Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22190 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PULVIRENTI NOME (CODICE_FISCALE), nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che le doglianze del ricorrente, nella parte in cui si riferi comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., sono del tutto inconferenti, come è irrilevante la questione di legittimità costituzionale dello stesso com quater, atteso che la Corte d’appello di Bologna non ha fatto applicazione di comma ma del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen.;
reputato che, quanto alle doglianze che si riferiscono a quest’ultimo com 1-ter, anche a volere ritenere che, come è sostenuto dall’orientamento della Co di cassazione più favorevole all’imputato, la dichiarazione o l’elezione di dom di domicilio richieste da tale comma possano essere effettuate anche nel corso procedimento di primo grado (e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata), le stesse dichiarazione o elezion domicilio devono comunque essere depositate unitamente all’atto di appello (Se 2, n. 8014 del 11/01/2024, El Janati, Rv. 285936-01), il che il ricorrente n neppure dedotto di avere fatto;
considerato ancora che, quanto alla sollevata questione di legitti costituzionale del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di legittim costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazio l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputa specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, no comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettan personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio de concorrente e accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché ess collidono né con il principio dell’inviolabilità del diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il v violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, COGNOME, Rv. 285900-01. senso analogo, e con riferimento anche al parametro interposto dell’art. 6 CED Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324-01);
ritenuto che l’asserito rilievo del caso fortuito o della forza magg invocato in modo del tutto ipotetico e generico;
reputato infine che è irrilevante anche la sollevata questione di legitt costituzionale della disposizione transitoria di cui all’art. 89, comma 3, de n. 150 del 2022, in quanto essa è riferita al regime intertemporale di applica del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. comma che, come si è detto, non è stato applicato dalla Corte d’appello di Bologna;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.