Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28642 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28642 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN DONA DI PIAVE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nel suo interesse avverso la sentenza n.599/23 pronunciata in absentia dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso hl 6/06/2023 all’esito di opposizione a decreto penale di condanna con istanza di rito abbreviato in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b), 2-sexies e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
Con il primo motivo deduce erronea interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ritenendo che tale norma non sia applicabile per il caso in cui l’imputato appellante abbia già provveduto a dichiarare o eleggere domicilio nelle fasi precedenti l’emissione della sentenza di primo grado. Secondo il ricorrente la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 157 ter cod. proc. pen. non può considerarsi norma speciale rispetto alla previsione generale di cui al primo comma, che prevede che in mancanza di un domicilio dichiarato o eletto la notificazione vada eseguita nel luogo e con le modalità di cui all’art. 157.
Con il secondo motivo deduce l’illegittimità costituzionale degli artt. 581, comma 1-ter, 157 bis, 157 ter, comma 3, e 164 cod. proc. pen. in relazione all’art. 3 Cost. in quanto la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall’a 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non trova applicazione con riferimento a tutte le impugnazioni, essendo esclusa per l’opposizione a decreto penale di condanna e in caso di istanza di rescissione ex art. 629 bis cod. proc. pen., così determinandosi una disparità di trattamento tra situazioni analoghe. Deduce anche l’illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e Cost. in relazione all’art.6 CEDU, che impone il rispetto del diritto di accesso effettivo alla giustizia, richiedendo ai giudici di evitare un eccessivo formalism che pregiudichi l’equità del procedimento e impedisca di fatto l’esame nel merito del ricorso proposto dall’interessato. Il formalismo preteso dalla norma che si assume illegittima non è proporzionato agli scopi che il legislatore si prefiggeva con la sua introduzione in quanto la finalità efficientista della norma era già i origine contraddetta dalla previsione di cui all’art. 161 cod. proc. pen. e, pe altro verso, vanificata nei fatti dal consolidato assetto del sistema giudiziari italiano, che prevede l’udienza di trattazione dell’impugnazione a distanza di anni dalla proposizione dell’appello.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato motivi aggiunti sviluppando gli argomenti spesi nel ricorso a sostegno della disparità di trattamento con le regole di procedura che disciplinano l’opposizione a decreto penale di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La disciplina introdotta con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 prevede all’art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen. che «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, l dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto citazione a giudizio» e all’art.581, comma 1-quater, cod. proc. pen. che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazi del decreto di citazione a giudizio». Tale seconda previsione si spiega con la volontà di verificare la reale conoscenza da parte dell’imputato, che non ha partecipato al giudizio, della pendenza e dell’esito del processo e la effettiva volontà di impugnare la sentenza, anche con l’obiettivo di agevolare la citazione a giudizio dell’appellante (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936 – 01).
1.2. Il legislatore ammette, dunque, che per l’imputato non processato in absentia il requisito di ammissibilità dell’appello riguardi l’allegazione di un dichiarazione o elezione di domicilio che rechino una data antecedente la pronuncia della sentenza, sempre che siano finalizzati alla citazione in appello, ma nel caso concreto dal verbale di udienza del 17 novembre 2022 risulta che il giudice abbia disposto procedersi in assenza dell’imputato.
1.3. A ciò si aggiunga che dal tenore del ricorso, ma anc:he dall’esame degli atti, non emerge che nel caso concreto il difensore abbia allegato all’impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio, avendo fatto generico riferimento, nell’intestazione dell’impugnazione, alla nomina «già in atti». Le disposizioni invocate a sostegno di una diversa interpretazione della norma circa l’ammissibilità della dichiarazione o elezione di domicilio rilasciata prima della sentenza impugnata risultano, dunque, inconferenti alla luce della radicale
mancata allegazione all’impugnazione di qualsivoglia dichiarazione o elezione di domicilio.
Il secondo motivo di ricorso, ossia l’invito alla Corte a sollevar questione di legittimità costituzionale, è stato già esaminato, con riguardo ai parametri degli artt.24, 27 e 111 Cost., in precedenti sentenze del giudice di legittimità, che il Collegio condivide, e ritenuto manifestamente infondato (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep.2024, COGNOME, Rv. 285900 – 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01). Con riguardo al parametro dell’art.3 Cost. in relazione al regime dell’opposizione a decreto penale di condanna e al regime della rescissione, occorre in primo luogo osservare che l’opposizione a decreto penale di condanna introduce il giudizio di primo grado, con piena applicabilità dell’art.581 cod. proc. pen. in caso di appello, come peraltro accaduto nel caso in esame; con riguardo all’istituto della rescissione il Collegio condivide, e intende ribadire, il principio già enunciato i una precedente pronuncia secondo il quale rientra nella discrezionalità del legislatore «anche per l’assenza di vincoli sovranazionali, differenziare la disciplina delle impugnazioni in ragione della natura e dell’oggetto del giudizio» (Sez. 7, Ord. n. 49963 del 06/11/2019, COGNOME, Rv. 277417 – 01).
Il ricorso non supera, per tali ragioni, il vaglio di ammissibilità. declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente deve essere condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro Ammende. tremila in favore della Cassa delle
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