Appello Patteggiamento: i Rigidi Confini Stabiliti dalla Cassazione
L’appello patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia la necessità di deflazione del contenzioso con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, fornendo un chiaro monito sulle conseguenze di un ricorso infondato.
Il Caso in Esame: un Ricorso Immediatamente Bloccato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bolzano. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte per contestare la decisione. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una declaratoria di inammissibilità, senza nemmeno un esame nel merito delle questioni sollevate.
I Motivi di Inammissibilità dell’Appello Patteggiamento
La decisione della Corte si fonda su un’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata esclusivamente per un numero molto limitato e specifico di motivi. Al di fuori di queste casistiche, qualsiasi ricorso è destinato a essere respinto.
I motivi ammessi sono:
* Vizi del consenso: Se l’imputato non ha espresso liberamente la sua volontà di patteggiare.
* Difetto di correlazione: Quando la sentenza del giudice non corrisponde all’accordo raggiunto tra accusa e difesa.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato classificato in modo errato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Nel caso in cui la sanzione applicata sia contraria alla legge.
Nel caso di specie, i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie, risultando pertanto ‘indeducibili’, ovvero non proponibili in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che le censure mosse dall’imputato erano estranee al perimetro delineato dalla legge per l’impugnazione del patteggiamento. Di conseguenza, applicando l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ‘senza formalità’.
La Corte non si è limitata a questo. Ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, soprattutto, al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è stata giustificata sulla base dell’ ‘elevato coefficiente di colpa’ del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente inammissibile. In altre parole, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato con grave negligenza, senza una reale base giuridica.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’appello patteggiamento è un’opzione eccezionale e non uno strumento per rimettere in discussione l’accordo già raggiunto. La decisione ha importanti implicazioni pratiche:
1. Deterrenza: Funge da forte deterrente contro ricorsi temerari o dilatori, che non hanno altro scopo se non quello di prolungare i tempi del processo.
2. Responsabilità: Richiama alla responsabilità sia l’imputato che il suo difensore nella valutazione preliminare sulla fondatezza di un’eventuale impugnazione.
3. Costi: Evidenzia il rischio economico concreto associato a un ricorso inammissibile, che va oltre le semplici spese legali e include sanzioni pecuniarie anche significative.
In definitiva, la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata che, una volta ratificata dal giudice, acquista una stabilità quasi definitiva, modificabile solo in presenza di vizi gravi e specificamente individuati dal legislatore.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non è sempre possibile. La legge lo ammette solo per un numero limitato e tassativo di motivi, come specificato nell’ordinanza.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, i soli motivi validi sono quelli attinenti a vizi della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, a causa della grave colpa nel proporre l’impugnazione, tale somma è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
dato avyfso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t,
N. 172)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile pe indeducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite da vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dife correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilir nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Cons iere estensore
Il Presidente