Appello Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
L’appello patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia la necessità di definire rapidamente i processi con il diritto alla difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 37067/2024) ha ribadito con fermezza i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, chiarendo le gravi conseguenze di un ricorso infondato.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Padova. L’imputato, tramite il suo difensore, ha cercato di contestare la decisione, sollevando una serie di censure. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una pronuncia di netta chiusura da parte della Suprema Corte.
I Motivi dell’Inammissibilità dell’Appello Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un principio fondamentale, sancito dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi molto specifici, quali:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
* Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Nel caso di specie, i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie. Le censure proposte erano state ritenute ‘indeducibili’, ovvero non pertinenti rispetto ai limitati canali di impugnazione consentiti dalla legge per questo rito speciale.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze per il ricorrente. In applicazione della legge, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa, pari a quattromila euro, in favore della Cassa delle Ammende. La motivazione di questa sanzione risiede nell’aver riscontrato un ‘elevato coefficiente di colpa’ nella proposizione del ricorso, un atto giudiziato come palesemente infondato e privo dei presupposti legali.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte è stata lapidaria e tecnicamente ineccepibile. I giudici hanno semplicemente constatato che le doglianze del ricorrente esulavano completamente dal perimetro disegnato dal legislatore per l’appello patteggiamento. La ratio della norma è chiara: il patteggiamento è un accordo tra le parti che, una volta ratificato dal giudice, acquista una stabilità quasi definitiva, salvo che non siano presenti vizi macroscopici e predeterminati. L’ordinanza, emessa ‘senza formalità’ ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., conferma la volontà del sistema di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose contro sentenze che si fondano su un accordo processuale.
Le Conclusioni
Questa pronuncia serve da monito per tutti gli operatori del diritto. Prima di intraprendere la via dell’impugnazione contro una sentenza di patteggiamento, è indispensabile una rigorosa verifica della sussistenza di uno dei motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Tentare di forzare la mano con motivi generici o non consentiti espone il proprio assistito non solo a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità, ma anche a pesanti conseguenze economiche, che vanificano ogni potenziale beneficio del rito alternativo.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
No, l’appello contro una sentenza di patteggiamento non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specifici e tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato per legge al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, il cui importo è determinato dal giudice in base alla colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37067 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
dato av o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto d correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna:I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.