Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Civitavecchia in data 27/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
ricorso deciso con procedura cd. de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
.IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso soggettivamente complesso all’esame, con il quale si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, è inammissibile, giacché proposto avvers provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati.
1.1. Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, dat di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escluder sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre il vizio di motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pr pen..
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale i virtù del quale l’imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuri della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il pot dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della p richiesta e di applicarla in conformità a quanto previsto dalla legge.
Consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena, proposta ex art. 444 cod. proc. pen. – l’imputato non può rimettere in discussione la sussistenza del fatto eventuali cause di proscioglimento, come pure il vizio di motivazione.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 -bis dell’art. 610 cod. proc. pen.
2.1. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cori:e cost., sent. n. 186 d 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 co proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.