Appello Patteggiato: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso sulla Pena Concordata
L’istituto dell’appello patteggiato, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, quali sono i limiti di questo accordo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: una volta che la pena è stata concordata tra le parti e avallata dal giudice, non è più possibile contestarla con un successivo ricorso. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato in primo grado per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale hanno raggiunto un accordo per la rideterminazione della pena, ottenendo una riduzione della stessa. La Corte d’Appello, verificata la congruità dell’accordo, ha emesso una sentenza che modificava parzialmente quella di primo grado, applicando la pena concordata di due anni e due mesi di reclusione e 6.000 euro di multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando proprio la misura della pena che lui stesso aveva contribuito a definire.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sull’Appello Patteggiato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e in linea con il suo orientamento consolidato. Il principio cardine affermato è che l’imputato non può porre in discussione una pena che è stata liberamente concordata con l’accusa e ritenuta congrua dal giudice d’appello.
La Natura dell’Accordo
L’appello patteggiato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. non è un’imposizione, ma il risultato di una scelta processuale volontaria. L’accordo avviene dopo che la responsabilità penale dell’imputato è stata pienamente accertata nella sentenza di primo grado, un punto che, nel caso di specie, non era stato contestato dall’appellante. Di fatto, l’imputato rinuncia a contestare la colpevolezza e altri aspetti della sentenza per ottenere in cambio un trattamento sanzionatorio più mite, concordato con l’accusa.
La Procedura Semplificata
Proprio a causa della palese infondatezza del ricorso, la Cassazione ha applicato la procedura semplificata prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma consente alla Corte di dichiarare l’inammissibilità de plano, ovvero senza le formalità di un’udienza e con una trattazione camerale non partecipata. Questa scelta sottolinea l’evidenza della questione e l’inutilità di un dibattimento formale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio di coerenza e auto-responsabilità processuale. Chi sceglie la via dell’appello patteggiato compie una scelta definitiva riguardo alla pena. La decisione di concordare una sanzione preclude la possibilità di un successivo ‘ripensamento’ davanti alla Corte di Cassazione.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Definitività dell’Accordo: L’accordo sulla pena in appello chiude la discussione sul quantum della sanzione, cristallizzandola.
2. Responsabilità della Difesa: L’avvocato e il suo assistito devono valutare con estrema attenzione la convenienza dell’accordo, poiché una volta firmato non si può tornare indietro sulla misura della pena.
3. Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto delle proprie istanze ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
In conclusione, questa pronuncia rafforza la validità e la serietà dell’istituto dell’accordo sulla pena in appello, configurandolo come un patto processuale vincolante che non ammette successive contestazioni sulla sua sostanza.
È possibile ricorrere in Cassazione per contestare la misura di una pena concordata in appello (c.d. “appello patteggiato”)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imputato non può contestare una pena che ha liberamente concordato con l’accusa e che è stata ritenuta congrua dal giudice d’appello.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile di questo tipo?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con una procedura semplificata e senza udienza (“de plano”). Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
L’accordo sulla pena in appello presuppone un accertamento di colpevolezza?
Sì, l’accordo avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado, un accertamento che non è più oggetto di contestazione da parte dell’appellante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VALDAGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
n. 22234/24 Massignani
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni d e mesi due di reclusione ed euro 6.000 di multa;
che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d’appe procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l’ac delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabi dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da pa dell’appellante;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità la Corte provvede «senza formalità procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024