Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME nato a CROTONE il 17/05/1988;
avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di CROTONE;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
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IN FATTO E IN DIRITTO
In data 13 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Crotone applicava all’imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 4 e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione ai reati di rapina e l personali aggravate; reati unificati dal vincolo della continuazione, con la riduzione pe circostanze attenuanti generiche, l’aumento per la continuazione con il reato satellite e riduzione per il rito.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente manifesta illogicità della motivazione, richiamando peraltro la lettera b), del comma 1, dell’art. 606 cod. proc. pen., laddove i v di motivazione deducibili con il ricorso per cassazione sono indicati alla lettera del comm 1, dell’art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dal legge (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.).
3.1. Il legislatore processuale, con legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore d successivo 3 agosto, ha infatti inteso limitare la facoltà di impugnazione delle parti, in di accordo sulla pena da irrogare, ai vizi della volontà espressa dall’imputato, al difet correlazione tra richiesta delle parti e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Mentre tutti i vizi di motivazion sentenza, compresa la sua mancanza, sono esclusi dall’elenco tassativo dei motivi deducibili.
3.2. Tale inammissibilità deve essere delibata, ai sensi di quanto dispone il testo d comma 5 bis, secondo periodo, dell’art. 610 cod. proc. pen., senza formalità, ovvero con procedura de plano.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025.