Appello Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto dell’appello patteggiamento, o più tecnicamente applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale. Tuttavia, le vie per impugnare una sentenza emessa a seguito di questo rito speciale sono strettamente definite dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei confini invalicabili di tale impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento di spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso: un Appello Patteggiamento Contestato
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Napoli. La condanna riguardava un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, comunemente associato a reati minori in materia di stupefacenti.
Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione da parte del giudice di merito riguardo all’insussistenza di una causa di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, sosteneva che il giudice avrebbe dovuto spiegare perché non lo avesse assolto, nonostante l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha optato per una trattazione del ricorso de plano, ovvero senza udienza pubblica, come consentito dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. per i casi di manifesta inammissibilità.
L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista quando l’inammissibilità del ricorso è attribuibile a colpa del proponente, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
I Limiti dell’Appello Patteggiamento
La chiave di volta della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La doglianza sollevata dal ricorrente, relativa alla motivazione sulla mancata assoluzione, non rientra tra questi motivi consentiti.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che l’impugnazione era stata proposta per un motivo non consentito dalla legge. L’articolo 448, comma 2-bis c.p.p., circoscrive la possibilità di ricorso contro la sentenza di patteggiamento a questioni specifiche, come ad esempio l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata. Non è invece contemplata la possibilità di lamentare un vizio di motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento, poiché la scelta stessa del patteggiamento implica una rinuncia a contestare la colpevolezza nel merito.
La decisione di dichiarare l’inammissibilità è stata quindi una diretta conseguenza di questa preclusione normativa. La condanna accessoria al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende deriva dal principio secondo cui chi adisce la giustizia con un’impugnazione palesemente infondata e non consentita deve sopportarne le conseguenze economiche, per evitare un uso pretestuoso degli strumenti processuali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Chi accede a questo rito speciale deve essere consapevole che la sentenza che ne deriva acquista una stabilità quasi definitiva, potendo essere messa in discussione solo per i ristretti motivi previsti dalla legge. La decisione serve da monito sulla necessità di valutare attentamente i presupposti e le conseguenze di ogni strumento processuale, al fine di evitare non solo la delusione di un ricorso respinto, ma anche l’aggravio di ulteriori sanzioni pecuniarie.
È sempre possibile appellare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dalla legge, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come nel caso di specie, può essere aggiunta la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende se si ritiene che il ricorso sia stato proposto per colpa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto per un motivo non consentito dalla legge. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione su una possibile causa di proscioglimento, un motivo che non rientra nell’elenco tassativo di quelli ammessi per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41091 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41091 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in guanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc.
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025
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