Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30291 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorsd proposto da:
H:NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOMECOGNOME che ha chiesto dichiararsi mmissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Coi ordinanza del 10 aprile 2024 il Tribunale di Bologna, in funzione di giud ce dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di annullamento dell’ordine di esecuzione n. 221-2024 SRAGIONE_SOCIALE emesso nei suoi cc nf· -cnti.
In padicolare, per ciò che riguarda questo giudizio, il condannato deduceva de la sentenza del Tribunale di Bologna 7 febbraio 2023 emessa nei suoi confronti non era divenuta irrevocabile, in quanto contro di essa era stato presentato appello, e forniva prova documentale di ciò mediante allegazione di atto d’appello inviato telematicamente sia ad un indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d’appello di Bologna che ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria del Tribunale di Bologna.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza rilevando che entrambe le modalità ci inoltro dell’atto di appello erano scorrette, in quanto l’invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria non è un mezzo idoneo quale modalità di deposito delle impugnazioni, mentre l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d’appello di Bologna è stato effettuato al giudice dell’impugnazione, e non a quel o che ha emesso la sentenza impugnata, in violazione della regola processuale generale ci cui all’art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il :ramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge, perché l’atto di appello era stato comunque presentato dal difensore nei termini, e non era mai stato dichiarato inammissibile dall’autorità giudiziaria, per cui in realtà avrepbe dovuto essere ritenuto valido.
In ogni caso, la pronuncia delle Sez. U, 24 settembre 2020, n. 1626, COGNOME, rv. 2:80167, ha stabilito che l’inoltro dell’impugnazione ad un ufficio diverso da quel o competente non comporta di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione, ma scio l’assunzione da parte di chi ha proposto l’impugnazione del rischio della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività.
Ne consegue che il giudice dell’esecuzione si è arrogato un potere di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione che non gli spetta nel sistema processuale.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il r corso è infondato.
Il giudice dell’esecuzione non si è arrogato alcun potere di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, perché si è limitato a rispondere ad una questione sul titolo esecutivo che il condannato aveva proposto mediante incidente di esecuzione, questione che presupponeva l’accertamento incidentale sull’esistenza o meno di tale titolo.
Inoltre, la circostanza che la Corte di appello di Bologna, quale giudice della cognizione, non si sia pronunciata sull’appello proposto dal difensore dell’imputato, via posta elettronica certificata, al giudice incompetente, non vizia la decisione del giJdce del’esecuzione, atteso che “il giudice dell’esecuzione, a fronte di un appello tardivo avverso una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l’esecuzione della pena in attesa che il giudice dell’impugnazione, a cui spetta un autonomo potere di sospensione, si pronunci’
sull’ammissibilità dell’appello” (Sez. 1, Sentenza n. 38981 del 21/09/2012, Ercol Rv. 253454; Sez. 1, n. 37354 del 28/09/2005, dep. 13/10/2005, COGNOME, Rv. 232512; Sez. 1, n. 11665 del 27/02/2008, dep. 14/03/2008, Emuakpeje, Rv. 239520).
Non costituendo violazione di legge la mancata sospensione dell’esecuzione della condanna di cui si contesta la irrevocabilità, non costituisce a fortiori violazione di legge neanche il mancato annullamento dell’esecuzione della medesima condanna, che era stato chiesto nel caso in esame con l’incidente di esecizione.
Ai sensi (All’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue l ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il : -icorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Così ceciso il 25 giugno 2024.
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
residente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sg7ione Penate Depositata in Cancelleria oggi Roma, lì GLYPH 2 3 LUG….2024…..