Appello Patteggiamento: Inammissibile se l’Accordo Finale è Chiaro
L’appello patteggiamento rappresenta uno strumento delicato nel nostro ordinamento processuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7 Penale, Ord. Num. 3534 Anno 2025) chiarisce i limiti di tale impugnazione, stabilendo che un ricorso basato su presunte discordanze nell’accordo è inammissibile se l’intesa finale tra le parti, come verbalizzata in udienza, risulta chiara e non condizionata.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 7 maggio 2024, aveva applicato a un imputato, tramite il rito del patteggiamento ex art. 444 c.p.p., una pena di un anno e otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.). Si trattava, quindi, di un accordo tra difesa e accusa sulla quantificazione della pena, ratificato dal giudice.
Il Motivo del Ricorso: un Appello Patteggiamento Contestato
L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza. Il motivo dell’appello patteggiamento era uno solo e ben preciso: la violazione di legge per un presunto difetto di correlazione tra la richiesta formulata e la sentenza emessa.
In particolare, la difesa sosteneva che l’accordo raggiunto tra le parti prevedesse la concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che, tuttavia, non era stato concesso dal giudice nella sentenza finale. Secondo il ricorrente, questa discrepanza invalidava la pronuncia del Tribunale.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Appello Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sulla lettura del provvedimento impugnato e sui verbali d’udienza.
Dall’esame degli atti è emerso un punto cruciale: l’ultimo accordo raggiunto tra le parti, formalizzato durante l’udienza del 7 maggio 2024, non subordinava in alcun modo l’applicazione della pena patteggiata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. In altre parole, la versione finale dell’intesa non conteneva la condizione che il ricorrente riteneva violata.
Di conseguenza, non sussisteva alcun difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Il Tribunale si era limitato a ratificare l’accordo nella sua forma definitiva. La Corte ha quindi applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di pronunciare l’inammissibilità “senza formalità” quando il motivo del ricorso è palesemente privo di fondamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un principio fondamentale: la validità del patteggiamento si basa sull’accordo finale e cristallizzato tra le parti in sede di udienza. Eventuali intese precedenti o discussioni informali non hanno rilevanza se non vengono trasfuse nell’accordo definitivo sottoposto al giudice. L’appello patteggiamento non può basarsi su elementi che non trovano riscontro formale negli atti processuali.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dalla legge, due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma significativa, stabilita in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di definire con precisione i termini dell’accordo di patteggiamento e sulla necessità di fondare i motivi di ricorso su elementi concreti e documentati.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi specifici, come il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. Il ricorso non può contestare la valutazione dei fatti.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo ‘manifestamente infondato’. Dagli atti processuali è emerso che l’accordo finale tra le parti non subordinava l’applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, facendo così cadere il presupposto del ricorso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice in base alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3534 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3534 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MOLA DI BARI il 04/02/1973
avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di BARI
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 maggio 2024 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Cassano Luciano la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 624-bi cod. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, per non essere stata concessa la sospensione condizionale della pena, come invece previsto nell’accordo raggiunto tra le parti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato.
Dalla lettura del provvedimento impugnato, infatti, non si evince la ricorrenza del dedotto difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, risultando raggiunto un ultimo accordo tra le parti, all’udienza del 7 maggio 2024, in cui non era stata subordinata l’applicazione della pena alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore