidie (buca) lungo la stessa (fatti avvenuti in Casnigo il 3/6/2020), ha dichiarato l’appello inammissibile siccome intempestivo, essendo stato proposto il 15/3/2024, oltre il termine di giorni trenta decorrenti dal scadenza di quello di quindici giorni stabilito dall’art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per il deposito della sentenza.
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 585, comma 1-bis e 591, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale tenuto conto del disposto della prima norma, secondo cui, in caso di imputato giudicato in assenza, come nella specie, i termini previsti dal comma 1 dello stesso articolo sono aumentati di quindici giorni.
NOME COGNOME Procuratore generale, COGNOME in COGNOME persona della sostituta NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto.
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. trova applicazione unicamente nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell’intero corso del giudizio di primo grado (sez. 5, n. 16131 del 9/1/2024, COGNOME, Rv. 286265-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la ratio della disposizione risiede nell’esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un’udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all’eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).
Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, l’art. 89, comma 3, stesso d. Igs. n. 150/2022 ha stabilito che la disposizione si applica a
impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto [vale a dire dopo il 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 99 bis del medesimo decreto, come modificato dall’art. 6 del d. I. 31 ottobre 2022, n.162, conv. con mod. nella legge n. 30 dicembre 2022, n. 199.
Nella specie, la sentenza appellata è del 19 gennaio 2024 e il primo giudice non ha indicato alcun termine ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., cosicché il termine per il deposito dei motivi, correttamente individuato dal Tribunale in giorni trenta decorreva dal quindicesimo giorno rispetto alla data della decisione non contestuale del 19 gennaio 2024 (art. 544, comma 2, cod. proc. pen.) e, quindi, dal 3 febbraio successivo.
Pertanto, il dies ad quem andava individuato nel 19 marzo 2024 (tenuto conto ‘dell’aumento di giorni quindici rispetto al termine ordinario di trenta), co conseguente tempestività dell’impugnazione proposta il 15 marzo 2024.
L’ordinanza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, giudice dell’appello, per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio.
Deciso il 29 ottobre 2024
NOME
ludiziario