Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14364 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14364 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a TARANTO il 09/09/1956 NOME nato a TARANTO il 29/01/1959 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito II Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori: l’Avv. NOME COGNOME per la parte civile NOME COGNOME che si è riportata agli scritti difensivi, depositando conclusioni scritte e nota spese; l’Avv. NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso: l’Avv. COGNOME in difesa di NOME COGNOME che si è riportato al ricorso ed agli altri scritti difensivi, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Lecce, nel giudicare sugli appelli presentati da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso la sentenza del 17 Aprile 2023 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto, dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME e, preso atto del fatto che COGNOME aveva rinunciato a tutti i motivi d’appello con la sola
esclusione di quelli attinenti alla misura della pena, confermava la sen impugnata. I ricorrenti sono imputati di usura ed estorsione ai danni di tal COGNOME ed il solo COGNOME anche del reato di truffa aggravata ai danni della persona offesa.
Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione.
2.1 NOME COGNOME contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’appel con un unico motivo, incentrato su violazione di norma processuale e viz motivazionale (art.606 lett. c ed e, cod. proc. pen.) in relazione all’interpre della disposizione dell’art.581 comma 1-ter, cod. proc. pen. (no successivamente abrogata) nel senso che essa richieda la allegazione all’att appello, oltre che di una procura speciale, altresì di una nuova elezione di dom dell’imputato, a dispetto del fatto che l’imputato fosse presente in primo gr decreto di citazione a giudizio in grado di appello fosse stato noti personalmente al COGNOME all’indirizzo di residenza e che vi fosse stata fin d novembre 2020 l’elezione di domicilio presso la propria residenza, ove la citazi d’appello è stata effettivamente consegnata.
2.2 NOME COGNOME fonda il proprio ricorso su un unico motivo incentrato su nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà o manifesta illogicità motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.6 lett. b ed e, cod. proc. pen.).
Si censura la sentenza in quanto carente di complessità e n sufficientemente particolareggiata in ordine agli elementi a carico dell’imputat tratta di una motivazione diffusamente affetta da illogicità. La sentenza m inoltre censura anche sul piano sanzionatorio poiché la pena ben poteva esse contenuta nei minimi edittali, previa concessione delle circostanze attenu generiche.
La difesa di COGNOME ha inviato memoria con motivi nuovi, citando giurisprudenza a proprio favore.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso presentato da NOME COGNOME merita accoglimento, con conseguente annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, mentre il ricorso di NOME COGNOME va dichiarato inammissibile.
Iniziando dalla dichiarazione di inammissibilità pronunciata nei confronti COGNOME per mancata allegazione di elezione di domicilio, incombente previsto
pena di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 581, comma 1- ter, cod. pr pen., si osserva che la Corte d’appello sia giunta alla rassegnata conclu reputando che essa non potesse essere superata dalla considerazione a ment della quale il COGNOME risultava ristretto per altra causa agli arresti dom (essendovi ristretto fin dall’epoca di presentazione del gravame).
È stato tuttavia convincentemente affermato da questa Corte, con recent sentenza, il principio, cui si intende dar seguito, per cui in tema di impugn proposte avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche “altra causa”, non opera la causa di inammissibilità prevista dall’art. 581, c 1-ter cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36036 del 06/06/2024, L., Rv. 286893 – 01)
Tale conclusione, già riconosciuta nell’ipotesi di imputato detenuto, pe medesimo o per altri processi, merita di essere applicata per ragioni equitat di rispetto delle regole del giusto processo, anche a colui che sia ‘extrannu poiché ristretto nella propria abitazione o in altro luogo diverso dall’ist detenzione.
Infatti, si è autorevolmente affermato, nel tentativo di fornir interpretazione della disposizione in questione, che, senza negarne la funzi consenta di armonizzarne la portata all’esigenza che i formalismi non siano tal svuotare o sacrificare eccessivamente l’accesso ai rimedi giudiziali, che posizione processuale del detenuto in carcere debba essere assimilata quelle di sia sottoposto ad un regime detentivo domiciliare, anche qualora la restrizion per altra causa.
Tale linea interpretativa trova avallo nell’ermeneutica convenzionale, al di evitare possibili violazioni dell’ad 6 CEDU. La disposizione, inf nell’interpretazione fornitane dalla Corte EDU, stabilisce il principio fondamen del diritto di accesso effettivo alla giustizia per le decisioni relative al qualsiasi accusa penale” in qualsiasi giudizio e -pur ammettendo la possibili subordinarne l’esercizio a condizioni previste dalla legge- richiede che si ev eccessivo formalismo, pregiudizievole per l’equità del procedimento, al fine garantire il bilanciamento tra gli oneri processuali richiesti alle parti e le posizioni soggettive di chi, nel corso del processo, si trovi sottoposto, com a condizioni di custodia cautelare o detenzione (Corte EDU, 12 luglio 201 Reichman c. Francia; 5 novembre 2015, COGNOME c. Francia).
Va in aggiunta sottolineato che la predetta prospettiva ermeneutica si ri coerente con l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui le notificazio all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia all persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezion domicilio (cfr. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), con l’aggiu
che si legge nella motivazione della medesima pronuncia, che tale regola valevole anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un isti penitenziario.
In linea con tale ultimo assunto, pertanto, la soluzione alla quest prospettata va rinvenuta nella affermazione per cui risulti impossibile disting tra un imputato detenuto in carcere ed uno ristretto agli arresti domiciliari.
Di conseguenza, deve concludersi che nei confronti dell’appellante detenuto agli arresti domiciliari non operi la causa di inammissibilità prevista dall’ar comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell’impu appellante, della dichiarazione dell’elezione di domicilio richiesta ai fin notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.
Sulla scorta di tali considerazioni, che si ritiene di condividere, il Co ribadisce l’indirizzo elaborato dalla Quinta Sezione di questa Corte, nei ter sopra riportati, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenz impugnata, in parte qua, e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per l’ulteriore corso.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME, l’inammissibilità discende dall radicale genericità del motivo addotto.
Fondato sulla deduzione promiscua di vizi motivazionali (sono indicate la contraddittorietà e la manifesta illogicità, con richiamo alla lettera e dell’a comma 1, cod. proc. pen.) e di violazioni di legge penale e di altre norme giurid (con richiamo alla lettera b dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma s indicazione di alcuna specifica norma che si assuma violata), il ricorso si riduc una brevissima compilazione (poco meno di mezza pagina) di frasi di stile, pri di alcun collegamento al caso concreto.
Si tratta, in sostanza, di un esempio par excellence di ricorso affetto da genericità intrinseca, causa della sua inammissibilità, ex art. 581 e 591 cod. pen., da cui deriva altresì, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell’im al pagamento delle spese processuali e, dati i profili di colpa nella redazione ricorso votato all’inammissibilità, della somma di € 3.000,00 in favore della Ca delle Ammende.
Quanto alle spese della parte civile costituita, l’istanza di liquidazio respinta nei confronti di NOME COGNOME nonostante l’inammissibilità del rico Infatti, per radicato e risalente orientamento di legittimità, qualora dall’ev accoglimento del ricorso proposto dall’imputato non possa derivare alcu pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare pro
conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali i di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (tra le più recenti, cf
2, Sentenza n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280519 – 01; Sez.
1, n. 36686 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 285236 – 01). Nel caso concreto il ricor poteva riguardare solamente il trattamento sanzionatorio, avendo l’imputat
come sottolineato in precedenza, rinunciato ad ogni motivo attinent all’affermazione di responsabilità sin dal grado di appello, come puntualmen
riportato nella sentenza della Corte d’appello, a pg.10. Conseguentemente, nessu pregiudizio poteva derivare alla parte civile in caso di accoglimento del ricorso
In relazione al Cosmai, la sorte delle spese della parte civile verrà d all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distacca Taranto per l’ulteriore corso.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME Mario che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa del Ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla Parte Civil confronti di COGNOME Mario.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il Codsiglierefelatore
La Presidente